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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46278/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62-23918/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi delle tre distinte impugnazioni violazioni di legge e vizi di motivazione, con riguardo alla idoneità ed univocità degli atti direzionati verso la sottrazione altrui, alla non riconosciuta ipotesi di desistenza, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale di cui al comma terzo, n. 1, art. 628 cod. pen., al trattamento sanzionatorio indifferenziato e severo, al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto e la dosimetria della sanzione conseguentemente applicata.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2.1. Quanto al divisato superamento della soglia di punibilità del tentativo di rapina organizzato, dal testo delle conformi sentenze di merito emerge che gli atti di organizzazione ed esecuzione del fatto programmato nel dettaglio si erano concretizzati: a) nella individuazione dell'obiettivo commerciale (gioielleria) da depredare, b) nella individuazione dei soggetti che, travisati nel volto ed armati, poi entrati nella gioielleria armi in pugno; c) nella individuazione del soggetto che ha assicurato l'accompagnamento sul posto e la successiva fuga e di quello entrato a volto scoperto in gioielleria per favorire l'ingresso e la più efficace predazione da parte dei complici armati e travisati.

Solo la pronta ed efficace reazione della vittima, che urlava e trovava riparo nel retrobottega, induceva gli attori della rapina organizzata e portata sul punto della esecuzione a fuggire dalla gioielleria nella quale in tre avevano già fatto ingresso, due dei quali armati e travisati.

2.2. Sul punto, posto che la ricostruzione in fatto dell'occorso non è censurabile in questa sede di legittimità, l'orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità è consolidato nel ritenere che: "Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; in senso conforme Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269932).

Il compimento, nella concreta fattispecie, di atti della esecuzione univocamente diretti alla locupletazione violenta consente di ritenere conforme a legge la decisione impugnata così come congruamente motivato il convincimento raggiunto.

2.3. Del pari è a dirsi quanto alla ipotesi di desistenza volontaria ipotizzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Anche sul punto la decisone impugnata si è collocata nel solco di un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato "... la desistenza volontaria, 62-23918/2021 che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo." (Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati).

Dunque, una volta organizzata, pianificata e preparata la rapina, con atti della esecuzione già in procinto di perfezionarsi, l'intervento di cause esterne impeditive (quali la pronta ed efficace reazione della p.o.) non costituisce affatto manifestazione di desistenza e, ancor meno, sintomo di inidoneità degli atti, che erano invece in sé perfetti, e tanto vale sia per gli attori coinvolti nella realizzazione concreta del delitto, che per quelli reclutati (come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ai fini logistici.

La decisione dei giudici di merito appare pertanto ineccepibile, anche in tema di concorso nell'uso di armi, replica di armi vere, non idonee alla espulsione di proietti, la cui esistenza ed il cui concreto utilizzo gli altri partecipi possono solo aver ignorato per colpa, attese le circostanze di fatto esposte in sentenza.

2.4. Quanto a censura circa la ritenuta sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 628, comma terzo, n 1, cod. pen., l'istruttoria condotta ha restituito la chiara evidenza dell'uso di armi replica prive del tappo rosso avvitato sul vivo di volata, il che ne rende particolarmente difficile la distinzione (nelle circostanze di fatto date) con le armi idonee allo sparo oggetto di servile imitazione (nei termini Sez. 2, n. 18382, del 27/03/2014, Rv. 260048).

Quanto alla contemporanea presenza all'atto della rapina dei tre agenti (due dei quali in atteggiamento chiaramente offensivo), la sentenza impugnata ha inteso sul punto valorizzare l'efficacia rafforzativa dell'intento criminoso e della realizzazione dell'evento dato dalla compresenza di più persone che hanno fatto ingresso nell'esercizio commerciale.

La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la materiale azione intimidatoria o violenta di uno solo degli agenti presenti (Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776, che si cita anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota CED: In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza di più soggetti, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva com presenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività 62-23918/2021 illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone; conf.

Sez. 2, n. 21988, del 30/1/2019, Rv. 276116; Sez. 2, n. 31320, del 31/5/2017, Rv. 270436).

Lo stesso dicasi per la efficacia del travisamento (calza calata sul volto) utilizzato nel corso della rapina, ancorché lo stratagemma non abbia impedito il riconoscimento dell'agente (v.

Sez. 2, n. 56937, del 20/11/2017).

La prova che il fatto sia stato commesso col volto travisato da una calza non è in discussione, né potrebbe esserlo in questa sede.

Dal testo della sentenza impugnata, del resto, non è dato evincere il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso (volto travisato del rapinatore poi riconosciuto in foto), che difettano anche di specificità nella allegazione della circostanza di fatto che fonderebbe il vizio denunziato.

I motivi palesano pertanto manifesta infondatezza ed assoluta genericità.

2.5. Le medesime considerazioni valgono quanto ad iterazione ([OSCURATO:PERSONA]) delle censure svolte nel merito in relazione alla invocata partecipazione di minima importanza causale, di per sé incompatibile (ai sensi del secondo comma dell'art. 114 cod. pen.) con una azione collettiva portata da più persone di fatto riunite (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014); il motivo è comunque logicamente insostenibile a fronte del necessario contributo logistico offerto al gruppo dal ricorrente; sostegno che non è apparso affatto trascurabile nella complessiva economia dell'azione collettiva (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Rv. 280081).

2.6. La difesa dei tre imputati lamenta anche vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla valenza circostanziale e dimensione sanzionatoria.

La Corte di merito ha, anche sul punto, espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici -ritenendo non accessibile la richiesta prevalenza in ragione del peso particolarmente rilevante delle aggravanti, già neutralizzate nell'effetto ingravescente dalla riconosciuta equivalenza.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui agli artt. 62 bis e 69, cod. pen..

E' bene ricordare che, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez.

VI 28.5.1999 n. 8668).

Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone,$ /' 62-23918/2021 interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale 'serbatoio di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

Si è pertanto ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. 1, n. 1376, del 28/10/1997, Rv. 209841).

Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, co.

I, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co.

II, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 co. 2 n. 3, cod. pen. (sub specie di condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere).

Pur a fronte della commissione di reati di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio e collaborativo possano legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sempre che - ed è questo il tema - la confessione non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso o un 'espediente strategico', ma sia viceversa preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229).

Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss. cod. proc. pen.).

Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» .

Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato».

Nella fattispecie, il giudice di primo grado, preso atto di tali iì 62-23918/2021 espressioni resipiscenti, ha conferito alle riconosciute attenuanti un peso solo neutralizzante dell'effetto ingravescente delle plurali aggravanti, pure riconosciute, anche per l'indubbio disvalore che tali aggravanti rappresentavano in termini di offensività.

In un tale contesto, l'agognata prevalenza, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso delle attenuanti e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della valenza attenuante delle circostanze riconosciute.

Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25/11/2009, Rv. 246134).

2.7. Quanto alla censurata misura della sanzione, individuata a seguito del giudizio di bilanciamento, la Corte di merito, nel riformare favorevolmente, sul punto, la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente che la articolata e programmata gravità del fatto, le modalità violente dello stesso, la rilevanza del bottino agognato e la biografia criminale degli imputati, hanno così condotto a dosare la sanzione; valorizzando fattori di calcolo di natura normativa (art. 133 cod. pen.) sapientemente maneggiati dal giudice del merito, in guisa tale da inibire sul punto l'inverto censorio della Corte di legittimità (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016).

2.7.1. Inammissibilità altrettale caratterizza la dedotta uniformità di trattamento sanzionatorio tra imputati dello stesso fatto che hanno seguito un differente percorso confessorio e collaborativo.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115, del 19/2/2015, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880).

Orbene, nel caso di specie la Corte di merito ha inteso egualmente apprezzare il contributo da ciascuno offerto al processo„ senza con ciò manifestare alcuna irragionevolezza di metodo o di risultato.

2.8. Tali motivi, ripercorsi ed amplificati con la memoria depositata il 2 novembre ultimo scorso, non superano comunque le argomentazioni diffuse sui punti prima evidenziati dalla Corte di merito.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M. 62-23918/2021 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62-23918/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi delle tre distinte impugnazioni violazioni di legge e vizi di motivazione, con riguardo alla idoneità ed univocità degli atti direzionati verso la sottrazione altrui, alla non riconosciuta ipotesi di desistenza, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale di cui al comma terzo, n. 1, art. 628 cod. pen., al trattamento sanzionatorio indifferenziato e severo, al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto e la dosimetria della sanzione conseguentemente applicata. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1. Quanto al divisato superamento della soglia di punibilità del tentativo di rapina organizzato, dal testo delle conformi sentenze di merito emerge che gli atti di organizzazione ed esecuzione del fatto programmato nel dettaglio si erano concretizzati: a) nella individuazione dell'obiettivo commerciale (gioielleria) da depredare, b) nella individuazione dei soggetti che, travisati nel volto ed armati, poi entrati nella gioielleria armi in pugno; c) nella individuazione del soggetto che ha assicurato l'accompagnamento sul posto e la successiva fuga e di quello entrato a volto scoperto in gioielleria per favorire l'ingresso e la più efficace predazione da parte dei complici armati e travisati. Solo la pronta ed efficace reazione della vittima, che urlava e trovava riparo nel retrobottega, induceva gli attori della rapina organizzata e portata sul punto della esecuzione a fuggire dalla gioielleria nella quale in tre avevano già fatto ingresso, due dei quali armati e travisati. 2.2. Sul punto, posto che la ricostruzione in fatto dell'occorso non è censurabile in questa sede di legittimità, l'orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità è consolidato nel ritenere che: "Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963; in senso conforme Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269932). Il compimento, nella concreta fattispecie, di atti della esecuzione univocamente diretti alla locupletazione violenta consente di ritenere conforme a legge la decisione impugnata così come congruamente motivato il convincimento raggiunto. 2.3. Del pari è a dirsi quanto alla ipotesi di desistenza volontaria ipotizzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Anche sul punto la decisone impugnata si è collocata nel solco di un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato "... la desistenza volontaria, 62-23918/2021 che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo." (Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati). Dunque, una volta organizzata, pianificata e preparata la rapina, con atti della esecuzione già in procinto di perfezionarsi, l'intervento di cause esterne impeditive (quali la pronta ed efficace reazione della p.o.) non costituisce affatto manifestazione di desistenza e, ancor meno, sintomo di inidoneità degli atti, che erano invece in sé perfetti, e tanto vale sia per gli attori coinvolti nella realizzazione concreta del delitto, che per quelli reclutati (come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ai fini logistici. La decisione dei giudici di merito appare pertanto ineccepibile, anche in tema di concorso nell'uso di armi, replica di armi vere, non idonee alla espulsione di proietti, la cui esistenza ed il cui concreto utilizzo gli altri partecipi possono solo aver ignorato per colpa, attese le circostanze di fatto esposte in sentenza. 2.4. Quanto a censura circa la ritenuta sussistenza delle aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 628, comma terzo, n 1, cod. pen., l'istruttoria condotta ha restituito la chiara evidenza dell'uso di armi replica prive del tappo rosso avvitato sul vivo di volata, il che ne rende particolarmente difficile la distinzione (nelle circostanze di fatto date) con le armi idonee allo sparo oggetto di servile imitazione (nei termini Sez. 2, n. 18382, del 27/03/2014, Rv. 260048). Quanto alla contemporanea presenza all'atto della rapina dei tre agenti (due dei quali in atteggiamento chiaramente offensivo), la sentenza impugnata ha inteso sul punto valorizzare l'efficacia rafforzativa dell'intento criminoso e della realizzazione dell'evento dato dalla compresenza di più persone che hanno fatto ingresso nell'esercizio commerciale. La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la efficacia causale della detta compresenza, senza che possa avere rilievo la materiale azione intimidatoria o violenta di uno solo degli agenti presenti (Sez. 2, n. 46148, del 10/10/2019, Rv. 277776, che si cita anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota CED: In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza di più soggetti, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva com presenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività 62-23918/2021 illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone; conf. Sez. 2, n. 21988, del 30/1/2019, Rv. 276116; Sez. 2, n. 31320, del 31/5/2017, Rv. 270436). Lo stesso dicasi per la efficacia del travisamento (calza calata sul volto) utilizzato nel corso della rapina, ancorché lo stratagemma non abbia impedito il riconoscimento dell'agente (v. Sez. 2, n. 56937, del 20/11/2017). La prova che il fatto sia stato commesso col volto travisato da una calza non è in discussione, né potrebbe esserlo in questa sede. Dal testo della sentenza impugnata, del resto, non è dato evincere il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso (volto travisato del rapinatore poi riconosciuto in foto), che difettano anche di specificità nella allegazione della circostanza di fatto che fonderebbe il vizio denunziato. I motivi palesano pertanto manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 2.5. Le medesime considerazioni valgono quanto ad iterazione ([OSCURATO:PERSONA]) delle censure svolte nel merito in relazione alla invocata partecipazione di minima importanza causale, di per sé incompatibile (ai sensi del secondo comma dell'art. 114 cod. pen.) con una azione collettiva portata da più persone di fatto riunite (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014); il motivo è comunque logicamente insostenibile a fronte del necessario contributo logistico offerto al gruppo dal ricorrente; sostegno che non è apparso affatto trascurabile nella complessiva economia dell'azione collettiva (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Rv. 280081). 2.6. La difesa dei tre imputati lamenta anche vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla valenza circostanziale e dimensione sanzionatoria. La Corte di merito ha, anche sul punto, espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici -ritenendo non accessibile la richiesta prevalenza in ragione del peso particolarmente rilevante delle aggravanti, già neutralizzate nell'effetto ingravescente dalla riconosciuta equivalenza. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui agli artt. 62 bis e 69, cod. pen.. E' bene ricordare che, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone,$ /' 62-23918/2021 interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale 'serbatoio di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Si è pertanto ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. 1, n. 1376, del 28/10/1997, Rv. 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e ciò conduce - da sempre - a ritenere il «fatto» della confessione processuale come possibile fattore di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 133 co. 2 n. 3, cod. pen. (sub specie di condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di reati di elevata gravità, non vi è dubbio - pertanto - che l'apporto confessorio e collaborativo possano legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sempre che - ed è questo il tema - la confessione non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso o un 'espediente strategico', ma sia viceversa preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. 6, n. 3018, del 11/10/1990, Rv. 186592; Sez. 6, n. 11732, del 27/1/2012, Rv. 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione - interna alla norma dell'art. 133 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione «storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss. cod. proc. pen.). Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata - come valore costituzionale - la libertà del giudice di valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere» . Il finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale - si possa dare peso a condotte «che manifestino una riconsiderazione critica del proprio operato». Nella fattispecie, il giudice di primo grado, preso atto di tali iì 62-23918/2021 espressioni resipiscenti, ha conferito alle riconosciute attenuanti un peso solo neutralizzante dell'effetto ingravescente delle plurali aggravanti, pure riconosciute, anche per l'indubbio disvalore che tali aggravanti rappresentavano in termini di offensività. In un tale contesto, l'agognata prevalenza, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso delle attenuanti e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della valenza attenuante delle circostanze riconosciute. Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25/11/2009, Rv. 246134). 2.7. Quanto alla censurata misura della sanzione, individuata a seguito del giudizio di bilanciamento, la Corte di merito, nel riformare favorevolmente, sul punto, la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente che la articolata e programmata gravità del fatto, le modalità violente dello stesso, la rilevanza del bottino agognato e la biografia criminale degli imputati, hanno così condotto a dosare la sanzione; valorizzando fattori di calcolo di natura normativa (art. 133 cod. pen.) sapientemente maneggiati dal giudice del merito, in guisa tale da inibire sul punto l'inverto censorio della Corte di legittimità (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016). 2.7.1. Inammissibilità altrettale caratterizza la dedotta uniformità di trattamento sanzionatorio tra imputati dello stesso fatto che hanno seguito un differente percorso confessorio e collaborativo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115, del 19/2/2015, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). Orbene, nel caso di specie la Corte di merito ha inteso egualmente apprezzare il contributo da ciascuno offerto al processo„ senza con ciò manifestare alcuna irragionevolezza di metodo o di risultato. 2.8. Tali motivi, ripercorsi ed amplificati con la memoria depositata il 2 novembre ultimo scorso, non superano comunque le argomentazioni diffuse sui punti prima evidenziati dalla Corte di merito. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. 62-23918/2021 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 46278/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris