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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11656/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cipollone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti in quanto, in presenza diuna doppia decisione conforme dei giudici di merito, si caratterizzano per sostanzialereiteratività al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità edaspecificità, sia per la sua confusa formulazione, con la quale si evoca la violazione di leggeper poi richiamare il parametro di cui all’art. 606 lett. e) relativo invece al vizio dellamotivazione, non specificamente articolato ed allegato, oltre che per una mera enunciazionedelle proprie tesi già proposte in sede di appello, in assenza di confronto con la articolatamotivazione della Corte di appello, che ha ampiamente ricostruito, in modo del tutto esenteda manifesta illogicità o contraddittorietà, gli elementi di prova a carico del ricorrente chehanno portato alla affermazione di responsabilità (si veda in tal senso pag. 6 e segg. dove èstata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contestonel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalleindagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, chequanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attivitàdi individuazione fotografica)sicché la censura si risolve nella proposta di una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede con argomentazioni del tutto reiterative(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto non risulta inalcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto insentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in sensoconforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sulpunto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);- il primo, terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare laricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità delricorrente anche quanto alla sua connotazione circostanziale; che tali motivi si caratterizzanoin quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazionidella Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per lasua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, igiudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecieoggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loroconvincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di prova acquisiti,particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, inassenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico(si vedano pag. 6 esegg. dove è stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa,il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersidalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa,che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicitaconsiderato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tuttoprive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragionidi diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’attoimpugnato;qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non è consentito inquanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi diappello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., insenso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutivasul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11656/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4514/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38680/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cipollone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti in quanto, in presenza diuna doppia decisione conforme dei giudici di merito, si caratterizzano per sostanzialereiteratività al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità edaspecificità, sia per la sua confusa formulazione, con la quale si evoca la violazione di leggeper poi richiamare il parametro di cui all’art. 606 lett. e) relativo invece al vizio dellamotivazione, non specificamente articolato ed allegato, oltre che per una mera enunciazionedelle proprie tesi già proposte in sede di appello, in assenza di confronto con la articolatamotivazione della Corte di appello, che ha ampiamente ricostruito, in modo del tutto esenteda manifesta illogicità o contraddittorietà, gli elementi di prova a carico del ricorrente chehanno portato alla affermazione di responsabilità (si veda in tal senso pag. 6 e segg. dove èstata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contestonel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalleindagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, chequanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attivitàdi individuazione fotografica)sicché la censura si risolve nella proposta di una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede con argomentazioni del tutto reiterative(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto non risulta inalcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto insentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in sensoconforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sulpunto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);- il primo, terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare laricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità delricorrente anche quanto alla sua connotazione circostanziale; che tali motivi si caratterizzanoin quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazionidella Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per lasua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, igiudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecieoggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loroconvincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di prova acquisiti,particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, inassenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico(si vedano pag. 6 esegg. dove è stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa,il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersidalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa,che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicitaconsiderato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tuttoprive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragionidi diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’attoimpugnato;qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non è consentito inquanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi diappello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., insenso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutivasul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cipollone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti in quanto, in presenza diuna doppia decisione conforme dei giudici di merito, si caratterizzano per sostanzialereiteratività al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità edaspecificità, sia per la sua confusa formulazione, con la quale si evoca la violazione di leggeper poi richiamare il parametro di cui all’art. 606 lett. e) relativo invece al vizio dellamotivazione, non specificamente articolato ed allegato, oltre che per una mera enunciazionedelle proprie tesi già proposte in sede di appello, in assenza di confronto con la articolatamotivazione della Corte di appello, che ha ampiamente ricostruito, in modo del tutto esenteda manifesta illogicità o contraddittorietà, gli elementi di prova a carico del ricorrente chehanno portato alla affermazione di responsabilità (si veda in tal senso pag. 6 e segg. dove èstata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contestonel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalleindagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, chequanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attivitàdi individuazione fotografica)sicché la censura si risolve nella proposta di una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede con argomentazioni del tutto reiterative(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto non risulta inalcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto insentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in sensoconforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sulpunto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);- il primo, terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare laricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità delricorrente anche quanto alla sua connotazione circostanziale; che tali motivi si caratterizzanoin quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazionidella Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per lasua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, igiudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecieoggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loroconvincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di prova acquisiti,particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, inassenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico(si vedano pag. 6 esegg. dove è stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa,il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersidalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa,che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicitaconsiderato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tuttoprive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragionidi diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’attoimpugnato;qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non è consentito inquanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi diappello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., insenso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutivasul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11656/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4514/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38680/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cipollone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti in quanto, in presenza diuna doppia decisione conforme dei giudici di merito, si caratterizzano per sostanzialereiteratività al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita inquesta sede Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato che il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per genericità edaspecificità, sia per la sua confusa formulazione, con la quale si evoca la violazione di leggeper poi richiamare il parametro di cui all’art. 606 lett. e) relativo invece al vizio dellamotivazione, non specificamente articolato ed allegato, oltre che per una mera enunciazionedelle proprie tesi già proposte in sede di appello, in assenza di confronto con la articolatamotivazione della Corte di appello, che ha ampiamente ricostruito, in modo del tutto esenteda manifesta illogicità o contraddittorietà, gli elementi di prova a carico del ricorrente chehanno portato alla affermazione di responsabilità (si veda in tal senso pag. 6 e segg. dove èstata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa, il contestonel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersi dalleindagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa, chequanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicita attivitàdi individuazione fotografica)sicché la censura si risolve nella proposta di una letturaalternativa del merito non consentita in questa sede con argomentazioni del tutto reiterative(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto non risulta inalcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuto insentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in sensoconforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sulpunto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);- il primo, terzo e quarto motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro e volti a contestare laricostruzione effettuata dalla Corte di appello in ordine alla affermazione di responsabilità delricorrente anche quanto alla sua connotazione circostanziale; che tali motivi si caratterizzanoin quanto reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazionidella Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/oun’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per lasua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, igiudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecieoggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loroconvincimento, specificamente analizzando la portata degli elementi di prova acquisiti,particolarmente significativi ed univoci in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, inassenza di qualsiasi travisamento, tra l’altro dedotto in modo generico(si vedano pag. 6 esegg. dove è stata ampiamente ricostruita la portata delle dichiarazioni della persona offesa,il contesto nel quale maturava la azione denunciata, gli elementi ulteriori a riscontro emersidalle indagini quanto ai ricorrenti, sia in ordine ai contatti intercorsi con la persona offesa,che quanto ai loro spostamenti, elementi che venivano poi supportati anche dall’esplicitaconsiderato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputate sono del tuttoprive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragionidi diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’attoimpugnato;qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., non è consentito inquanto non risulta in alcun modo introdotto in appello come emerge dal riepilogo dei motivi diappello contenuto in sentenza, in alcun modo contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., insenso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutivasul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris