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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01172/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.; illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il r si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.; illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il r si
Sentenza Cassazione n. 01172/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris