Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14061/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venafro (IS), S.S. 85 Venafrana n. 232;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già COFIN di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Venafro (IS), loc.

Madonnella; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrent i /ricorrent i in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2005.

R.G.

N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2005, aumentandoloda € 136.738,00 ad € 496.488,00.

Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat.

A/2, n. 2 locali commerciali cat.

C/1, n. 8 garage cat.

C/6, n. 5 magazzini cat.

C/2 e n. 8 posti auto esterni.

A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Propostidistinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01 /2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava l’estinzione della controversia R.G.

N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avval endosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.

5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G.

N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Preliminarmente va rilevato che i controricorrenti ha nno presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22620/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Venafro (IS), S.S. 85 Venafrana n. 232;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già COFIN di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Venafro (IS), loc. Madonnella; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrent i /ricorrent i in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2005. R.G. N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 49/04/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2005, aumentandoloda € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unità immobiliari, ed in particolare in n. 8 appartamenti cat. A/2, n. 2 locali commerciali cat. C/1, n. 8 garage cat. C/6, n. 5 magazzini cat. C/2 e n. 8 posti auto esterni. A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propostidistinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia questa, con sentenza n. 37/01 /2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava l’estinzione della controversia R.G. N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avval endosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 49/04/2015, pronunciata il 26 novembre 2012 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di duemotivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Cofin di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. 5. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: R.G. N.22620/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Preliminarmente va rilevato che i controricorrenti ha nno presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. R
Sentenza Cassazione n. 14061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris