CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rt. 617 c.p.c. ORDINANZA sul ricorso 1268-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - per la cassazione della sentenza n. 2016 del 2016 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 giugno 2016 (R.G.N. 6875/2015). 2022 Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 %199 1' giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., di determinare le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza oramai definitiva, che sancisce l'obbligo dell'INPS di provvedere all'iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile il ricorso per «vizio formale afferente alla proposizione della domanda». 2. Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il lavoratore ha proposto opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale di Foggia l'ha accolta, con sentenza pubblicata il 28 giugno 2016 con il numero 2016 del 2016. A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato che viene in rilievo un obbligo fungibile e che ben può essere promossa l'esecuzione forzata degli òbblighi di fare (art. 2931 cod. civ.), in alternativa al giudizio di ottemperanza. 3. Contro la richiamata sentenza del Tribunale di Foggia, l'INPS ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno della richiesta di cassare la sentenza del Tribunale di Foggia, l'INPS ha articolato tre motivi. 1.1. Con il primo motivo l'INPS censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 474 cod. proc. civ. Il Tribunale di Foggia avrebbe errato nel ravvisare un titolo esecutivo nella sentenza azionata dal lavoratore, che si limita ad accertare e a dichiarare il suo diritto di essere iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli, senza contenere quelle statuizioni di condanna che sono imprescindibili per configurare, ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., un titolo esecutivo. 1.2. Con il secondo mezzo, formulato sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 612 cod. proc. civ. La sentenza del Tribunale di Foggia sarebbe erronea anche per avere ammesso l'esecuzione coattiva di una prestazione di fare infungibile. L'interesse del lavoratore potrebbe essere soddisfatto soltanto mediante «una specifica determinazione di volontà provvedimentale dell'Istituto», che non potrebbe essere surrogata dai provvedimenti impartiti dal giudice dell'esecuzione. 1.3. Con la terza censura, il ricorrente si duole, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. Contro l'ordinanza adottata a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., che dirime contestazioni sulla portata sostanziale del titolo azionato e non sulle modalità di esecuzione dell'obbligo, il lavoratore avrebbe dovuto proporre appello, e non già opposizione agli atti esecutivi. 2. La sentenza impugnata, che decide su un ricorso che qualifica espressamente come opposizione agli atti esecutivi, proposta ai sensi dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., è ricorribile per cassazione alla stregua degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost. (fra le molte, Cass., sez. VI-3, 29 settembre 2015, n. 19267 e Cass., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11308). Il ricorso dell'INPS è dunque ammissibile. 3. Il ricorso è anche fondato, nei termini di seguito esposti. 4. Gli antecedenti rilevanti ai fini della decisione possono essere ricostruiti, in base alla sentenza impugnata e alle puntuali allegazioni del ricorrente, suffragate anche dalle risultanze documentali prodotte in questa sede. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2192 del 2012, oramai passata in giudicato, ha accertato il diritto di alcuni lavoratori, fra i quali l'odierna parte intimata, di ottenere l'iscrizione nell'elenco nominativo degli operai agricoli (documento 3, prodotto con il ricorso per cassazione). Il giudice dell'esecuzione, adìto dal lavoratore al fine di determinare le modalità dell'esecuzione dell'obbligo, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione della procedura esecutiva (documento 4, allegato al ricorso). Il provvedimento è stato riformato dal Tribunale, investito dell'opposizione agli atti esecutivi, in base al rilievo della ammissibilità dell'esecuzione forzata di un obbligo fungibile. 5. Su questo profilo vertono le censure formulate con il primo e con il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente. I motivi contestano, per ragioni tra loro connesse, l'attivazione della procedura esecutiva di cui all'art. 612 cod. proc. civ. in presenza di una sentenza dichiarativa concernente un obbligo di facere infungibile a carico dell'INPS. Le doglianze del ricorrente sono fondate. Un provvedimento giudiziale, per assurgere a titolo esecutivo, deve contenere una statuizione di condanna, quanto meno implicita. Il concetto stesso di esecuzione forzata postula la sostituzione da parte dell'ordinamento nella condotta che l'obbligato originario è - espressamente o almeno implicitamente - condannato a tenere in forza di un titolo che, solo in virtù di tali caratteristiche, si può definire in senso proprio esecutivo. Questa Corte, in una controversia per molti aspetti affine a quella odierna, ha affermato che la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cod. proc. civ. Tale sentenza è in ogni caso inidonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. cod. proc. civ., poiché richiede, ai fini della sua attuazione, un provvedimento d'iscrizione da parte dell'INPS, che integra obbligo di carattere infungibile (Cass., sez. VI-3, 18 gennaio 2018, n. 1211). Invero, si può esperire l'esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, e in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. Caratteri che non si ravvisano nel caso di specie. Questa Corte ha puntualizzato, a tale riguardo, che «l'obbligo di iscrivere un lavoratore agricolo in particolari elenchi non si esaurisce nell'attività materiale di inserire il suo nominativo in un registro, sia esso su supporto tradizionale ovvero invece telematico, ma coinvolge un'attività dinamica e complessa di attivazione, in favore di quello, della serie di benefici connessi allo status derivante dalla detta iscrizione, vale a dire articolata su diversi adempimenti, la quale, nonostante il carattere meramente materiale di questi, implica un'interazione complessa di più condotte, ciascuna a vario titolo infungibile [...], di competenza dei dipendenti di diversi uffici del debitore, da incaricarsi di svolgere le loro specifiche mansioni nel senso coinvolto dal titolo esecutivo e quindi dovendo essi accedere ai detti elenchi e modificarli per inserirvi i nominativi degli aventi diritto, ma soprattutto di verificare la produzione dei conseguenti effetti, sia economici (che darebbero luogo a separate obbligazioni di pagamento di somme di denaro determinate o determinabili) che normativi (come la ricostruzione di posizioni assicurative e previdenziali complessive, quali presupposti di altre prestazioni da erogarsi anche da terzi)» (Cass., sez. VI-3, 10 luglio 2019, n. 18572). Pertanto, anche a volere ritenere che nel caso di specie si possa scorgere una condanna almeno implicita del debitore, l'esecuzione in forma specifica non potrebbe comunque avere ad oggetto l'obbligo dell'INPS di iscrivere un bracciante agricolo in un determinato elenco, in quanto tale obbligo si configura come infungibile. 6. L'accoglimento dei primi due motivi implica l'assorbimento del terzo. 7. La sentenza è dunque cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari .ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'odierna parte intimata. 8. Le spese dell'intero processo possono essere compensate, tenendo conto del fatto che le specifiche questioni oggetto di disputa, contraddistinte anche dalla peculiarità della disciplina dell'iscrizione dei lavoratori agricoli nei relativi elenchi, sono state esaminate da questa Corte in tutte le loro implicazioni in epoca successiva alla proposizione dell'originaria domanda e sono state da ultimo vagliate anche dalle sezioni unite in una controversia non dissimile, che investiva i limiti della sindacabilità dell'interpretazione del giudicato e la portata, dichiarativa o ,di condanna, delle sentenze in materia d'iscrizione dei lavoratori agricoli (Cass., S.U., 21 febbraio 2022, n. 5633). 9. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giacché tale misura opera soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22952). P.Q.M. La Corte accoglie il primo, e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'oppos