CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2023
Cassazione n. 34180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24808/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] esa Sanpaolo s.p.s., [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.R.L. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE RAGUSA in RG n. 10/2022 depositatoi l 21/07/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 10/ 6/ 2022 Angela S crofani ha depositato, con l’ausilio dell’OCC, una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 8, l. n. 3 del 2012 , che prevedeva , tra l’altro, la vendita privatistica e non competitiva di un numero significativo di immobili in favore del terzo assuntore [OSCURATO:PERSONA].s.r.l., a fronte dei pagamenti a suo carico. Con decreto del 17.6.2022, il Giudice designatoha fissato l’udienza del 12/10/2022 ai fini dell’omologa dell’accordo ex art. 12, comma 1, l. 3/2012 e all’esito dell’istruttoria, nonostante il raggiungimento della percentuale di consensi necessaria, con decreto del 10/05/2023, ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di accordo per “infattibilità giuridica” del piano , proprio a causa del ricorso alla vendita dei beni senza utilizzo della procedura competitiva. Il reclamo proposta dalla Scrofani è stato rigettato dal Tribunale di Ragusacon il decreto del 21/07/ 2023 indicato in epigrafe . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 , comma 7 Cost., notificato in data 29/11/2023, affidato a tremotivi e illustrato da memoria , cui solo AMCO s .p.a . ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Va preliminarmente dichiarat o ammissibile il controricorso, in quanto AMCO s .p.a ., dopo alcune difficoltà tecniche incontrate ne l deposito del 10/01/2024 e 11/01/2024 (rifiutati dal sistema), risolte con il servizio di assistenza, ha provveduto al deposito del 12/01/2024, andato a buon fine, e in pari data ha depositato istanza di rimessione in termini , con richiesta di considerare tempestivo il deposito del controricorso avvenuto l’8/01/2024 ed accettato dalla Cancelleria, dopo gli ulteriori invii, solo il 12/01/2024. La tempestività del deposito del controricorso in data 08/01/2024 è comprovata dalle ricevute di accettazione, consegna ed esito controlli automatici allegati alla istanza di rimessione in termini, dalle quali emerge che si è trattato di difficoltà non imputabili alla difesa e risolte solo con l’intervento del servizio di assistenza. 2. – Con il primo “ motivo ” , rubricato « Sull’ammissibilità del presente ricorso straordinario per Cassazione», il ricorrente deduce che il ricorso sarebbe ammissibile ex art. 111 Cost. anche in caso di rigetto del reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, invocando l’arresto di Cass. 22797/2023. 2.1. – Premesso che non si tratta di un motivo ma di questione preliminare scrutinabile d’ufficio e specificamente sollevata dal controricorrente, l’assunto è infondato. È sufficiente rilevare come i l ricorrente omett a di riportare l o specifico passaggio di Cass. 22797/2023, che recita: «Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 27301/2022, 4500/2018, 20917/2017, 1869/2016, 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass.30534/2018), in ogni caso sul rilievo della riproponibilità della domanda anche prima del decorso del termine preclusivo quinquennale ex art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, ritenuto operante nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura». 2.2. –Va quindi data continuità all’indirizzo di questa Corte, come sopra riportato, e però in senso difforme da quanto supposto da parte ricorrente. 3. – La conseguente inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi in cui esso si articola , intitolati “Sulla violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della legge 3/2012”, per avere il tribunale rigettato l’eccezione di tardività basandosi, arbitrariamente, su una errata interpretazione estensiva e “a contrario” degli articoli 10 e 12 comma 3 ter, e concludendo erroneamente che il giudice può dichiarare l’inammissibilità della proposta anche in sede di omologa (secondo motivo) e “Sulla fattibilità giuridica di proposte di accordo con vendite privatistiche e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma I e comma III l.3/2012, art. 81 CCI e art. 568 bis cpc”, perché nessun divieto o obbligo di vendita pubblicistica sarebbe contenuto nelle disposizioni citate (terzo motivo). 4. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizioin favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 5. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto d a l co mma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02, sedovuto ( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) . P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma