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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 18 gennaio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE) (causa T‑382/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE – Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal – Assenza di uso serio del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 27‑29)

2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 30‑32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la J. Capela & Irmãos, Lda e la [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo VOGUE per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41 – domanda n. 183756 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: J. Capela & Irmãos, L da Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione in Portogallo con il n. 143183 del marchio denominativo VOGUE Portugal per prodotti della classe 25; ragione sociale portoghese n. 32046 VOGUE – SAPATARIA Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento integrale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 18 gennaio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE) (causa T‑382/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE – Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal – Assenza di uso serio del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]» 1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 27‑29) 2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 30‑32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la J. Capela & Irmãos, Lda e la [OSCURATO:PERSONA], Inc. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo VOGUE per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41 – domanda n. 183756 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: J. Capela & Irmãos, L da Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione in Portogallo con il n. 143183 del marchio denominativo VOGUE Portugal per prodotti della classe 25; ragione sociale portoghese n. 32046 VOGUE – SAPATARIA Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento integrale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc.