CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112A-7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 luglio 2021 il Tribunale di Viterbo decideva sull'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Massimo di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato: 1) Sentenza Tribunale di Civitavecchia dell11.5.2009 confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 20.11.2015, irrevocabile il 15.1.2016; 2) Sentenza ex art. 444 c.p.p. Tribunale di Civitavecchia del 25.5.2017, irrevocabile il 29.3.2018; 3) Sentenza Tribunale di Viterbo del 21.11.2016, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.12.2017, irrevocabile il 13.6.2018; 4) Sentenza ex art. 442 c.p.p. Tribunale di Viterbo del 20.4.2018 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.10.2018, irrevocabile il 17.10.2019 In motivazione, il Tribunale riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 4) perché lesivi del medesimo bene giuridico e commessi in contesti spaziali e in epoca temporalmente prossima, con condotte realizzate con modalità analoghe riconducibili ad una programmazione unitaria. Respingeva per il resto l'istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 3) perché non individuabili i requisiti rispettivamente dell'identità del disegno criminoso e dell'identità del bene giuridico. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Massimo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla statuizione sfavorevole. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensor