CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21947-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - trionchè conth:k t- ____72- 117t11 avverso la sentenza n. 6711/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21947 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- R.g. 21947/2020 Agenzia delle entrate c/ Care/li Rosa + 1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per estimi catastali di due immobili siti in Roma, costituiti da un appartamento e un box auto, siti in microzona 6, Flaminio 1, ha dichiarato infondato l'appello dell'Ufficio. La CTR, premesso che in linea generale per la modifica di classamento "è sufficiente la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e della sua ubicazione", ha ritenuto, anche sulla scorta di una perizia giurata, che le caratteristiche dell'appartamento sono "ben diverse da quelle supposte dall'Ufficio e poste a base dell'accertamento", come anche del box auto "allocato in un piano sottostante il fabbricato con difficoltà di accesso per le auto". Le contribuenti si costituiscono con controricorso nel presente giudizio. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004, per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado facendo ricorso ad esiti di una perizia di parte, che si è limitata a considerare le caratteristiche del singolo immobile 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212/2000 art. 7; dell'art. 3 I. 241/90 e delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi. 3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. 3.1.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; C:ass. 22671/2019; Cass.10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass.23051/2019; n. 27180 del 2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost. 249/17, cit.). 3.3.È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). 3.4.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004. 4.Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019). 5.11 ricorso va conclusivamente respinto, in quanto la CTR si è sostanzialmente attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati nel rigettare l'appello dell'Ufficio, in base alla erroneità della motivazione dell'accertamento che non aveva tenuto conto delle caratteristiche intrinseche degli immobili. Va invece corretta la motivazione, nella parte in cui la CTR ha affermato che per riformare la decisione di primo grado, fondata sulla verifica della situazione reale degli immobili in contrasto con quanto contenuto nell'atto impugnato, ha statuito che l'Agenzia avrebbe dovuto procedere a sopralluogo: adempimento questo non previsto dalla tipologia di accertamento effettuato. 6.In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricor