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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15790/2026

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relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 208.- ricorrente -1 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026contropersona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procuraspeciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazzaVescovio, n. 21-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] il decreto del tribunale di Padova depositato in data26/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoudito per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorsoudito per il controricorrente fallimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigettodel ricorso2 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Il tribunale di Padova, con decreto emesso in data26/10/2017, reputava tardivo il reclamo proposto dalla BancaPatavina [OSCURATO:PERSONA]Elena e Piove di Sacco soc. coop.,avverso l’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato, in surrogadel comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l.f., con cui siera consentita una transazione ex art. 35 l.f. per la definizione di unalite tra il promissario acquirente di un bene immobile - che avevaproposto un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 2932 c.c., in relazioneall’art. 72, ottavo comma l.f. (preliminare trascritto) - e il fallimentoArtecasa; immobile su cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva iscritto ipoteca.In particolare, per quel che qui rileva, il tribunale osservava cheil reclamo era stato depositato solo in data 14/7/2017, mentre laBanca Patavina aveva avuto conoscenza integrale del provvedimentocontestato «non più tardi del 4/7/2017 (lo riferisce la stessa parte inricorso)».Reputava che avverso il provvedimento emesso dal giudicedelegato, in sostituzione del comitato dei creditori, doveva esserepresentato, non il reclamo ex art. 26 l.f. - come ritenutoerroneamente dalla banca -, ma il reclamo ex art. 36 l.f., cheprevedeva il termine di 8 giorni per l’impugnazione e consentivadoglianze esclusivamente per violazione di legge, avversoautorizzazioni e dinieghi del comitato dei creditori.In sostanza, la diversa disciplina del reclamo non potevadipendere dal soggetto che in concreto aveva pronunciatol’autorizzazione (il comitato dei creditori o il GD in surroga), ma«dalla natura del provvedimento impugnato», in quanto nonrisultava «giustificato che la stessa autorizzazione po[tesse] esserecensurata solo per violazione di legge se pronunciata dal comitato3 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026dei creditori e senza limiti se pronunciata dal GD in surroga delcomitato ai sensi dell’art. 41 l.f.».Il termine di 8 giorni, di cui all’art. 36 l.f., era dunque scadutoquando il reclamo era stato proposto.Il termine era, infatti, perentorio, come qualsiasi termine entrocui doveva essere promossa un’impugnazione, essendo la naturaperentoria del termine connaturata alla natura impugnatoria delreclamo proposto.Non poteva poi convertirsi il reclamo ex art. 26 l.f. nel piùcorretto strumento ex art. 36 l.f., con remissione del procedimentoal giudice monocratico competente, sicché doveva affermarsil’inammissibilità del reclamo.2.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laBanca Patavina credito cooperativo di Sant’Elena e Piove di Saccosoc. coop., depositando anche memoria.3.

Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., depositando anchememoria.4.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19195 del12/7/2025, ha rilevato la questione di diritto di particolare rilevanzanomofilattica, siccome variamente risolta in sede di merito.

Donde lafissazione dell’odierna udienza pubblica.5.

Il Procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria nelsenso di cui all’epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce «Error inprocedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 36,41 e 26 l.f.».4 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’errore emergerebbe dalla mancata constatazione che l’art. 36l.f. prevede che il provvedimento autorizzatorio del comitato deicreditori debba essere impugnato dinanzi al giudice delegato.Di conseguenza - a seguire l’argomentare del decreto impugnato- il provvedimento autorizzatorio, emesso dal giudice delegato, insostituzione del comitato dei creditori ex art. 41 l.f., «avrebbe dovutoessere impugnato di fronte al medesimo soggetto che lo avevaemesso».Ciò contrasterebbe con il principio della imparzialità e terzietà delgiudice, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., che impedisceche il giudice possa pronunciare sull’impugnazione propostarelativamente ad un provvedimento da lui emesso.Ai sensi dell’art. 36 l.f., invece, il collegio potrebbe essere aditosoltanto in secondo grado, nei confronti di un provvedimento «cherisulterebbe inficiato dalla violazione del principio di terzietà delgiudice».Né - ad avviso della ricorrente - «tale reclamo potrebbe proporsidirettamente al collegio, stante il tenore letterale della norma cheespressamente individua il collegio quale giudice del secondogrado».Per la ricorrente, poi, sarebbe errata anche l’affermazione deltribunale, per cui il regime impugnatorio dovrebbe ricavarsi, non dalsoggetto che pronuncia il provvedimento, ma dalla naturasostanziale dello stesso; in realtà, sarebbero proprio le normeinvocate - e quindi gli articoli 26 e 36 l.f. - a differenziare la disciplinagenerale dell’impugnazione in riferimento proprio al soggetto cheemette il provvedimento, stabilendo regole generali, ivi compresidiversi termini per le impugnazioni, «a prescindere dal contenuto piùvario che tali atti possono avere nel caso concreto».5 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce, in viasubordinata, «Error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 l.f.».Si duole la ricorrente della mancata conversione del reclamoproposto ex art. 26 l.f. in reclamo ex art. 36 l.f., sussistendone tuttipresupposti ed essendo stati indicati i motivi di violazione di legge.Anche in questo caso, erroneamente, il tribunale ha ritenutoimpossibile la conversione essendo scaduto il termine perentorio dicui all’art. 36 l.f.Nel caso di specie, però, la tardività non sussisterebbe.Ad avviso della ricorrente, il termine di 8 giorni previsto dall’art.36 l.f. non era decorso, in quanto il provvedimento del giudicedelegato, emesso in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41,quarto comma, l.f., non era stato comunicato in modo formale, mala copia della documentazione era stata inviata a mezzo di unordinaria e-mail «scambiata tra due collaboratori dei rispettiviprocuratori», quindi da una collaboratrice del curatore fallimentare(che aveva inviato la e-mail) ed una collaboratrice del difensore chedifendeva la [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza integraledel provvedimento solo aliunde, tanto che la curatela non aveva maiallegato di aver «notificato né comunicato il relativo provvedimentoautorizzativo alla banca».

Il termine non poteva che decorrereunicamente dalla conoscenza legale dell’atto, essendo del tuttoirrilevante la conoscenza che il ricorrente possa averne avutoaliunde.Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato sarebbe erroneoin quanto il termine di 8 giorni di cui all’art. 36 l.f. non sarebbeperentorio, in assenza di una specifica disposizione di legge, ex art.152, secondo comma, c.p.c.6 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20263.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Deve muoversi dalla considerazione che il provvedimentoimpugnato ha reputato tardivo il reclamo proposto dalla Banca,facendo applicazione dell’art. 36 l.f.In particolare il giudice delegato, pronunciando in surroga delcomitato dei creditori, ex art. 41, quarto comma, l.f., avevaautorizzato il curatore a stipulare la transazione tra il fallimento e ilpromissario acquirente dell’immobile (che agiva ex art. 2932 c.c.),previo versamento della parte residua del prezzo di vendita, con laprevisione, all’interno della istanza di autorizzazione formulata dalcuratore, della successiva purgazione ex art. 108 l.f. dell’ipotecaiscritta dalla banca, prima della trascrizione del contratto preliminaredi compravendita.

La ricorrente, venuta a conoscenza delprovvedimento integrale del giudice delegato in data 4/7/2017,aveva proposto reclamo ex art. 26 l.f. il 14/7/2017, mentre, secondoil tribunale, avrebbe dovuto presentare reclamo ex art. 36 l.f. neltermine di otto giorni.4.

La ricorrente ha contestato la statuizione del tribunale, per cuiil reclamo proposto ex art. 26 l.f., avverso il provvedimento delgiudice delegato, non poteva convertirsi nel diverso mezzo diimpugnazione di cui all’art. 36 l.f. stante la sua tardività.

Ha infattisostenuto che il mezzo d’impugnazione avverso il citato decreto delg.d. dovesse essere proprio il reclamo di cui all’art. 26 l.f.5.

Tuttavia – per le considerazioni a seguire – il tribunale,contrariamente all’assunto della Banca, ha correttamente ritenutoche il gravame dovesse essere quello previsto dall’art. 36.6.

Effettivamente sul regime impugnatorio avverso ilprovvedimento adottato dal giudice delegato, in sostituzione delcomitato dei creditori, vi sono state diverse interpretazioni, sia indottrina che in giurisprudenza.7 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20266.1.

Per un primo orientamento (tesi soggettiva), invero,dovrebbe tenersi conto, ai fini dell’individuazione dello strumento diimpugnazione, esclusivamente del soggetto che adotta ilprovvedimento: sicché, una volta che, in presenza dei presupposti dicui all’art. 41, quarto comma, l.f., il giudice delegato ha agito insurroga del comitato dei creditori, sia pure nell’ambito di attività cheriguardano, appunto, la gestione della procedura concorsuale -inlinea generale escluse dalla competenza del g.d., quale merorisolutore di conflitti - l’unico strumento impugnatorio è costituitodall’art. 26 l.f. (trattandosi di esercizio di poteri riconducibili al g.d.);quindi si sarebbe in presenza di reclamo da presentare dinanzi altribunale nel termine perentorio di 10 giorni, decorrente dallacomunicazione o dalla notificazione del provvedimento per ilcuratore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiestoo nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; il terminedecorrerebbe dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie dispostedal giudice delegato.Il potere autorizzatorio, in origine in capo al comitato deicreditori, per statuto legale, una volta passato al giudice delegato,diventerebbe potere di quest’ultimo, come tale funzionalmente esoggettivamente riconducibile al giudice delegato.In tal caso, non vi sarebbe alcuna limitazione in ordine ai vizi chepossono essere dedotti con il reclamo.6.2.

Per altro orientamento (tesi oggettiva o funzionale), invece,ciò che conta ai fini della individuazione dello strumentoimpugnatorio è esclusivamente la natura del provvedimentopronunciato, a prescindere dal soggetto che lo ha emesso, e quindiil profilo funzionale.

Nel momento in cui il giudice delegato, agendoin sostituzione del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma,l.f., in via di surroga, emette un provvedimento di competenza del8 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026comitato dei creditori - nella specie atto autorizzativo dellatransazione -, lo strumento impugnatorio si dovrebbe ricavare dallanatura di tale provvedimento.6.3.

Altro orientamento (tesi oggettiva spuria) muove dallarilevanza del contenuto del provvedimento adottato dal g.d. in sededi surroga del comitato dei creditori per affermare che dovrebbeaversi riguardo alla possibilità del reclamo ex art. 26 l.f., ma entro iltermine perentorio di 8 giorni dalla conoscenza integrale delprovvedimento, dinanzi a un giudice delegato persona fisica diversadal magistrato che adottato il provvedimento.6.4.

Infine, per altra parte della dottrina, dovrebbe utilizzarsi lostrumento del reclamo ex art. 26 l.f. dinanzi al tribunale, in relazionealla natura soggettiva dell’autore del provvedimento, ma con i limitidella violazione di legge di cui all’art. 36 l.f.7.

Reputa la Corte che merita accoglimento la tesi, dottrinaria egiurisprudenziale, che conferisce rilievo alla natura sostanziale delprovvedimento adottato dal GD, in surroga del comitato dei creditori,ex art. 41, quarto comma, l.f., con conseguente individuazione dellostrumento impugnatorio nel reclamo ex art. 36 l.f. dinanzi altribunale.8.

Ciò si ricava essenzialmente dalla diversa natura che gli organidella procedura concorsuale hanno assunto a seguito del d.lgs. n. 5del 2006 e del successivo d.lgs. n. 169 del 2007.Infatti, tale riforma ha comportato un arretramento della figuradel giudice delegato nell’ambito dell’attività gestoria della procedurafallimentare, limitando l’attività del giudice a quella di risolutore diconflitti tra organi della procedura e di garanzia della legalità dellastessa, operando il giudice sempre in posizione di terzietà in talicontesti.9 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il giudice delegato è diventato garante della legalità dellaprocedura fallimentare.Al contrario, sono aumentati i poteri gestori del curatore e,soprattutto, i poteri di vigilanza del comitato dei creditori, reputatodal legislatore quasi come un organo di controllo societario, allastregua del collegio sindacale (vedi art. 41, settimo comma, l.f., cherichiama espressamente l’art. 2407, primo e terzo comma c.c).Pertanto, i profili funzionali dei vari organi della procedurarisultano cesellati in modo preciso dalla disciplina concorsuale.Il comitato dei creditori, in particolare, per quel che qui ciriguarda, ha assunto funzioni consultive, anche obbligatorie evincolanti, in tema di continuazione temporanea dell’eserciziodell’impresa ex art. 104 l.f. e in tema di affitto d’azienda, funzioni divigilanza, funzioni propositive (per es. ai fini della revoca del curatoreex articoli 37 e 37-bis l.f.) e funzioni autorizzatorie (autorizzazionealla nomina di coadiutori ex art. 32, secondo comma, l.f.;autorizzazione delle transazioni; autorizzazione a rinunciare adacquisire beni che pervengono al fallito durante la procedura ex art.42, terzo comma l.f.; autorizzazione al curatore per il subentro icontratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti daentrambe le parti ex art. 72 l.f.) o di approvazione (approvazione delprogramma di liquidazione ex art. 104-ter l.f.).L’art. 41, quarto comma, l.f., laddove consente al giudicedelegato di provvedere per i casi di inerzia, di impossibilità dicostituzione o di funzionamento del comitato, o anche per i casi diurgenza, allude a interventi in surroga, che si concretizzano in atti dieguale natura di quelli gestori o latamente amministrativi propri delcomitato stesso; non anche, dunque, a decisioni di naturagiurisdizionale a garanzia della legittimità della procedura e/o dellasoluzione di conflitti.

Ne segue che il provvedimento del giudice10 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026delegato resta annoverabile nella medesima sfera dei poteriautorizzatori del comitato dei creditori, così da integrare la richiestadel curatore e da rimanere nella stessa assorbito a completamentodell’iter procedimentale.7.

Di qui la conseguente conclusione per cui, trattandosi - nellasostanza -di un provvedimento ascrivibile alla sfera del comitato deicreditori, cui il g.d. si è sostituito esclusivamente per ragionicontingenti, determinate dall’assenza di costituzione del comitato oda profili d’urgenza o da indisponibilità dei componenti del comitato,tale provvedimento deve essere impugnato nelle forme di cui all’art.36 l.f. dinanzi al tribunale.Non avrebbe senso proporre il reclamo dinanzi al medesimogiudice delegato, seppure persona fisica diversa da quella cheadottato l’atto, in quanto, comunque, un provvedimento del giudicedelegato – sia pure di natura gestoria - vi è stato, mentre residua lostrumento del reclamo al tribunale limitatamente a profili dilegittimità.9.

Trova applicazione, cioè, il solo art. 36, secondo comma, l.f.,a mente del quale «contro il decreto del giudice delegato è ammessoricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazionedel decreto medesimo.

Il tribunale decide entro trenta giorni, sentitoil curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale alcontraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame».Ed è evidente che, applicandosi il procedimento di cui all’art. 36l.f., i motivi di doglianza non potranno che concernereesclusivamente la «violazione di legge» e non i profili di merito.10.

Non può essere seguita l’obiezione svolta dal procuratoregenerale nelle sue conclusioni scritte.Secondo tale obiezione, a immaginare il reclamo nelle formepreviste dall’art. 36 l.fall. occorrerebbe impugnare il provvedimento11 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026del giudice delegato innanzi allo stesso giudice delegato e poi innanzial Tribunale, e non per saltum direttamente innanzi a quest’ultimo.Si dice invero che «lo schema procedimentale delineato dall’art. 36l.fall. è rivolto ad un’altra fattispecie, quella ivi tipicamente previstadel reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a sua volta,ha provveduto sul reclamo contro un atto del curatore»; ciò chetoglierebbe dall’imbarazzo «di ipotizzare un reclamo (con possibileautoannullamento) innanzi allo stesso giudice delegato, contro unammettere una deviazione dallo schema tipico dell’art. 36 l.fall.senza che ce ne sia bisogno essendo già previsto dall’art. 26 l.fall. inlinea generale lo strumento del reclamo avverso tutti i provvedimentidel giudice delegato».10.1.

Il rilievo non è condivisibile in quanto la norma (art. 36) vaadattata al tipo di intervento e in questo senso contiene in sé lasoluzione: se il giudice delegato agisce in surroga, la funzione delprovvedimento influisce anche e proprio sull’organo chiamato apronunciare sul reclamo (che è il tribunale non lo stesso g.d.).Ne consegue che la deviazione dallo schema non c’è affatto,perché il tribunale è chiamato a decidere sempre in forza del limitecognitivo proprio dell’esame di un provvedimento gestorio.Ecco perché non serve sottolineare che nel sistema vige l’art. 26l.f.; ciò è vero, ma l’art. 26 implica un rimedio giurisdizionalesostitutivo, che presupporrebbe un’estensione della cognizioneanche al merito, perché il decreto impugnabile con il reclamo ex art.26 l.f. non è un atto gestorio ma un provvedimento pienamentegiurisdizionale.11.

Ciò detto, deve osservarsi che il decreto del tribunale, exart. 36 l.f., che ha pronunciato sul provvedimento del g.d. diautorizzazione della transazione in luogo del comitato dei creditori,12 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026non ha natura né definitiva né decisoria; tale decreto non èimpugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cass., sez. 1, 20/2/2020, n. 4346; Cass., sez. 6-1, 9/5/2018, n.1217; Cass., sez. 1, 1/6/2012, n. 8870, proprio su provvedimentodel gd. surrogatorio; Cass. n. 22628/2006 su autorizzazione deltribunale ex art. 35 l.f.).Peraltro, dagli atti processuali (che la Corte è legittimata aesaminare direttamente in ragione della natura della questione)emerge che il g.d. ha autorizzato la transazione, riservandosi - unavolta avvenuto il pagamento del saldo del prezzo da parte delpromissario acquirente - di provvedere sulla richiesta di purgazionedell’ipoteca ex art. 108 l.f. («letto il ricorso che precede autorizzaquanto richiesto, riservandosi all’esito di provvedere ex art. 108l.f.»).12.

Va quindi chiarito che – nella specie - la «riserva» da partedel giudice delegato in ordine alla eventuale cancellazionedell’ipoteca, all’esito del pagamento del saldo, da parte delpromissario acquirente, comporta che le questioni attinenti al dirittosoggettivo della Banca possano e debbano essere trattate in altrasede giurisdizionale, a conferma della natura non decisoria delprovvedimento che qui unicamente interessa.13.

Devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: (a) «ilprovvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione delcomitato dei creditori, ai sensi dell’art. 41, quarto comma, l.f. (nellafattispecie, un’autorizzazione alla transazione), è impugnabile con ilreclamo ex art. 36 l.f., e non con il reclamo ex art. 26 l.f., essendoal riguardo decisiva la funzione di provvedimento gestorio diretto aintegrare la richiesta del curatore e tale da rimanere nella stessaassorbito quale completamento dell’iter procedimentaleappositamente previso dalla legge »; (b) «l’impugnazione del13 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026menzionato provvedimento va individuata direttamente nel reclamoal tribunale ex art. 36, secondo comma, l.f., ed è suscettibile diessere proposta solo per violazione di legge »; (c) «il provvedimentoreso in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso percassazione, trattandosi di provvedimento non decisorio nédefinitivo».14.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra leparti, stante la novità della questione trattata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese tra le parti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl Presidente14 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 208.- ricorrente -1 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026contropersona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procuraspeciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, piazzaVescovio, n. 21-controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] il decreto del tribunale di Padova depositato in data26/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoudito per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorsoudito per il controricorrente fallimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sudelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigettodel ricorso2 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Il tribunale di Padova, con decreto emesso in data26/10/2017, reputava tardivo il reclamo proposto dalla BancaPatavina [OSCURATO:PERSONA]Elena e Piove di Sacco soc. coop.,avverso l’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato, in surrogadel comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l.f., con cui siera consentita una transazione ex art. 35 l.f. per la definizione di unalite tra il promissario acquirente di un bene immobile - che avevaproposto un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 2932 c.c., in relazioneall’art. 72, ottavo comma l.f. (preliminare trascritto) - e il fallimentoArtecasa; immobile su cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva iscritto ipoteca.In particolare, per quel che qui rileva, il tribunale osservava cheil reclamo era stato depositato solo in data 14/7/2017, mentre laBanca Patavina aveva avuto conoscenza integrale del provvedimentocontestato «non più tardi del 4/7/2017 (lo riferisce la stessa parte inricorso)».Reputava che avverso il provvedimento emesso dal giudicedelegato, in sostituzione del comitato dei creditori, doveva esserepresentato, non il reclamo ex art. 26 l.f. - come ritenutoerroneamente dalla banca -, ma il reclamo ex art. 36 l.f., cheprevedeva il termine di 8 giorni per l’impugnazione e consentivadoglianze esclusivamente per violazione di legge, avversoautorizzazioni e dinieghi del comitato dei creditori.In sostanza, la diversa disciplina del reclamo non potevadipendere dal soggetto che in concreto aveva pronunciatol’autorizzazione (il comitato dei creditori o il GD in surroga), ma«dalla natura del provvedimento impugnato», in quanto nonrisultava «giustificato che la stessa autorizzazione po[tesse] esserecensurata solo per violazione di legge se pronunciata dal comitato3 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026dei creditori e senza limiti se pronunciata dal GD in surroga delcomitato ai sensi dell’art. 41 l.f.».Il termine di 8 giorni, di cui all’art. 36 l.f., era dunque scadutoquando il reclamo era stato proposto.Il termine era, infatti, perentorio, come qualsiasi termine entrocui doveva essere promossa un’impugnazione, essendo la naturaperentoria del termine connaturata alla natura impugnatoria delreclamo proposto.Non poteva poi convertirsi il reclamo ex art. 26 l.f. nel piùcorretto strumento ex art. 36 l.f., con remissione del procedimentoal giudice monocratico competente, sicché doveva affermarsil’inammissibilità del reclamo.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laBanca Patavina credito cooperativo di Sant’Elena e Piove di Saccosoc. coop., depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., depositando anchememoria.4. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19195 del12/7/2025, ha rilevato la questione di diritto di particolare rilevanzanomofilattica, siccome variamente risolta in sede di merito. Donde lafissazione dell’odierna udienza pubblica.5. Il Procuratore generale ha fatto pervenire una requisitoria nelsenso di cui all’epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce «Error inprocedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 36,41 e 26 l.f.».4 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026L’errore emergerebbe dalla mancata constatazione che l’art. 36l.f. prevede che il provvedimento autorizzatorio del comitato deicreditori debba essere impugnato dinanzi al giudice delegato.Di conseguenza - a seguire l’argomentare del decreto impugnato- il provvedimento autorizzatorio, emesso dal giudice delegato, insostituzione del comitato dei creditori ex art. 41 l.f., «avrebbe dovutoessere impugnato di fronte al medesimo soggetto che lo avevaemesso».Ciò contrasterebbe con il principio della imparzialità e terzietà delgiudice, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost., che impedisceche il giudice possa pronunciare sull’impugnazione propostarelativamente ad un provvedimento da lui emesso.Ai sensi dell’art. 36 l.f., invece, il collegio potrebbe essere aditosoltanto in secondo grado, nei confronti di un provvedimento «cherisulterebbe inficiato dalla violazione del principio di terzietà delgiudice».Né - ad avviso della ricorrente - «tale reclamo potrebbe proporsidirettamente al collegio, stante il tenore letterale della norma cheespressamente individua il collegio quale giudice del secondogrado».Per la ricorrente, poi, sarebbe errata anche l’affermazione deltribunale, per cui il regime impugnatorio dovrebbe ricavarsi, non dalsoggetto che pronuncia il provvedimento, ma dalla naturasostanziale dello stesso; in realtà, sarebbero proprio le normeinvocate - e quindi gli articoli 26 e 36 l.f. - a differenziare la disciplinagenerale dell’impugnazione in riferimento proprio al soggetto cheemette il provvedimento, stabilendo regole generali, ivi compresidiversi termini per le impugnazioni, «a prescindere dal contenuto piùvario che tali atti possono avere nel caso concreto».5 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20262. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce, in viasubordinata, «Error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 l.f.».Si duole la ricorrente della mancata conversione del reclamoproposto ex art. 26 l.f. in reclamo ex art. 36 l.f., sussistendone tuttipresupposti ed essendo stati indicati i motivi di violazione di legge.Anche in questo caso, erroneamente, il tribunale ha ritenutoimpossibile la conversione essendo scaduto il termine perentorio dicui all’art. 36 l.f.Nel caso di specie, però, la tardività non sussisterebbe.Ad avviso della ricorrente, il termine di 8 giorni previsto dall’art.36 l.f. non era decorso, in quanto il provvedimento del giudicedelegato, emesso in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41,quarto comma, l.f., non era stato comunicato in modo formale, mala copia della documentazione era stata inviata a mezzo di unordinaria e-mail «scambiata tra due collaboratori dei rispettiviprocuratori», quindi da una collaboratrice del curatore fallimentare(che aveva inviato la e-mail) ed una collaboratrice del difensore chedifendeva la [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza integraledel provvedimento solo aliunde, tanto che la curatela non aveva maiallegato di aver «notificato né comunicato il relativo provvedimentoautorizzativo alla banca». Il termine non poteva che decorrereunicamente dalla conoscenza legale dell’atto, essendo del tuttoirrilevante la conoscenza che il ricorrente possa averne avutoaliunde.Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato sarebbe erroneoin quanto il termine di 8 giorni di cui all’art. 36 l.f. non sarebbeperentorio, in assenza di una specifica disposizione di legge, ex art.152, secondo comma, c.p.c.6 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Il ricorso è inammissibile.3.1. Deve muoversi dalla considerazione che il provvedimentoimpugnato ha reputato tardivo il reclamo proposto dalla Banca,facendo applicazione dell’art. 36 l.f.In particolare il giudice delegato, pronunciando in surroga delcomitato dei creditori, ex art. 41, quarto comma, l.f., avevaautorizzato il curatore a stipulare la transazione tra il fallimento e ilpromissario acquirente dell’immobile (che agiva ex art. 2932 c.c.),previo versamento della parte residua del prezzo di vendita, con laprevisione, all’interno della istanza di autorizzazione formulata dalcuratore, della successiva purgazione ex art. 108 l.f. dell’ipotecaiscritta dalla banca, prima della trascrizione del contratto preliminaredi compravendita. La ricorrente, venuta a conoscenza delprovvedimento integrale del giudice delegato in data 4/7/2017,aveva proposto reclamo ex art. 26 l.f. il 14/7/2017, mentre, secondoil tribunale, avrebbe dovuto presentare reclamo ex art. 36 l.f. neltermine di otto giorni.4. La ricorrente ha contestato la statuizione del tribunale, per cuiil reclamo proposto ex art. 26 l.f., avverso il provvedimento delgiudice delegato, non poteva convertirsi nel diverso mezzo diimpugnazione di cui all’art. 36 l.f. stante la sua tardività. Ha infattisostenuto che il mezzo d’impugnazione avverso il citato decreto delg.d. dovesse essere proprio il reclamo di cui all’art. 26 l.f.5. Tuttavia – per le considerazioni a seguire – il tribunale,contrariamente all’assunto della Banca, ha correttamente ritenutoche il gravame dovesse essere quello previsto dall’art. 36.6. Effettivamente sul regime impugnatorio avverso ilprovvedimento adottato dal giudice delegato, in sostituzione delcomitato dei creditori, vi sono state diverse interpretazioni, sia indottrina che in giurisprudenza.7 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/20266.1. Per un primo orientamento (tesi soggettiva), invero,dovrebbe tenersi conto, ai fini dell’individuazione dello strumento diimpugnazione, esclusivamente del soggetto che adotta ilprovvedimento: sicché, una volta che, in presenza dei presupposti dicui all’art. 41, quarto comma, l.f., il giudice delegato ha agito insurroga del comitato dei creditori, sia pure nell’ambito di attività cheriguardano, appunto, la gestione della procedura concorsuale -inlinea generale escluse dalla competenza del g.d., quale merorisolutore di conflitti - l’unico strumento impugnatorio è costituitodall’art. 26 l.f. (trattandosi di esercizio di poteri riconducibili al g.d.);quindi si sarebbe in presenza di reclamo da presentare dinanzi altribunale nel termine perentorio di 10 giorni, decorrente dallacomunicazione o dalla notificazione del provvedimento per ilcuratore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiestoo nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; il terminedecorrerebbe dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie dispostedal giudice delegato.Il potere autorizzatorio, in origine in capo al comitato deicreditori, per statuto legale, una volta passato al giudice delegato,diventerebbe potere di quest’ultimo, come tale funzionalmente esoggettivamente riconducibile al giudice delegato.In tal caso, non vi sarebbe alcuna limitazione in ordine ai vizi chepossono essere dedotti con il reclamo.6.2. Per altro orientamento (tesi oggettiva o funzionale), invece,ciò che conta ai fini della individuazione dello strumentoimpugnatorio è esclusivamente la natura del provvedimentopronunciato, a prescindere dal soggetto che lo ha emesso, e quindiil profilo funzionale. Nel momento in cui il giudice delegato, agendoin sostituzione del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma,l.f., in via di surroga, emette un provvedimento di competenza del8 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026comitato dei creditori - nella specie atto autorizzativo dellatransazione -, lo strumento impugnatorio si dovrebbe ricavare dallanatura di tale provvedimento.6.3. Altro orientamento (tesi oggettiva spuria) muove dallarilevanza del contenuto del provvedimento adottato dal g.d. in sededi surroga del comitato dei creditori per affermare che dovrebbeaversi riguardo alla possibilità del reclamo ex art. 26 l.f., ma entro iltermine perentorio di 8 giorni dalla conoscenza integrale delprovvedimento, dinanzi a un giudice delegato persona fisica diversadal magistrato che adottato il provvedimento.6.4. Infine, per altra parte della dottrina, dovrebbe utilizzarsi lostrumento del reclamo ex art. 26 l.f. dinanzi al tribunale, in relazionealla natura soggettiva dell’autore del provvedimento, ma con i limitidella violazione di legge di cui all’art. 36 l.f.7. Reputa la Corte che merita accoglimento la tesi, dottrinaria egiurisprudenziale, che conferisce rilievo alla natura sostanziale delprovvedimento adottato dal GD, in surroga del comitato dei creditori,ex art. 41, quarto comma, l.f., con conseguente individuazione dellostrumento impugnatorio nel reclamo ex art. 36 l.f. dinanzi altribunale.8. Ciò si ricava essenzialmente dalla diversa natura che gli organidella procedura concorsuale hanno assunto a seguito del d.lgs. n. 5del 2006 e del successivo d.lgs. n. 169 del 2007.Infatti, tale riforma ha comportato un arretramento della figuradel giudice delegato nell’ambito dell’attività gestoria della procedurafallimentare, limitando l’attività del giudice a quella di risolutore diconflitti tra organi della procedura e di garanzia della legalità dellastessa, operando il giudice sempre in posizione di terzietà in talicontesti.9 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il giudice delegato è diventato garante della legalità dellaprocedura fallimentare.Al contrario, sono aumentati i poteri gestori del curatore e,soprattutto, i poteri di vigilanza del comitato dei creditori, reputatodal legislatore quasi come un organo di controllo societario, allastregua del collegio sindacale (vedi art. 41, settimo comma, l.f., cherichiama espressamente l’art. 2407, primo e terzo comma c.c).Pertanto, i profili funzionali dei vari organi della procedurarisultano cesellati in modo preciso dalla disciplina concorsuale.Il comitato dei creditori, in particolare, per quel che qui ciriguarda, ha assunto funzioni consultive, anche obbligatorie evincolanti, in tema di continuazione temporanea dell’eserciziodell’impresa ex art. 104 l.f. e in tema di affitto d’azienda, funzioni divigilanza, funzioni propositive (per es. ai fini della revoca del curatoreex articoli 37 e 37-bis l.f.) e funzioni autorizzatorie (autorizzazionealla nomina di coadiutori ex art. 32, secondo comma, l.f.;autorizzazione delle transazioni; autorizzazione a rinunciare adacquisire beni che pervengono al fallito durante la procedura ex art.42, terzo comma l.f.; autorizzazione al curatore per il subentro icontratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti daentrambe le parti ex art. 72 l.f.) o di approvazione (approvazione delprogramma di liquidazione ex art. 104-ter l.f.).L’art. 41, quarto comma, l.f., laddove consente al giudicedelegato di provvedere per i casi di inerzia, di impossibilità dicostituzione o di funzionamento del comitato, o anche per i casi diurgenza, allude a interventi in surroga, che si concretizzano in atti dieguale natura di quelli gestori o latamente amministrativi propri delcomitato stesso; non anche, dunque, a decisioni di naturagiurisdizionale a garanzia della legittimità della procedura e/o dellasoluzione di conflitti. Ne segue che il provvedimento del giudice10 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026delegato resta annoverabile nella medesima sfera dei poteriautorizzatori del comitato dei creditori, così da integrare la richiestadel curatore e da rimanere nella stessa assorbito a completamentodell’iter procedimentale.7. Di qui la conseguente conclusione per cui, trattandosi - nellasostanza -di un provvedimento ascrivibile alla sfera del comitato deicreditori, cui il g.d. si è sostituito esclusivamente per ragionicontingenti, determinate dall’assenza di costituzione del comitato oda profili d’urgenza o da indisponibilità dei componenti del comitato,tale provvedimento deve essere impugnato nelle forme di cui all’art.36 l.f. dinanzi al tribunale.Non avrebbe senso proporre il reclamo dinanzi al medesimogiudice delegato, seppure persona fisica diversa da quella cheadottato l’atto, in quanto, comunque, un provvedimento del giudicedelegato – sia pure di natura gestoria - vi è stato, mentre residua lostrumento del reclamo al tribunale limitatamente a profili dilegittimità.9. Trova applicazione, cioè, il solo art. 36, secondo comma, l.f.,a mente del quale «contro il decreto del giudice delegato è ammessoricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazionedel decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentitoil curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale alcontraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame».Ed è evidente che, applicandosi il procedimento di cui all’art. 36l.f., i motivi di doglianza non potranno che concernereesclusivamente la «violazione di legge» e non i profili di merito.10. Non può essere seguita l’obiezione svolta dal procuratoregenerale nelle sue conclusioni scritte.Secondo tale obiezione, a immaginare il reclamo nelle formepreviste dall’art. 36 l.fall. occorrerebbe impugnare il provvedimento11 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026del giudice delegato innanzi allo stesso giudice delegato e poi innanzial Tribunale, e non per saltum direttamente innanzi a quest’ultimo.Si dice invero che «lo schema procedimentale delineato dall’art. 36l.fall. è rivolto ad un’altra fattispecie, quella ivi tipicamente previstadel reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a sua volta,ha provveduto sul reclamo contro un atto del curatore»; ciò chetoglierebbe dall’imbarazzo «di ipotizzare un reclamo (con possibileautoannullamento) innanzi allo stesso giudice delegato, contro unammettere una deviazione dallo schema tipico dell’art. 36 l.fall.senza che ce ne sia bisogno essendo già previsto dall’art. 26 l.fall. inlinea generale lo strumento del reclamo avverso tutti i provvedimentidel giudice delegato».10.1. Il rilievo non è condivisibile in quanto la norma (art. 36) vaadattata al tipo di intervento e in questo senso contiene in sé lasoluzione: se il giudice delegato agisce in surroga, la funzione delprovvedimento influisce anche e proprio sull’organo chiamato apronunciare sul reclamo (che è il tribunale non lo stesso g.d.).Ne consegue che la deviazione dallo schema non c’è affatto,perché il tribunale è chiamato a decidere sempre in forza del limitecognitivo proprio dell’esame di un provvedimento gestorio.Ecco perché non serve sottolineare che nel sistema vige l’art. 26l.f.; ciò è vero, ma l’art. 26 implica un rimedio giurisdizionalesostitutivo, che presupporrebbe un’estensione della cognizioneanche al merito, perché il decreto impugnabile con il reclamo ex art.26 l.f. non è un atto gestorio ma un provvedimento pienamentegiurisdizionale.11. Ciò detto, deve osservarsi che il decreto del tribunale, exart. 36 l.f., che ha pronunciato sul provvedimento del g.d. diautorizzazione della transazione in luogo del comitato dei creditori,12 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026non ha natura né definitiva né decisoria; tale decreto non èimpugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cass., sez. 1, 20/2/2020, n. 4346; Cass., sez. 6-1, 9/5/2018, n.1217; Cass., sez. 1, 1/6/2012, n. 8870, proprio su provvedimentodel gd. surrogatorio; Cass. n. 22628/2006 su autorizzazione deltribunale ex art. 35 l.f.).Peraltro, dagli atti processuali (che la Corte è legittimata aesaminare direttamente in ragione della natura della questione)emerge che il g.d. ha autorizzato la transazione, riservandosi - unavolta avvenuto il pagamento del saldo del prezzo da parte delpromissario acquirente - di provvedere sulla richiesta di purgazionedell’ipoteca ex art. 108 l.f. («letto il ricorso che precede autorizzaquanto richiesto, riservandosi all’esito di provvedere ex art. 108l.f.»).12. Va quindi chiarito che – nella specie - la «riserva» da partedel giudice delegato in ordine alla eventuale cancellazionedell’ipoteca, all’esito del pagamento del saldo, da parte delpromissario acquirente, comporta che le questioni attinenti al dirittosoggettivo della Banca possano e debbano essere trattate in altrasede giurisdizionale, a conferma della natura non decisoria delprovvedimento che qui unicamente interessa.13. Devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: (a) «ilprovvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione delcomitato dei creditori, ai sensi dell’art. 41, quarto comma, l.f. (nellafattispecie, un’autorizzazione alla transazione), è impugnabile con ilreclamo ex art. 36 l.f., e non con il reclamo ex art. 26 l.f., essendoal riguardo decisiva la funzione di provvedimento gestorio diretto aintegrare la richiesta del curatore e tale da rimanere nella stessaassorbito quale completamento dell’iter procedimentaleappositamente previso dalla legge »; (b) «l’impugnazione del13 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1386/2018Numero sezionale 2081/2026Numero di raccolta generale 15790/2026Data pubblicazione 22/05/2026menzionato provvedimento va individuata direttamente nel reclamoal tribunale ex art. 36, secondo comma, l.f., ed è suscettibile diessere proposta solo per violazione di legge »; (c) «il provvedimentoreso in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso percassazione, trattandosi di provvedimento non decisorio nédefinitivo».14. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra leparti, stante la novità della questione trattata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Compensa le spese tra le parti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl Presidente14 RG n. 1386/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 15790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris