CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14871/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -intimato- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 88178/2016 depositat o i l 31/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto rileva in questa sede, con decreto depositato in data 31.3.2020, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione al passivo ex art. 98 legge fall. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. – nella qualità di procuratrice di Rev – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto con cui il G.D. aveva accolto la domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposta dalla predetta banca relativamente al contratto di leasing immobiliare stipulato in data 23.5.2008, limitatamente all’importo di € 160.062,37, di cui € 48.435,46 per canoni insoluti alla data di risoluzione, € 10.612,67 per interessi di mora, € 95.000 a titolo equo indennizzo per l’uso del bene, € 6.014,24 per spese legali. Il G.D. aveva rigettato, invece, la domanda di insinuazione del credito vantato a titolo risarcitorio, rilevando che tale diritto poteva essere fatto valere solo successivamente alla rivendita del bene. Il Tribunale di Roma ha evidenziato (sulla scorta della sentenza di questa Corte n. 12552/2019) che, anche in caso di risoluzione del contratto di leasing in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, si applica esclusivamente la disciplina dell’art. 72 quater legge fall., avente carattere inderogabile e prevalente sulle difformi pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che non può essere riconosciuto alla società di leasing il credito, di natura risarcitoria, derivante dall’applicazione delle clausole contrattuali (artt. 11 e 12 delle condizioni generali del contratto). Infine, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di ctu formulata dall’opponente in quanto meramente esplorativa (stante la mancata produzione di una perizia di stima). Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo a sei motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma1° n. 5 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che il Tribunale di Roma ha omesso di considerare che, poiché l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. non esclude il diritto della concedente al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento contrattuale, la domanda di ammissione del credito per canoni a scadere era giustificata a titolo di penale, da ritenersi non eccessiva in considerazione della perdita di valore dell’immobile e del mancato guadagno. Proprio al fine di consentire di valutare la non eccessività della penale, la ricorrente aveva prodotto il piano finanziario del contratto di leasing ed aveva chiesto l’ammissione di una ctu per la quantificazione del danno e per la stima dell’immobile. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 cod. civ. e dell’art. 72 quater legge fall.. Espone la ricorrente che il Tribunale non ha considerato che le clausole contrattuali che determinano il credito della concedente, derivante dall’anticipata risoluzione del contratto di leasing, sulla base della differenza tra quanto complessivamente dovuto dall’utilizzatore in forza del contratto ed il ricavato della vendita dell’immobile, sono state ritenute conformi non solo alla disciplina dell’art. 1526 cod. civ., ma anche a quella dell’art. 72 quater legge fall., che prevede un identico meccanismo di determinazione del credito della concedente. Pertanto, il Tribunale di Roma, per verificare la non eccessività della penale, avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica per determinare il valore di mercato dell’immobile. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 72 quater legge fall., 1 comma 136 e 140 della L. n. 124/2017, nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 72 quater legge fall.. Lamenta la ricorrente che, nonostante la sentenza di questa Corte n. 18543/2019 abbia statuito che il credito della concedente da insinuare al passivo debba essere determinato “previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo”, il Tribunale non ha ritenuto di disporre la ctu per la determinazione del valore di mercato dell’immobile, così determinando l’impossibilità di accertareuno dei dati necessari per quantificare il credito. 4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che la determinazione del valore dell’immobile costituisce un fatto decisivo ai fini della determinazione del credito dell’opponente e all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la stessa aveva insistito per l’ammissione della CTU perché, diversamente, non sarebbe stato possibile valutare l’eventuale residuo credito, stante la mancata vendita del bene. Lamenta il vizio di motivazione nel provvedimento con cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la consulenza richiesta “perché meramente esplorativa (stante la mancata produzione di una perizia di stima)”. 5. I quattro motivi - da esaminare unitariamente, in quanto contestano tutti la decisione con cui il Tribunale di Roma non ha ammesso la richiesta ctu per la determinazione del valore del bene oggetto di leasing - presentano comuni profili di inammissibilità ed altri di infondatezza, sebbene la motivazione del decreto impugnato debba essere parzialmente corretta ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. Va, in primo luogo, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2061/2021, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”. Ne consegue che l’affermazione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie (caratterizzato dalla risoluzione del contratto di leasing in epoca precedente al fallimento dell’utilizzatore), si applicherebbe la disciplina dell’art. 72 quater legge fall. va corretta nei termini sopra precisati. Pur applicandosi alla vicenda la disciplina dell’art. 1526 cod. civ. - la quale, in caso di risoluzione del contratto, prevede la possibilità del creditore di chiedere il risarcimento del danno– si osserva che l’omessa considerazione da parte del Tribunale della clausola penale - che non ha altro scopo se non la predeterminazione anticipata del risarcimento del danno (già per Cass. n. 18195/2007, nel leasing traslativo con la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., mediante clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell'autonomia privata) - risulta tuttavia, stante la cennata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2061/2021, priva di decisività, in quanto il suo esame non avrebbe comunque condotto ad decisione diversa in ordine all’esito dell’istanza di ammissione al passivo svolta dalla società di leasing. Va infatti preliminarmente rilevato che questa Corte, già con la sentenza n. 2538/2016 (conf. Cass. n. 21418/2017), aveva affermato l’onere del concedente di proporre “una domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione dell'art. 1526 c.c.: la restituzione di tutti i canoni all'utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma, c.c., la differenza la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione”. Proprio tale orientamento è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite ove si è evidenziato “che il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 I.f., in seno alla quale, invocando l'applicazione dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offra al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva; e per consentire siffatta valutazione da parte del giudice delegato, è chiaro onere dell'istante quello di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa”. Nel caso di specie, dall’esame della domanda di insinuazione al passivo svolta dalla ricorrente, trascritta alle pagg. 2 e 3 del ricorso, emerge che la stessa, al fine di far valutare l’equità della penale pattuita, non aveva potuto indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del leasing (non risultando questo ancora allocato), né risulta che la odierna ricorrente avesse allegato una stima attendibile del valore di mercato dello stesso bene al momento del deposito dell’istanza, essendosi limitata, in sede di opposizione allo stato passivo, ad invocare una CTU affinché il giudice accertasse tale valore. Tale accertamento, tuttavia, rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale non è quindi obbligato a disporlo, salvo l’obbligo di motivazione (vedi Cass. n. 2538/2016), che è stato, nel caso, regolarmente adempiuto dal Tribunale di Roma, il quale, nel giustificare la mancata ammissione della CTU, ha fatto proprio riferimento alla mancata allegazione di una perizia di stima (al cui deposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il concedente è invece onerato se aspiri a diventare creditore concorrente). 5. Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente di aver richiesto, in sede di insinuazione al passivo, l’ammissione del proprio credito a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione dell’immobile dalla data di risoluzione del contratto alla data di esecuzione del rilascio. Per l’ammissione di tale credito, la ricorrente aveva, altresì, insistito, nel ricorso in opposizione allo stato passivo, rilevando come “il GD non ha dato alcun conto del motivo per cui ha escluso il credito per indennità dovuta a titolo di occupazione del bene dalla data di risoluzione all’effettivo rilascio, limitandosi solo nel riepilogo numerico a dare conto della esclusione del credito per l’importo di € 134.231,04”. Il Tribunale di Roma, nel rigettare l’opposizione, non ha fatto alcuna menzione della domanda relativa all’indennità di occupazione: il che, considerando l’autonomia di tale domanda rispetto alle altre, integra il vizio di omessa pronuncia. 6. Il motivo è fondato. Va osservato che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato e documentato di aver fatto richiesta della indennità di occupazione illegittima nella domanda di insinuazione al passivo proposta al G.D. (vedi pag. 3 del ricorso), e di aver lamentato l’omesso esame di tale istanza, da parte del G.D., nel ricorso in opposizione allo stato passivo (vedi pag. 15 del ricorso), insistendo per l’ammissione del credito richiesto a titolo di indennità di occupazione del bene. Orbene, dall’esame del decreto impugnato non emerge, effettivamente, traccia della trattazione di tale domanda da parte del Tribunale di Roma, che è, pertanto, incorso nel vizio di omessa pronuncia. 7. Il sesto motivo - con cui la ricorrente ha invocato l’omessa motivazione in relazione sempre al profilo della richiesta indennità di occupazione –è conseguentemente assorbito. Il decreto impugnato deve quindi essere cassato , con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quinto motivodi ricorso, rigetta i primi