CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 16574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RG 31974/2021 Roma, sul ricorso proposto da: )6 5 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore Generale pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nr. 288/2021 depositata in data 11.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. ucio NaTo,litaTio DEPOSITATO {N CANCELLERIA 099i, 7,- ) L L