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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36272/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FROSINONE, con sentenza in data 04/06/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 55, d.lgs. n. 81/2008, e lo condannava alla pena dell'ammenda.

Ha proposto appello l'imputato per il ministero di difensore non iscritto all'albo di cui all'art.613 CPP.

Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p.

Il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è proposta e sottoscritta da difensore non iscritto all'albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FROSINONE, con sentenza in data 04/06/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 55, d.lgs. n. 81/2008, e lo condannava alla pena dell'ammenda. Ha proposto appello l'imputato per il ministero di difensore non iscritto all'albo di cui all'art.613 CPP. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p. Il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è proposta e sottoscritta da difensore non iscritto all'albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]