Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17236/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

enone;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna: a)sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 9febbraio 2010, irrevocabile il 22 marzo 2011, per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895 del1967, e artt. 648, 337 cod. pen., 477 e 481 cod. pen., commessi e accertati in Villorba il 15dicembre 2009; b) sentenza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale diTreviso del Tribunale di Treviso, in data 9 maggio 2014, irrevocabile il 26 maggio 2015, per ireati di cui agli artt. 648, 337, 582 e 582 cod. pen., accertati e commessi il 21 gennaio 2014;c) sentenza emessa dal Tribunale di Udine, in data 13 gennaio 2017, irrevocabile il 12maggio 2017, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in data 14 e 15 gennaio2014; d) sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in dara 24 febbraio 2020,irrevocabile il 7 luglio 2022, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Pasiano diPordenone il 17 dicembre 2013.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.nonché il vizio di motivazione.Ad avviso della difesa, il provvedimento censurato recherebbe una motivazione carentee contraddittoria giacché il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimodisegno criminoso sulla base della distanza temporale e della ritenuta tendenza a delinqueredel ricorrente, pur dando conto dell’omogeneità delle condotte, trattandosi di delitti contro ilpatrimonio e compiuti contro le Forze dell’Ordine, e pur evidenziando la circostanza che nelperiodo di commissione dei reati il ricorrente era presente sul territorio italiano unicamenteper commettere tali delitti.Deduce la difesa che la presenza sul territorio del ricorrente, proprio perché dedito allacommissione di reati predatori, sia indice della unicità del disegno criminoso e dellapreordinazione delle condotte violente nei confronti dei pubblici uffici, prevedibili a causadella volontà dello stesso di porre in essere reati.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

Deve rilevarsi che il giudice, preso atto dell’avvenuto riconoscimento da parte delTribunale di Udine della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub b) e sub c), haritenuto di non poter estendere il beneficio in parola ai restanti delitti, difettandone ipresupposti.Per quanto concerne i reati di cui alla sentenza sub a) e quelli oggetto degli ulterioriprovvedimenti ha rilevato il considerevole lasso temporale, pari ad almeno quattro anni,intercorrente tra il primo episodio, commesso nel dicembre del 2009 e i fatti realizzati neimesi di dicembre 2013 e gennaio 2014.Ha, altresì, evidenziato l’insussistenza di elementi dai quali inferire che al momentodella commissione dei fatti commessi in violazione della legge in materia di armi, il ricorrentesi fosse già rappresentato la perpetrazione dei fatti di ricettazione e violenza a pubblicoufficiale, rispettivamente nel 2009, nel 2013 e nel 2014.Il giudice dell’esecuzione ha, poi, escluso la continuazione tra il reato oggetto dellasentenza sub d) e quelli oggetto delle sentenze sub b) e sub c), già ritenuti in continuazione.A tal riguardo, pur rilevando l’identità di reato e la prossimità spazio - temporale, ilTribunale ha escluso che il condannato, allorquando ha commesso il delitto di resistenza alpubblico ufficiale in data 17 dicembre 2013 nei confronti dei militari che gli avevano intimatodi fermarsi mentre si trovava alla guida di un’autovettura, avesse già ideato le condotte diresistenza e lesioni personali poste in essere il 21 gennaio 2014 nel corso delle operazioni difermo e perquisizione, nonché quelle di ricettazione dei dispositivi telepass provento di furticommessi in data 14 gennaio 2014; aggiungendo al riguardo che alcun elemento in talsenso si evince dalle motivazioni delle citate sentenze, ponendo in rilievo l’estemporaneità ditali condotte.Secondo un logico percorso argomentativo, il giudice dell’esecuzione ha pertantoritenuto che il sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’Ordine per poter commetteredelitti contro il patrimonio sia espressione di una scelta di vita delinquenziale, da nonconfondere con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.Così argomentando, il giudice dell’esecuzione ha puntualmente dato conto dellainsussistenza della medesimezza del disegno criminoso, avendo correttamente rilevato –sulla base di una analitica descrizione delle condotte oggetto delle sentenze indicatenell’istanza - come l'identità o l’analogia dei titoli di reato, siano indici sintomatici di unaabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione diilleciti e non, piuttosto, di un unitario progetto criminoso.L’ordinanza impugnata ha dunque correttamente applicato il principio secondo cuil'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, commasecondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto,ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.(Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01).In conclusione, le doglianze difensive non si confrontano specificamente con leanalitiche argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, risultando, pertanto,generiche e volte a sottoporre al Collegio una critica ad una motivazione non condivisa, laquale, per le ragioni anzidette, non si presenta viziata da illogicità manifesta, né da profili dicontraddittorietà; la decisione si mostra dunque pienamente esaustiva e conforme ai principiaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede esecutiva, non diversamente che nel processo dicognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enone;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna: a)sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 9febbraio 2010, irrevocabile il 22 marzo 2011, per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895 del1967, e artt. 648, 337 cod. pen., 477 e 481 cod. pen., commessi e accertati in Villorba il 15dicembre 2009; b) sentenza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale diTreviso del Tribunale di Treviso, in data 9 maggio 2014, irrevocabile il 26 maggio 2015, per ireati di cui agli artt. 648, 337, 582 e 582 cod. pen., accertati e commessi il 21 gennaio 2014;c) sentenza emessa dal Tribunale di Udine, in data 13 gennaio 2017, irrevocabile il 12maggio 2017, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso in data 14 e 15 gennaio2014; d) sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in dara 24 febbraio 2020,irrevocabile il 7 luglio 2022, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Pasiano diPordenone il 17 dicembre 2013.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inosservanza el’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.nonché il vizio di motivazione.Ad avviso della difesa, il provvedimento censurato recherebbe una motivazione carentee contraddittoria giacché il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimodisegno criminoso sulla base della distanza temporale e della ritenuta tendenza a delinqueredel ricorrente, pur dando conto dell’omogeneità delle condotte, trattandosi di delitti contro ilpatrimonio e compiuti contro le Forze dell’Ordine, e pur evidenziando la circostanza che nelperiodo di commissione dei reati il ricorrente era presente sul territorio italiano unicamenteper commettere tali delitti.Deduce la difesa che la presenza sul territorio del ricorrente, proprio perché dedito allacommissione di reati predatori, sia indice della unicità del disegno criminoso e dellapreordinazione delle condotte violente nei confronti dei pubblici uffici, prevedibili a causadella volontà dello stesso di porre in essere reati.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Deve rilevarsi che il giudice, preso atto dell’avvenuto riconoscimento da parte delTribunale di Udine della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub b) e sub c), haritenuto di non poter estendere il beneficio in parola ai restanti delitti, difettandone ipresupposti.Per quanto concerne i reati di cui alla sentenza sub a) e quelli oggetto degli ulterioriprovvedimenti ha rilevato il considerevole lasso temporale, pari ad almeno quattro anni,intercorrente tra il primo episodio, commesso nel dicembre del 2009 e i fatti realizzati neimesi di dicembre 2013 e gennaio 2014.Ha, altresì, evidenziato l’insussistenza di elementi dai quali inferire che al momentodella commissione dei fatti commessi in violazione della legge in materia di armi, il ricorrentesi fosse già rappresentato la perpetrazione dei fatti di ricettazione e violenza a pubblicoufficiale, rispettivamente nel 2009, nel 2013 e nel 2014.Il giudice dell’esecuzione ha, poi, escluso la continuazione tra il reato oggetto dellasentenza sub d) e quelli oggetto delle sentenze sub b) e sub c), già ritenuti in continuazione.A tal riguardo, pur rilevando l’identità di reato e la prossimità spazio - temporale, ilTribunale ha escluso che il condannato, allorquando ha commesso il delitto di resistenza alpubblico ufficiale in data 17 dicembre 2013 nei confronti dei militari che gli avevano intimatodi fermarsi mentre si trovava alla guida di un’autovettura, avesse già ideato le condotte diresistenza e lesioni personali poste in essere il 21 gennaio 2014 nel corso delle operazioni difermo e perquisizione, nonché quelle di ricettazione dei dispositivi telepass provento di furticommessi in data 14 gennaio 2014; aggiungendo al riguardo che alcun elemento in talsenso si evince dalle motivazioni delle citate sentenze, ponendo in rilievo l’estemporaneità ditali condotte.Secondo un logico percorso argomentativo, il giudice dell’esecuzione ha pertantoritenuto che il sottrarsi ai controlli da parte delle Forze dell’Ordine per poter commetteredelitti contro il patrimonio sia espressione di una scelta di vita delinquenziale, da nonconfondere con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.Così argomentando, il giudice dell’esecuzione ha puntualmente dato conto dellainsussistenza della medesimezza del disegno criminoso, avendo correttamente rilevato –sulla base di una analitica descrizione delle condotte oggetto delle sentenze indicatenell’istanza - come l'identità o l’analogia dei titoli di reato, siano indici sintomatici di unaabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione diilleciti e non, piuttosto, di un unitario progetto criminoso.L’ordinanza impugnata ha dunque correttamente applicato il principio secondo cuil'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, commasecondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto,ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.(Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01).In conclusione, le doglianze difensive non si confrontano specificamente con leanalitiche argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, risultando, pertanto,generiche e volte a sottoporre al Collegio una critica ad una motivazione non condivisa, laquale, per le ragioni anzidette, non si presenta viziata da illogicità manifesta, né da profili dicontraddittorietà; la decisione si mostra dunque pienamente esaustiva e conforme ai principiaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede esecutiva, non diversamente che nel processo dicognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris