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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15468/2026

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ti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1374/2023depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 9.5.2023 la Corte d’Appello di Bologna rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale erastata rigettata l’opposizione dagli stessi proposta al decreto ingiuntivoemesso dal medesimo Tribunale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento della somma di euro 2.300.000 quale importo dovuto perl’esposizione bancaria di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui i Bionda erano fideiussori.Gli appellanti avevano ivi dedotto che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] erastato alla stessa ceduto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che non potevaessere reclamato nei confronti di essi opponenti che non erano fideiussori,ma stipulanti un contratto autonomo di garanzia nei confronti delladebitrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Poiché dunque la garanzia dagli stessi prestata nondoveva essere ritenuta accessoria alla cessione avvenuta in favore dellaCorradi, erroneamente il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivoemesso rigettando l’opposizione.La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato la qualificazione delcontratto stipulato assunto quale contratto autonomo di garanzia e,ribadendo la natura di fideiussione dello stesso, aveva chiesto il rigettodell’appello.Il giudice dell’impugnazione aveva confermato la sentenza di prime curerigettando l’appello proposto.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ..Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c..Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione o falsa applicazionedi norma di diritto» ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all'art. 1263, 1° comma, c.c.,Si dolgono che la corte dui merito abbia ritenuto irrilevante accertare se lefideiussioni rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. da [OSCURATO:PERSONA] edAureliano a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia del credito poiceduto a [OSCURATO:PERSONA] avessero o meno natura di contratti autonomidi garanzia, avendo la Corte erroneamente ritenuto che anche i contrattiautonomi di garanzia rientrano nella più ampia categoria delle garanziepersonali indicate dall'art. 1263, 1° comma, c.c., con conseguente loroautomatico.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto, in paleseviolazione dell'art. 1263, 1° comma, c.c. e dell'art. 1406 c.c.

“che nel casodi specie sia irrilevante accertare se le fideiussioni prestate dagli odierniappellanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del credito cedutoabbiano o meno natura di contratti autonomi di garanzia, rientrando essicomunque, indiscutibilmente, nella più ampia categoria delle garanziepersonali, con conseguente automatico trasferimento al cessionario”.Lamentano che la corte di merito ha pertanto omesso la necessariaqualificazione del rapporto intercorso, sottraendosi alle dovuteconsiderazioni in merito alle sorti della garanzia prestata dai ricorrenti.Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia altresì il «vizio dellamotivazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n.4. motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa od incomprensibile».Lamenta che ‘di fatto la Corte bolognese, partendo dall'affermazione chel'art. 1263 c.c. non opera distinzioni fra la fideiussione (garanzia tipica) edil contratto autonomo (garanzia atipica), finisce per assimilarli, senzamotivare adeguatamente in merito alla operata assimilazione fra unaccessorio del credito (la fideiussione) e un contratto autonomo,nonostante la stessa Corte qualifichi i contratti autonomi di garanzia non“accessori” del credito, stante, appunto, il loro carattere di autonomiaNumero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto all’obbligazione principale, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.’I motivi, che possono essere trattati congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.I ricorrenti non si confrontano invero con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, limitandosi a contestare le argomentazioni svolte dalla corted’appello con riferimento al primo motivo di appello (pag. 5 punto 10) cheriguardava l’asserita nullità della sentenza di primo grado per carenza dimotivazione ed in relazione al quale il giudice del gravame ha ritenuto chela qualificazione della garanzia risultasse irrilevante ai fini dell’applicazionedel disposto di cui all’art.1263 c.c.Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello il giudice del gravameha invece espressamente indicato che ‘entrambe le fideiussioni oggetto dicausa, rilasciate da Tullio e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sonofideiussioni omnibus, ma fideiussioni specifiche, come si evince dai testicontrattuali, entrambi intitolati “Fidejussione a garanzia specifica” fino allaconcorrenza di € 535.000 a garanzia di una “linea di finanziamento” perl’importo di € 3.570.000,00 … Appare dunque evidente che dettefideiussioni garantiscono unicamente uno specifico rapporto, che risultavagià sorto al momento del rilascio delle garanzie’.I ricorrenti non argomentano in alcun modo al riguardo.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, la censura in ordine all’interpretazione dell’art. 1263 c.c., da uncanto, risulta dagli odierni ricorrenti formulata senza invero denunziare laviolazione di alcun criterio legale d’interpretazione del contratto ex art.1362 ss. c.c. e a fortiori senza argomentare al riguardo; per altro verso,irrilevante in quanto ove, in ipotesi, fondata non porterebbeall’accoglimento del ricorso.Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. n. 5102/24, Cass. n.15399/2018).All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.MNumero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna laricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1374/2023depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 9.5.2023 la Corte d’Appello di Bologna rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale erastata rigettata l’opposizione dagli stessi proposta al decreto ingiuntivoemesso dal medesimo Tribunale su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento della somma di euro 2.300.000 quale importo dovuto perl’esposizione bancaria di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui i Bionda erano fideiussori.Gli appellanti avevano ivi dedotto che il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] erastato alla stessa ceduto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che non potevaessere reclamato nei confronti di essi opponenti che non erano fideiussori,ma stipulanti un contratto autonomo di garanzia nei confronti delladebitrice [OSCURATO:SOCIETA].. Poiché dunque la garanzia dagli stessi prestata nondoveva essere ritenuta accessoria alla cessione avvenuta in favore dellaCorradi, erroneamente il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivoemesso rigettando l’opposizione.La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato la qualificazione delcontratto stipulato assunto quale contratto autonomo di garanzia e,ribadendo la natura di fideiussione dello stesso, aveva chiesto il rigettodell’appello.Il giudice dell’impugnazione aveva confermato la sentenza di prime curerigettando l’appello proposto.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ..Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c..Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione o falsa applicazionedi norma di diritto» ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all'art. 1263, 1° comma, c.c.,Si dolgono che la corte dui merito abbia ritenuto irrilevante accertare se lefideiussioni rilasciate al [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. da [OSCURATO:PERSONA] edAureliano a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia del credito poiceduto a [OSCURATO:PERSONA] avessero o meno natura di contratti autonomidi garanzia, avendo la Corte erroneamente ritenuto che anche i contrattiautonomi di garanzia rientrano nella più ampia categoria delle garanziepersonali indicate dall'art. 1263, 1° comma, c.c., con conseguente loroautomatico.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto, in paleseviolazione dell'art. 1263, 1° comma, c.c. e dell'art. 1406 c.c. “che nel casodi specie sia irrilevante accertare se le fideiussioni prestate dagli odierniappellanti a favore di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del credito cedutoabbiano o meno natura di contratti autonomi di garanzia, rientrando essicomunque, indiscutibilmente, nella più ampia categoria delle garanziepersonali, con conseguente automatico trasferimento al cessionario”.Lamentano che la corte di merito ha pertanto omesso la necessariaqualificazione del rapporto intercorso, sottraendosi alle dovuteconsiderazioni in merito alle sorti della garanzia prestata dai ricorrenti.Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia altresì il «vizio dellamotivazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n.4. motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa od incomprensibile».Lamenta che ‘di fatto la Corte bolognese, partendo dall'affermazione chel'art. 1263 c.c. non opera distinzioni fra la fideiussione (garanzia tipica) edil contratto autonomo (garanzia atipica), finisce per assimilarli, senzamotivare adeguatamente in merito alla operata assimilazione fra unaccessorio del credito (la fideiussione) e un contratto autonomo,nonostante la stessa Corte qualifichi i contratti autonomi di garanzia non“accessori” del credito, stante, appunto, il loro carattere di autonomiaNumero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto all’obbligazione principale, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.’I motivi, che possono essere trattati congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.I ricorrenti non si confrontano invero con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, limitandosi a contestare le argomentazioni svolte dalla corted’appello con riferimento al primo motivo di appello (pag. 5 punto 10) cheriguardava l’asserita nullità della sentenza di primo grado per carenza dimotivazione ed in relazione al quale il giudice del gravame ha ritenuto chela qualificazione della garanzia risultasse irrilevante ai fini dell’applicazionedel disposto di cui all’art.1263 c.c.Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello il giudice del gravameha invece espressamente indicato che ‘entrambe le fideiussioni oggetto dicausa, rilasciate da Tullio e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sonofideiussioni omnibus, ma fideiussioni specifiche, come si evince dai testicontrattuali, entrambi intitolati “Fidejussione a garanzia specifica” fino allaconcorrenza di € 535.000 a garanzia di una “linea di finanziamento” perl’importo di € 3.570.000,00 … Appare dunque evidente che dettefideiussioni garantiscono unicamente uno specifico rapporto, che risultavagià sorto al momento del rilascio delle garanzie’.I ricorrenti non argomentano in alcun modo al riguardo.Numero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, la censura in ordine all’interpretazione dell’art. 1263 c.c., da uncanto, risulta dagli odierni ricorrenti formulata senza invero denunziare laviolazione di alcun criterio legale d’interpretazione del contratto ex art.1362 ss. c.c. e a fortiori senza argomentare al riguardo; per altro verso,irrilevante in quanto ove, in ipotesi, fondata non porterebbeall’accoglimento del ricorso.Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. n. 5102/24, Cass. n.15399/2018).All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MNumero registro generale 3352/2024Numero sezionale 78/2026Numero di raccolta generale 15468/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna laricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 13.1.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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