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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20945/2026

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ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale ValentinaRispoli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti- resistente –avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 592/2025, pubblicata il30.9.2025, resa nel procedimento iscritto al N. 1127/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026Rilevato che- con atto di citazione del 14.6.2024, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizioEnel [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo di esseretitolare di un contratto di fornitura di energia elettrica-altri usi, stipulatocon la convenuta, destinata alla alimentazione di una struttura ricettivadalla medesima attrice gestita, sita in località Traversa, nel Comune diBolsena; di essersi avveduta che, con decorrenza dal 1.6.2023, eranostate unilateralmente mutate le condizioni del contratto di fornitura, inquanto era enormemente aumentata la spesa per la energia elettrica,senza, peraltro, aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte delfornitore; che in conseguenza dell’unilaterale mutamento contrattuale,nel periodo compreso tra il mese di giugno 2023 ed il successivo mese disettembre 2023, essa società aveva subito un maggior costo per lafornitura di energia elettrica, determinato sulla base dei consumi effettiviregistrati;- l’attrice chiese quindi al Tribunale adito di accertare l’inadempimentodella società convenuta rispetto alle obbligazioni negoziali assunte con ilcontratto di somministrazione di energia elettrica, denominato “SoluzioneEnergia [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, condannarla a corrisponderlel’importo di € 23.227,79 indebitamente percepito nei mesi di giugno–settembre 2023;- si costituì la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in via preliminare,eccepì l'incompetenza del giudice adito, per sussistere la competenzaesclusiva convenzionale del foro di Roma, come da condizioni diN. 22230/25 R.G.

Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026contratto, nonché, anche a voler tenere conto del principio generale diData pubblicazione 20/06/2026cui all’art.19 c.p.c., in forza del foro generale del convenuto;- il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 592/2025 del 30.9.2025, negòla propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma,rilevando che: “Innanzitutto, occorre occuparsi dell'eccezione diincompetenza territoriale e a tal fine occorre definire l’oggetto dell’azioneche è volta all’accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta,con conseguente ripetizione di quanto pagato in eccedenza poiché ATI srlritiene illegittima la modifica unilaterale dell’obbligazione avente adoggetto il pagamento del prezzo dell’energia e di conseguenza ritieneillegittima la domanda di pagamento di € 92.351,85 per l’energia elettricasomministrata tra giugno e settembre 2023, in luogo dell’importo di €43.070,72 contrattualmente dovuto.

Tanto premesso, l’eccezione diincompetenza territoriale non può essere accolta in base al criterio delforo esclusivo poiché, seppure le condizioni generali allegate al contrattodi somministrazione di energia elettrica del 29.5.2020 indicano quale foroesclusivo quello di Roma, manca la specifica sottoscrizione della clausolada parte del cliente.

Parte convenuta ha dedotto che il contratto è statostipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbestata sostituita dal doppio “flag” nella casella di riferimento, tuttavia, nonvi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l’operatività dellaclausola.

Venendo ai fori concorrenti parte attrice ha invocato lacompetenza del Tribunale di Viterbo ai sensi dell’art. 20 cpc, quale luogoin cui l’obbligazione è sorta e deve essere adempiuta.

Orbene, come si èNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026detto, è pacifico che il contratto è stato sottoscritto in modalità digitale,avendo l’attrice aderito all’offerta commerciale denominata ‘SoluzioneEnergia [OSCURATO:PERSONA]’, sicché la sua conclusione si è perfezionataquando [OSCURATO:SOCIETA], che ha sede a Roma, ha avuto conoscenza,evidentemente presso i propri uffici, dell’adesione della controparte.Venendo al luogo di esecuzione è vero che la somministrazione di energiaelettrica era destinata ad una struttura ricettiva gestita da [OSCURATO:SOCIETA] inlocalità Traversa, nel Comune di Bolsena, però la domanda introdottadall’attore è di accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] spain merito alla fatturazione, con conseguente accertamentodell’insussistenza del credito vantato dalla convenuta e diritto dell’attricedi ripetere quanto pagato in eccedenza.

L’obbligazione in discussione nonè, dunque, quella di fornitura di energia elettrica, che è pacificamenteavvenuta, ma quella di pagamento spettante al fornitore che va eseguitapresso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.) che è a Roma, conconseguente competenza di tale Tribunale”;- avverso detta sentenza ha proposto regolamento necessario dicompetenza la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo, cui resiste conmemoria difensiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento del ricorso;- le parti costituite hanno depositato memoria.Considerato cheNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- con l’unico motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.38 C.p.c.

Irritualità della eccezione di incompetenza per territoriosollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dellacompetenza dinanzi il Tribunale di Viterbo”; si sostiene che il Tribunaleavrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della eccezione di incompetenzaper territorio sollevata dalla convenuta, perché non riferita a tutti ipossibili fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c.;Ritenuto che- il ricorso per regolamento proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. è fondato, nei terminiche seguono;- nella specie, il Tribunale di Viterbo ha ritenuto infondata l’eccezionesollevata da [OSCURATO:PERSONA] quanto al foro convenzionale, ma l’ha accolta inrelazione ai criteri di cui all’art. 20 c.p.c., quanto al foro in cuil’obbligazione è sorta e in cui deve essere eseguita (in entrambi i casi,Roma, ove ha sede [OSCURATO:PERSONA], ove il contratto si è concluso e ove ilpagamento delle somme dalla stessa richieste dev’essere effettuato);- ora, è noto che nelle cause relative ai diritti di obbligazione, se la parteconvenuta eccepisce l’incompetenza territoriale invocando una clausoladi competenza esclusiva convenzionale, non è necessario, perchél’eccezione sia esaminata, che si contestino anche i fori generali;- tuttavia, è opportuno che, per il caso che detta eccezione vengadisattesa, la parte contesti in via subordinata la competenza anche inrelazione a tutti i possibili fori alternativi (v.

Cass. n. 9316/2008);Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- pertanto, il Tribunale, una volta disattesa l’eccezione basata sullaclausola, avrebbe dovuto rilevare l’incompletezza dell’eccezionesubordinata proposta da [OSCURATO:PERSONA], che era manifesta, non essendostato contestato il foro della dipendenza ex art. 19 c.p.c., oltre che quellidi cui all’art. 20 c.p.c.;- né, del resto, rilevano – come correttamente evidenziato dal P.G. – gliargomenti spesi da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’odierna ricorrente nonpotrebbe dolersi col ricorso per regolamento dell’incompletezzadell’eccezione in discorso, perché la questione non fu agitata nel giudiziodi merito, nonché quello ulteriore per cui [OSCURATO:PERSONA] integrò comunquel’eccezione, quanto ai profili dapprima omessi, in seno alla memoria exart. 171-ter c.p.c.;- infatti, la prima questione è destituita di fondamento, perché il contegnodella parte riguardo al perimetro dell’eccezione di incompetenza perterritorio derogabile, nel giudizio di merito, è irrilevante, noto essendoche questa Corte ha il potere di esaminare d’ufficio la completezza o menodell’eccezione stessa, sotto tutti i possibili profili (v. per tutte, Cass. n.31604/2025);- ma lo è anche la seconda questione, perché l’eccezione di incompetenzadev’essere formulata in modo completo e a pena di decadenza (v. exmultis Cass. n. 17020/2011; Cass. n. 17374/2020) sin dalla comparsa dirisposta tempestivamente depositata in giudizio, al lume degli artt. 38,primo comma, e 167 c.p.c., sicché la parte eccipiente non puòsuccessivamente integrarla con la memoria di cui all’art. 171-ter c.p.c.;Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- è quindi da escludere – contrariamente a quanto opinato da [OSCURATO:PERSONA].p.a. – che il Tribunale potesse rilevare d’ufficio profili di incompetenzanon prospettati dalla convenuta, come invece avvenuto;- deve ora affrontarsi una ulteriore questione, posta dalla resistente conla memoria difensiva: sostiene [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, nella causache occupa, il foro non potrebbe che essere determinato in quello diRoma, sia con riguardo ai fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20c.p.c., sia con riguardo al foro convenzionale giusta la clausola di cuiall’art. 16 delle condizioni generali di fornitura, pienamente valida edefficace, al contrario di quanto invece ritenuto dal Tribunale di Viterbo;- ora - tralasciando il profilo dei fori convenzionali concorrenti, assorbitoda quanto fin qui esposto circa l’inammissibilità dell’eccezionesubordinata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] – quella inerente al foroconvenzionale pone questione assai delicata, ben potendo essaastrattamente configurarsi come una vera e propria sostanzialeimpugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del regolamentoproposto dall’avversaria;- sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché graniticanell’affermare che nel giudizio di regolamento di competenza non èammessa l’impugnazione incidentale da parte del resistente, atteso chel'art. 47, ult. comma, c.p.c., consente alle parti cui è notificato il ricorsoper regolamento solo la facoltà di depositare scritture difensive edocumenti (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 20826/2018; Cass. n.Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/202612143/2012; Cass. n. 19131/2005; Cass., Sez.

Un., n. 14205/2005;Cass. n. 22365/2004; Cass. n. 14798/2004; Cass. n. 1083/1986);- senonché, la vicenda che occupa dimostra come l’applicazione delsuddetto principio – cui il Collegio intende convintamente dare continuità– debba opportunamente calibrarsi rispetto all’ambito che, quale giudiziosulla questione di competenza, deve riconoscersi, secondo consolidatagiurisprudenza di questa Corte, al regolamento di competenza quanto alladimensione dei poteri ad essa riconosciuti con riferimento alla questionestessa;- occorre cioè, lo si anticipa, coordinare la dimensione dei poteri diinterlocuzione sulla questione di competenza esercitabili dalla partecontro la quale il regolamento è proposto con la propria memoriadifensiva, con quella dei poteri riconosciuti a questa Corte nello scrutiniodella stessa questione di competenza, dovendosi ricostruire quella- al riguardo è necessaria un’attenta analisi della fattispecie;- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, è da considerare totalmente vittoriosa sullaquestione di competenza, giacché il giudice a quo ha affermato comunquela competenza per territorio del Tribunale di Roma - dalla stessa societàindicato in ogni caso quale giudice competente - non già accogliendol’eccezione sollevata principaliter (quella del foro convenzionale), bensìquella subordinata (peraltro, come s’è visto, inammissibile);- ora, pretendere che [OSCURATO:PERSONA], per contestare la decisione cheassume erronea circa l’eccezione principale, dovesse proporre autonomoNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026regolamento, significherebbe esigere dalla predetta la proposizione diun’impugnazione certamente inammissibile per difetto d’interesse ex art.100 c.p.c.: per la società fornitrice, infatti, era ed è irrilevante che il forodi Roma venisse e venga affermato sotto l’una o l’altra veste, sicché èfuori discussione che essa non avesse alcun interesse alla proposizionedell’impugnazione, pur a fronte della (affermata) erroneità delladecisione, in parte qua, se non nel senso che, nel sistema generale delleimpugnazioni, potrebbe giustificare la proposizione di un’eventualeimpugnazione condizionata nel caso di impugnazione della decisioneproposta dalla controparte effettivamente soccombente;- l’interesse a che la questione venga decisa nel senso prospettato conl’eccezione principale può appunto riemergere allorché la controparte –come avvenuto nella specie – proponga a sua volta il regolamento dicompetenza in guisa da porre eventualmente nel nulla la statuizione delgiudice a quo sull’eccezione subordinata: in tal caso, a frontedell’esclusione della proposizione di un’impugnazione incidentalecondizionata, emergente dal sistema delle norme sul regolamento,negare, se non altro in via cautelativa e condizionata, l’ammissibilità diuna attività difensiva sollecitatoria da parte della resistente, ossia voltaad ottenere una diversa decisione da parte di questa Corte sull’eccezioneprincipale - e, dunque, il “recupero” della prospettazione della“medesima” competenza romana a suo tempo eccepita e con essa fattavalere sempre per ragioni di territorio - si tradurrebbe in una nonconsentita violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., stanteNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’impossibilità (in caso contrario) di sottoporre al giudice sovraordinato loscrutinio su una decisione potenzialmente suscettibile di pregiudicarla invia definitiva, benché solo sulla competenza;- ciò a meno di non ritenere che, in simili situazioni, la parte vittoriosadebba comunque prudenzialmente proporre il regolamento dicompetenza, in vista di una possibile analoga iniziativa dell’avversariosoccombente, onde chiedere eventualmente la riunione dei ricorsi e ladecisione della questione di competenza da parte di questa Corte unoactu, salvo rinuncia qualora la controparte non svolga alcuna iniziativa intal senso: il che - se non altro per ragioni di economia processuale – parein tutta franchezza un onere inesigibile, perché nient’affatto necessario edecisamente dispendioso;- pertanto, in casi consimili, una lettura costituzionalmente orientatadell’art. 47, ult. comma, c.p.c., al lume dell’art. 24 Cost., impone di doverconsentire alla parte resistente nel giudizio di regolamento dicompetenza, proposto dall’avversario soccombente, la possibilità dichiedere alla Corte di cassazione, con la memoria difensiva, lo scrutiniodell’eccezione principale disattesa dal giudice del merito, onde mantenereferma la statuizione da questi resa circa il giudice competente, benché sudiversi presupposti (come nel caso di specie, in cui il Tribunale di Viterboha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma non già quale foroconvenzionale esclusivo, bensì quale foro alternativo ex art. 20 c.p.c.),per l’ipotesi in cui il proposto regolamento necessario dovesse rivelarsifondato;Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- questa conclusione è del tutto coerente con la funzione demandata aquesta Corte sulle questioni di competenza (su cui, da ultimo e per tutte,v.

Cass. n. 32276/2025) e vale, a maggior ragione, nei casi in cui (inthesi) sia sufficiente sostituire la motivazione del provvedimentoimpugnato, per essere invece corretto il dispositivo, come nella speciesostenuto da [OSCURATO:PERSONA]: poiché, al riguardo, la Corte è anche giudicedel fatto, essa ben può “sostituire una propria motivazione a quellaeventualmente inadeguata del giudice a quo” (Cass. n. 267/1973; conf.Cass., Sez.

Un., n. 4369/1977);- e se la Corte, nell’esercizio dei poteri di decisione sulla questione dicompetenza prospettata con il regolamento, può dare rilievo a circostanzeemergenti dallo svolgimento processuale del giudizio di merito aprescindere dai motivi posti a fondamento del ricorso per regolamento,purché funzionali all’individuazione dell’esatta decisione che il giudice dimerito avrebbe dovuto rendere sulla stessa questione, è correlativamentenecessario riconoscere che alla parte vittoriosa e, dunque, priva diinteresse ad un’impugnativa con un regolamento di competenza, debbacompetenza che comunque sarebbero idonee a giustificare la soluzioneofferta dal giudice di merito, sebbene sulla base di altro ragionamentogiustificato dallo svolgimento processuale di merito;- né, d’altra parte, può configurarsi alcun vulnus rispetto alla posizionedel ricorrente, atteso che – benché la memoria recante una similerichiesta condizionata non debba essergli notificata, ma solo depositataNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026(peraltro al pari, oggi, del controricorso contenente ricorso incidentale, aisensi del vigente art. 371 c.p.c. – v.

Cass. n. 8678/2025; Cass. n.7670/2026) – egli può pur sempre depositare la memoria illustrativa exart. 380-bis.1, primo comma, c.p.c., inerente al rito camerale, senz’altroapplicabile al procedimento ex art. 47 c.p.c. (come, peraltro, avvenutonella specie);- pertanto, ammettere che la parte vittoriosa sulla questione dicompetenza in forza dell’accoglimento della propria prospettazionesubordinata, anziché di quella fatta valere in via principale a suofondamento (e, dunque, venutasi a trovare, al riguardo, in una situazionedi soccombenza solo in via virtuale), possa – di fronte all’impugnazioneper regolamento della controparte - dedurre la prospettazione principalecon la propria memoria trova giustificazione (a ben vedere, oltre che perle elementari ragioni di tutela del diritto di difesa in precedenzaprospettate) addirittura nella circostanza che rientra nei poteri di questaCorte di cassazione, sebbene investita dall’istanza di regolamento dellaquestione di competenza con riferimento alla decisione di accoglimentodella prospettazione subordinata, esaminare in modo completo laquestione di competenza devolutale (nella specie, pertanto, anche lasussistenza della competenza per territorio capitolina secondo laprospettazione principale), salva diversa determinazione della parte (che,a mero titolo di esempio, desista esplicitamente o implicitamente dallaprospettazione della competenza per territorio avanzata in via principale,quali che siano le ragioni);Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- si vuol dire, cioè, che una richiesta sollecitatoria come quella che quioccupa non comporta ampliamento del thema decidendum, giacchéquesta Corte ha il potere di statuire sulla sussistenza della competenzaper territorio del Tribunale di Roma sulla controversia, anche al di là dellaragione di impugnazione prospettata col regolamento dalla partesoccombente e, se del caso, anche sulla disattesa eccezione principale,in quanto l’una e l’altra sono sempre funzionali a rivendicare lacompetenza capitolina per ragioni di territorio;- la medesima soluzione sarebbe valsa per il caso in cui la stessaquestione di competenza, cioè la sussistenza della competenza perterritorio capitolina, fosse stata prospettata semplicemente sulla base didue distinte ragioni alternative, e la questione fosse stata accolta sullabase di una di esse;- in altre parole, tanto trova comunque giustificazione nella circostanzache la stessa Corte di cassazione, nell’àmbito dei propri poteri di scrutiniodella questione di competenza devolutale dall’istanza di regolamento,deve statuire sulla competenza oggetto di detta questione e, com’è noto,non è vincolata ai motivi fondanti l’istanza, potendo esaminare laquestione con riferimento al “fatto processuale” occorso nel giudizio dimerito nella sua interezza; pertanto, ove la questione sia stata propostasulla base di due distinte prospettazioni, una principale ed unasubordinata (od anche alternativa) ed il giudice di merito abbia negatofondamento alla prima e accolto la seconda, questa Corte ha il potere diconsiderare comunque la prospettazione fondante della questione diNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026competenza non solo sull’eccezione subordinata, ma anche – se ilresistente ne abbia fatto richiesta, non potendo in casi consimiliprescindersi dal suo interesse – anche sull’eccezione principale, perl’ipotesi in cui l’istanza di regolamento proposta dall’avversario dovesserivelarsi fondata;- ciò chiarito sul piano generale, la difesa condizionata avanzata da EnelEnergia con la memoria difensiva si fonda sulla circostanza per cui ilcontratto di fornitura in questione venne stipulato tra le parti medianteprocedura denominata “touch point”, giacché la [OSCURATO:SOCIETA]. aderìall’offerta mediante accesso al form web di [OSCURATO:PERSONA], completandol’adesione mediante la “spunta” di vari “flag” (ossia, medianteriempimento, con un click del mouse, della casella corrispondente al beneo servizio richiesto); essa, anzi, avrebbe approvato specificamente, condoppio “flag” (e dunque in conformità al disposto dell’art. 1341 c.c.), laclausola delle condizioni generali di cui all’art. 16, che appunto prevedevail foro convenzionale esclusivo; aggiunge la resistente chesuccessivamente il contratto fu stampato e inviato in forma cartacea allacliente con lettera del 29.5.2020, senza che questa muovesse alcunacontestazione, né esercitasse il diritto di recesso;- la tesi è destituita di fondamento;- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplinaconsumeristica (stante la pacifica natura di “professionisti” delle parti delcontratto, pertanto di tipo “B2B”), la questione dell’applicabilità deldisposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronicoN. 22230/25 R.G.

Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026dev’essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. - al lumeData pubblicazione 20/06/2026dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, a mente del quale “Le normesulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui ildestinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazioneinoltri il proprio ordine per via telematica”;- perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per viatelematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) sianoefficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cuiall’art. 1341, secondo comma, c.c.;- sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stessoP.G. – possa senz’altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altroambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui “In tema disottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firmadigitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica,allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distinguedalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronicaottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce laconnessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, inquanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controlloesclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisitolegale della forma scritta ‘ad substantiam’ ai sensi dell'art. 10 del d.P.R.n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranneNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista apena di nullità”;- se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista laforma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o“digitale leggera”) per l’approvazione di una clausola vessatoria - diregola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di uncodice OTP–[OSCURATO:PERSONA], inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n.910/2014 (c.d.

Regolamento eIDAS) come “dati in forma elettronica,acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronicie utilizzati dal firmatario per firmare” -, non può comunque prescindersidalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestatain modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazionegiurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” disottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che dettaapprovazione sia “specifica” (tra le tantissime, e proprio con riguardo aicontratti non formali, v.

Cass. n. 12708/2014);- a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sulproprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusionedel contratto on line, onde consentire al firmatario di approvarespecificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del casospecificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronicao c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la meraNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026“flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal casopotendo spiegare efficacia la clausola stessa;- nella specie, tanto non è riscontrabile, come correttamente accertatodal Tribunale viterbese: dall’esame del contratto in discorso (prodotto daEnel [OSCURATO:SOCIETA] in formato “pdf”) può senz’altro escludersi che la clausola dicui all’art. 16 delle condizioni generali sia stata specificamente approvatada [OSCURATO:SOCIETA]., sicché essa non può spiegare alcuna efficacia;- in relazione a quanto fin qui discusso, possono enunciarsi i seguentiprincipi di diritto:1) in tema di regolamento di competenza per territorio derogabile, laparte resistente – vittoriosa sulla questione di competenza nel giudizio aquo per essere stata accolta la propria eccezione subordinata (con cui siera propugnata la competenza per territorio del medesimo giudice poidichiarato competente, ma su altri presupposti rispetto a quelli ventilatiin via principale o alternativa) e benché nel giudizio di regolamento nonsia proponibile ricorso incidentale –, in virtù di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 47, ult. comma, c.p.c. con lamemoria difensiva può chiedere alla Corte di cassazione, per l’ipotesi incui il proposto regolamento sia fondato e tenuto anche conto dei poteridella stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutalecol regolamento, di esaminare l’eccezione di incompetenza proposta invia principale ma disattesa dal giudice di merito, e di risolvere la stessaquestione di competenza nel senso così prospettato, al fine di mantenereferma la statuizione dello stesso giudice di merito, giacché in casoN. 22230/25 R.G.

Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026contrario risulterebbe impossibile per la parte (stante la sua carenzaData pubblicazione 20/06/2026d’interesse) censurare la decisione stessa, benché questa siapotenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solosulla competenza;2) in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti edaventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poichél’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano leordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoriadeve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensidell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nelcaso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), dicui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS)–, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”)della casella corrispondente alla clausola stessa;- in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale diViterbo, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo.

Fissa il terminedi tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lariassunzione; condanna la resistente alla rifusione delle spese in favoreNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G.

Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale ValentinaRispoli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti- resistente –avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 592/2025, pubblicata il30.9.2025, resa nel procedimento iscritto al N. 1127/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026Rilevato che- con atto di citazione del 14.6.2024, [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizioEnel [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Viterbo, esponendo di esseretitolare di un contratto di fornitura di energia elettrica-altri usi, stipulatocon la convenuta, destinata alla alimentazione di una struttura ricettivadalla medesima attrice gestita, sita in località Traversa, nel Comune diBolsena; di essersi avveduta che, con decorrenza dal 1.6.2023, eranostate unilateralmente mutate le condizioni del contratto di fornitura, inquanto era enormemente aumentata la spesa per la energia elettrica,senza, peraltro, aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte delfornitore; che in conseguenza dell’unilaterale mutamento contrattuale,nel periodo compreso tra il mese di giugno 2023 ed il successivo mese disettembre 2023, essa società aveva subito un maggior costo per lafornitura di energia elettrica, determinato sulla base dei consumi effettiviregistrati;- l’attrice chiese quindi al Tribunale adito di accertare l’inadempimentodella società convenuta rispetto alle obbligazioni negoziali assunte con ilcontratto di somministrazione di energia elettrica, denominato “SoluzioneEnergia [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, condannarla a corrisponderlel’importo di € 23.227,79 indebitamente percepito nei mesi di giugno–settembre 2023;- si costituì la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in via preliminare,eccepì l'incompetenza del giudice adito, per sussistere la competenzaesclusiva convenzionale del foro di Roma, come da condizioni diN. 22230/25 R.G. Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026contratto, nonché, anche a voler tenere conto del principio generale diData pubblicazione 20/06/2026cui all’art.19 c.p.c., in forza del foro generale del convenuto;- il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 592/2025 del 30.9.2025, negòla propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma,rilevando che: “Innanzitutto, occorre occuparsi dell'eccezione diincompetenza territoriale e a tal fine occorre definire l’oggetto dell’azioneche è volta all’accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta,con conseguente ripetizione di quanto pagato in eccedenza poiché ATI srlritiene illegittima la modifica unilaterale dell’obbligazione avente adoggetto il pagamento del prezzo dell’energia e di conseguenza ritieneillegittima la domanda di pagamento di € 92.351,85 per l’energia elettricasomministrata tra giugno e settembre 2023, in luogo dell’importo di €43.070,72 contrattualmente dovuto. Tanto premesso, l’eccezione diincompetenza territoriale non può essere accolta in base al criterio delforo esclusivo poiché, seppure le condizioni generali allegate al contrattodi somministrazione di energia elettrica del 29.5.2020 indicano quale foroesclusivo quello di Roma, manca la specifica sottoscrizione della clausolada parte del cliente. Parte convenuta ha dedotto che il contratto è statostipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbestata sostituita dal doppio “flag” nella casella di riferimento, tuttavia, nonvi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l’operatività dellaclausola. Venendo ai fori concorrenti parte attrice ha invocato lacompetenza del Tribunale di Viterbo ai sensi dell’art. 20 cpc, quale luogoin cui l’obbligazione è sorta e deve essere adempiuta. Orbene, come si èNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026detto, è pacifico che il contratto è stato sottoscritto in modalità digitale,avendo l’attrice aderito all’offerta commerciale denominata ‘SoluzioneEnergia [OSCURATO:PERSONA]’, sicché la sua conclusione si è perfezionataquando [OSCURATO:SOCIETA], che ha sede a Roma, ha avuto conoscenza,evidentemente presso i propri uffici, dell’adesione della controparte.Venendo al luogo di esecuzione è vero che la somministrazione di energiaelettrica era destinata ad una struttura ricettiva gestita da [OSCURATO:SOCIETA] inlocalità Traversa, nel Comune di Bolsena, però la domanda introdottadall’attore è di accertamento dell’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] spain merito alla fatturazione, con conseguente accertamentodell’insussistenza del credito vantato dalla convenuta e diritto dell’attricedi ripetere quanto pagato in eccedenza. L’obbligazione in discussione nonè, dunque, quella di fornitura di energia elettrica, che è pacificamenteavvenuta, ma quella di pagamento spettante al fornitore che va eseguitapresso il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.) che è a Roma, conconseguente competenza di tale Tribunale”;- avverso detta sentenza ha proposto regolamento necessario dicompetenza la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo, cui resiste conmemoria difensiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendol’accoglimento del ricorso;- le parti costituite hanno depositato memoria.Considerato cheNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- con l’unico motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.38 C.p.c. Irritualità della eccezione di incompetenza per territoriosollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dellacompetenza dinanzi il Tribunale di Viterbo”; si sostiene che il Tribunaleavrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della eccezione di incompetenzaper territorio sollevata dalla convenuta, perché non riferita a tutti ipossibili fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c.;Ritenuto che- il ricorso per regolamento proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. è fondato, nei terminiche seguono;- nella specie, il Tribunale di Viterbo ha ritenuto infondata l’eccezionesollevata da [OSCURATO:PERSONA] quanto al foro convenzionale, ma l’ha accolta inrelazione ai criteri di cui all’art. 20 c.p.c., quanto al foro in cuil’obbligazione è sorta e in cui deve essere eseguita (in entrambi i casi,Roma, ove ha sede [OSCURATO:PERSONA], ove il contratto si è concluso e ove ilpagamento delle somme dalla stessa richieste dev’essere effettuato);- ora, è noto che nelle cause relative ai diritti di obbligazione, se la parteconvenuta eccepisce l’incompetenza territoriale invocando una clausoladi competenza esclusiva convenzionale, non è necessario, perchél’eccezione sia esaminata, che si contestino anche i fori generali;- tuttavia, è opportuno che, per il caso che detta eccezione vengadisattesa, la parte contesti in via subordinata la competenza anche inrelazione a tutti i possibili fori alternativi (v. Cass. n. 9316/2008);Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- pertanto, il Tribunale, una volta disattesa l’eccezione basata sullaclausola, avrebbe dovuto rilevare l’incompletezza dell’eccezionesubordinata proposta da [OSCURATO:PERSONA], che era manifesta, non essendostato contestato il foro della dipendenza ex art. 19 c.p.c., oltre che quellidi cui all’art. 20 c.p.c.;- né, del resto, rilevano – come correttamente evidenziato dal P.G. – gliargomenti spesi da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’odierna ricorrente nonpotrebbe dolersi col ricorso per regolamento dell’incompletezzadell’eccezione in discorso, perché la questione non fu agitata nel giudiziodi merito, nonché quello ulteriore per cui [OSCURATO:PERSONA] integrò comunquel’eccezione, quanto ai profili dapprima omessi, in seno alla memoria exart. 171-ter c.p.c.;- infatti, la prima questione è destituita di fondamento, perché il contegnodella parte riguardo al perimetro dell’eccezione di incompetenza perterritorio derogabile, nel giudizio di merito, è irrilevante, noto essendoche questa Corte ha il potere di esaminare d’ufficio la completezza o menodell’eccezione stessa, sotto tutti i possibili profili (v. per tutte, Cass. n.31604/2025);- ma lo è anche la seconda questione, perché l’eccezione di incompetenzadev’essere formulata in modo completo e a pena di decadenza (v. exmultis Cass. n. 17020/2011; Cass. n. 17374/2020) sin dalla comparsa dirisposta tempestivamente depositata in giudizio, al lume degli artt. 38,primo comma, e 167 c.p.c., sicché la parte eccipiente non puòsuccessivamente integrarla con la memoria di cui all’art. 171-ter c.p.c.;Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- è quindi da escludere – contrariamente a quanto opinato da [OSCURATO:PERSONA].p.a. – che il Tribunale potesse rilevare d’ufficio profili di incompetenzanon prospettati dalla convenuta, come invece avvenuto;- deve ora affrontarsi una ulteriore questione, posta dalla resistente conla memoria difensiva: sostiene [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, nella causache occupa, il foro non potrebbe che essere determinato in quello diRoma, sia con riguardo ai fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20c.p.c., sia con riguardo al foro convenzionale giusta la clausola di cuiall’art. 16 delle condizioni generali di fornitura, pienamente valida edefficace, al contrario di quanto invece ritenuto dal Tribunale di Viterbo;- ora - tralasciando il profilo dei fori convenzionali concorrenti, assorbitoda quanto fin qui esposto circa l’inammissibilità dell’eccezionesubordinata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] – quella inerente al foroconvenzionale pone questione assai delicata, ben potendo essaastrattamente configurarsi come una vera e propria sostanzialeimpugnazione incidentale condizionata all’accoglimento del regolamentoproposto dall’avversaria;- sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è pressoché graniticanell’affermare che nel giudizio di regolamento di competenza non èammessa l’impugnazione incidentale da parte del resistente, atteso chel'art. 47, ult. comma, c.p.c., consente alle parti cui è notificato il ricorsoper regolamento solo la facoltà di depositare scritture difensive edocumenti (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 20826/2018; Cass. n.Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/202612143/2012; Cass. n. 19131/2005; Cass., Sez. Un., n. 14205/2005;Cass. n. 22365/2004; Cass. n. 14798/2004; Cass. n. 1083/1986);- senonché, la vicenda che occupa dimostra come l’applicazione delsuddetto principio – cui il Collegio intende convintamente dare continuità– debba opportunamente calibrarsi rispetto all’ambito che, quale giudiziosulla questione di competenza, deve riconoscersi, secondo consolidatagiurisprudenza di questa Corte, al regolamento di competenza quanto alladimensione dei poteri ad essa riconosciuti con riferimento alla questionestessa;- occorre cioè, lo si anticipa, coordinare la dimensione dei poteri diinterlocuzione sulla questione di competenza esercitabili dalla partecontro la quale il regolamento è proposto con la propria memoriadifensiva, con quella dei poteri riconosciuti a questa Corte nello scrutiniodella stessa questione di competenza, dovendosi ricostruire quella- al riguardo è necessaria un’attenta analisi della fattispecie;- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, è da considerare totalmente vittoriosa sullaquestione di competenza, giacché il giudice a quo ha affermato comunquela competenza per territorio del Tribunale di Roma - dalla stessa societàindicato in ogni caso quale giudice competente - non già accogliendol’eccezione sollevata principaliter (quella del foro convenzionale), bensìquella subordinata (peraltro, come s’è visto, inammissibile);- ora, pretendere che [OSCURATO:PERSONA], per contestare la decisione cheassume erronea circa l’eccezione principale, dovesse proporre autonomoNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026regolamento, significherebbe esigere dalla predetta la proposizione diun’impugnazione certamente inammissibile per difetto d’interesse ex art.100 c.p.c.: per la società fornitrice, infatti, era ed è irrilevante che il forodi Roma venisse e venga affermato sotto l’una o l’altra veste, sicché èfuori discussione che essa non avesse alcun interesse alla proposizionedell’impugnazione, pur a fronte della (affermata) erroneità delladecisione, in parte qua, se non nel senso che, nel sistema generale delleimpugnazioni, potrebbe giustificare la proposizione di un’eventualeimpugnazione condizionata nel caso di impugnazione della decisioneproposta dalla controparte effettivamente soccombente;- l’interesse a che la questione venga decisa nel senso prospettato conl’eccezione principale può appunto riemergere allorché la controparte –come avvenuto nella specie – proponga a sua volta il regolamento dicompetenza in guisa da porre eventualmente nel nulla la statuizione delgiudice a quo sull’eccezione subordinata: in tal caso, a frontedell’esclusione della proposizione di un’impugnazione incidentalecondizionata, emergente dal sistema delle norme sul regolamento,negare, se non altro in via cautelativa e condizionata, l’ammissibilità diuna attività difensiva sollecitatoria da parte della resistente, ossia voltaad ottenere una diversa decisione da parte di questa Corte sull’eccezioneprincipale - e, dunque, il “recupero” della prospettazione della“medesima” competenza romana a suo tempo eccepita e con essa fattavalere sempre per ragioni di territorio - si tradurrebbe in una nonconsentita violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., stanteNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’impossibilità (in caso contrario) di sottoporre al giudice sovraordinato loscrutinio su una decisione potenzialmente suscettibile di pregiudicarla invia definitiva, benché solo sulla competenza;- ciò a meno di non ritenere che, in simili situazioni, la parte vittoriosadebba comunque prudenzialmente proporre il regolamento dicompetenza, in vista di una possibile analoga iniziativa dell’avversariosoccombente, onde chiedere eventualmente la riunione dei ricorsi e ladecisione della questione di competenza da parte di questa Corte unoactu, salvo rinuncia qualora la controparte non svolga alcuna iniziativa intal senso: il che - se non altro per ragioni di economia processuale – parein tutta franchezza un onere inesigibile, perché nient’affatto necessario edecisamente dispendioso;- pertanto, in casi consimili, una lettura costituzionalmente orientatadell’art. 47, ult. comma, c.p.c., al lume dell’art. 24 Cost., impone di doverconsentire alla parte resistente nel giudizio di regolamento dicompetenza, proposto dall’avversario soccombente, la possibilità dichiedere alla Corte di cassazione, con la memoria difensiva, lo scrutiniodell’eccezione principale disattesa dal giudice del merito, onde mantenereferma la statuizione da questi resa circa il giudice competente, benché sudiversi presupposti (come nel caso di specie, in cui il Tribunale di Viterboha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma non già quale foroconvenzionale esclusivo, bensì quale foro alternativo ex art. 20 c.p.c.),per l’ipotesi in cui il proposto regolamento necessario dovesse rivelarsifondato;Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- questa conclusione è del tutto coerente con la funzione demandata aquesta Corte sulle questioni di competenza (su cui, da ultimo e per tutte,v. Cass. n. 32276/2025) e vale, a maggior ragione, nei casi in cui (inthesi) sia sufficiente sostituire la motivazione del provvedimentoimpugnato, per essere invece corretto il dispositivo, come nella speciesostenuto da [OSCURATO:PERSONA]: poiché, al riguardo, la Corte è anche giudicedel fatto, essa ben può “sostituire una propria motivazione a quellaeventualmente inadeguata del giudice a quo” (Cass. n. 267/1973; conf.Cass., Sez. Un., n. 4369/1977);- e se la Corte, nell’esercizio dei poteri di decisione sulla questione dicompetenza prospettata con il regolamento, può dare rilievo a circostanzeemergenti dallo svolgimento processuale del giudizio di merito aprescindere dai motivi posti a fondamento del ricorso per regolamento,purché funzionali all’individuazione dell’esatta decisione che il giudice dimerito avrebbe dovuto rendere sulla stessa questione, è correlativamentenecessario riconoscere che alla parte vittoriosa e, dunque, priva diinteresse ad un’impugnativa con un regolamento di competenza, debbacompetenza che comunque sarebbero idonee a giustificare la soluzioneofferta dal giudice di merito, sebbene sulla base di altro ragionamentogiustificato dallo svolgimento processuale di merito;- né, d’altra parte, può configurarsi alcun vulnus rispetto alla posizionedel ricorrente, atteso che – benché la memoria recante una similerichiesta condizionata non debba essergli notificata, ma solo depositataNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026(peraltro al pari, oggi, del controricorso contenente ricorso incidentale, aisensi del vigente art. 371 c.p.c. – v. Cass. n. 8678/2025; Cass. n.7670/2026) – egli può pur sempre depositare la memoria illustrativa exart. 380-bis.1, primo comma, c.p.c., inerente al rito camerale, senz’altroapplicabile al procedimento ex art. 47 c.p.c. (come, peraltro, avvenutonella specie);- pertanto, ammettere che la parte vittoriosa sulla questione dicompetenza in forza dell’accoglimento della propria prospettazionesubordinata, anziché di quella fatta valere in via principale a suofondamento (e, dunque, venutasi a trovare, al riguardo, in una situazionedi soccombenza solo in via virtuale), possa – di fronte all’impugnazioneper regolamento della controparte - dedurre la prospettazione principalecon la propria memoria trova giustificazione (a ben vedere, oltre che perle elementari ragioni di tutela del diritto di difesa in precedenzaprospettate) addirittura nella circostanza che rientra nei poteri di questaCorte di cassazione, sebbene investita dall’istanza di regolamento dellaquestione di competenza con riferimento alla decisione di accoglimentodella prospettazione subordinata, esaminare in modo completo laquestione di competenza devolutale (nella specie, pertanto, anche lasussistenza della competenza per territorio capitolina secondo laprospettazione principale), salva diversa determinazione della parte (che,a mero titolo di esempio, desista esplicitamente o implicitamente dallaprospettazione della competenza per territorio avanzata in via principale,quali che siano le ragioni);Numero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026- si vuol dire, cioè, che una richiesta sollecitatoria come quella che quioccupa non comporta ampliamento del thema decidendum, giacchéquesta Corte ha il potere di statuire sulla sussistenza della competenzaper territorio del Tribunale di Roma sulla controversia, anche al di là dellaragione di impugnazione prospettata col regolamento dalla partesoccombente e, se del caso, anche sulla disattesa eccezione principale,in quanto l’una e l’altra sono sempre funzionali a rivendicare lacompetenza capitolina per ragioni di territorio;- la medesima soluzione sarebbe valsa per il caso in cui la stessaquestione di competenza, cioè la sussistenza della competenza perterritorio capitolina, fosse stata prospettata semplicemente sulla base didue distinte ragioni alternative, e la questione fosse stata accolta sullabase di una di esse;- in altre parole, tanto trova comunque giustificazione nella circostanzache la stessa Corte di cassazione, nell’àmbito dei propri poteri di scrutiniodella questione di competenza devolutale dall’istanza di regolamento,deve statuire sulla competenza oggetto di detta questione e, com’è noto,non è vincolata ai motivi fondanti l’istanza, potendo esaminare laquestione con riferimento al “fatto processuale” occorso nel giudizio dimerito nella sua interezza; pertanto, ove la questione sia stata propostasulla base di due distinte prospettazioni, una principale ed unasubordinata (od anche alternativa) ed il giudice di merito abbia negatofondamento alla prima e accolto la seconda, questa Corte ha il potere diconsiderare comunque la prospettazione fondante della questione diNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026competenza non solo sull’eccezione subordinata, ma anche – se ilresistente ne abbia fatto richiesta, non potendo in casi consimiliprescindersi dal suo interesse – anche sull’eccezione principale, perl’ipotesi in cui l’istanza di regolamento proposta dall’avversario dovesserivelarsi fondata;- ciò chiarito sul piano generale, la difesa condizionata avanzata da EnelEnergia con la memoria difensiva si fonda sulla circostanza per cui ilcontratto di fornitura in questione venne stipulato tra le parti medianteprocedura denominata “touch point”, giacché la [OSCURATO:SOCIETA]. aderìall’offerta mediante accesso al form web di [OSCURATO:PERSONA], completandol’adesione mediante la “spunta” di vari “flag” (ossia, medianteriempimento, con un click del mouse, della casella corrispondente al beneo servizio richiesto); essa, anzi, avrebbe approvato specificamente, condoppio “flag” (e dunque in conformità al disposto dell’art. 1341 c.c.), laclausola delle condizioni generali di cui all’art. 16, che appunto prevedevail foro convenzionale esclusivo; aggiunge la resistente chesuccessivamente il contratto fu stampato e inviato in forma cartacea allacliente con lettera del 29.5.2020, senza che questa muovesse alcunacontestazione, né esercitasse il diritto di recesso;- la tesi è destituita di fondamento;- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplinaconsumeristica (stante la pacifica natura di “professionisti” delle parti delcontratto, pertanto di tipo “B2B”), la questione dell’applicabilità deldisposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronicoN. 22230/25 R.G. Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026dev’essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. - al lumeData pubblicazione 20/06/2026dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, a mente del quale “Le normesulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui ildestinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazioneinoltri il proprio ordine per via telematica”;- perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per viatelematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) sianoefficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cuiall’art. 1341, secondo comma, c.c.;- sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stessoP.G. – possa senz’altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altroambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui “In tema disottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firmadigitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica,allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distinguedalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronicaottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce laconnessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, inquanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controlloesclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisitolegale della forma scritta ‘ad substantiam’ ai sensi dell'art. 10 del d.P.R.n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranneNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista apena di nullità”;- se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista laforma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o“digitale leggera”) per l’approvazione di una clausola vessatoria - diregola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di uncodice OTP–[OSCURATO:PERSONA], inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n.910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come “dati in forma elettronica,acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronicie utilizzati dal firmatario per firmare” -, non può comunque prescindersidalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestatain modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazionegiurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” disottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che dettaapprovazione sia “specifica” (tra le tantissime, e proprio con riguardo aicontratti non formali, v. Cass. n. 12708/2014);- a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sulproprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusionedel contratto on line, onde consentire al firmatario di approvarespecificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del casospecificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronicao c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la meraNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026“flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal casopotendo spiegare efficacia la clausola stessa;- nella specie, tanto non è riscontrabile, come correttamente accertatodal Tribunale viterbese: dall’esame del contratto in discorso (prodotto daEnel [OSCURATO:SOCIETA] in formato “pdf”) può senz’altro escludersi che la clausola dicui all’art. 16 delle condizioni generali sia stata specificamente approvatada [OSCURATO:SOCIETA]., sicché essa non può spiegare alcuna efficacia;- in relazione a quanto fin qui discusso, possono enunciarsi i seguentiprincipi di diritto:1) in tema di regolamento di competenza per territorio derogabile, laparte resistente – vittoriosa sulla questione di competenza nel giudizio aquo per essere stata accolta la propria eccezione subordinata (con cui siera propugnata la competenza per territorio del medesimo giudice poidichiarato competente, ma su altri presupposti rispetto a quelli ventilatiin via principale o alternativa) e benché nel giudizio di regolamento nonsia proponibile ricorso incidentale –, in virtù di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 47, ult. comma, c.p.c. con lamemoria difensiva può chiedere alla Corte di cassazione, per l’ipotesi incui il proposto regolamento sia fondato e tenuto anche conto dei poteridella stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutalecol regolamento, di esaminare l’eccezione di incompetenza proposta invia principale ma disattesa dal giudice di merito, e di risolvere la stessaquestione di competenza nel senso così prospettato, al fine di mantenereferma la statuizione dello stesso giudice di merito, giacché in casoN. 22230/25 R.G. Numero registro generale 22230/2025Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026contrario risulterebbe impossibile per la parte (stante la sua carenzaData pubblicazione 20/06/2026d’interesse) censurare la decisione stessa, benché questa siapotenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solosulla competenza;2) in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti edaventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poichél’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano leordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoriadeve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensidell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nelcaso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), dicui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS)–, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”)della casella corrispondente alla clausola stessa;- in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale diViterbo, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo. Fissa il terminedi tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lariassunzione; condanna la resistente alla rifusione delle spese in favoreNumero registro generale 22230/2025N. 22230/25 R.G. Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 20945/2026Data pubblicazione 20/06/2026della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
Sentenza Cassazione n. 20945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris