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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20956/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M.L.

Miranda che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza del Tribunale di Locri con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione e € 666,66 di multa, inrelazione al reato di cui all’art. 6 comma 6 della legge n. 401/89 perché, sottopostoa provvedimento di Daspo con obbligo di doppia presentazione, ometteva dipresentarsi ai CC di Locri il 16/10/2019 durante la partita di calcio Locri1999-Sambiase.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’affermazione della responsabilità penale, assenza dell’elementosoggettivo del reato in quanto la violazione dell’obbligo di presentazione eradovuta a mera dimenticanza tant’è che si era presentato ai CC alle ore 17,35 edunque con un ritardo di venti minuti.- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al diniego di applicazione di cui all’art. 131 bis cod.pen. avendo la corteterritoriale escluso la tenuità del fatto in ragione della capacità a delinquere che fapropendere per la non estemporaneità del fatto, motivazione illogica in quanto noncentrata sulla particolare tenuità dell’offesa.- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al trattamento sanzionatorio.

Mancata giustificazione del poterediscrezionale nella commisurazione della pena.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Sotto un primo profilo il ricorrente ripropone i medesimi argomenti giàdedotti in appello con riguardo all’affermazione della responsabilità, senzaconfrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il checostituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone e altri, Rv. 243838).La Corte d'appello, in continuità con il primo giudice, ferma e incontestatala violazione dell’obbligo di doppia presentazione imposto con il provvedimento didaspo che, in particolare, imponeva all’imputato di presentarsi presso i CC di Locri,mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo dell’incontro di calcio e mezz’ora dopol’inizio del secondo tempo, e rilevato che l’incontro di calcio Locri1999-Sambiaseera iniziato alle 15,30 ed era finito alle ore 17,15, ha disatteso, in quantoinfondata, la tesi difensiva del mero ritardo dovuto a dimenticanza che escludeval’elemento soggettivo.La corte territoriale, dopo avere rammentato che il delitto di cui all’art. 6della legge n. 401 del 1989 è un reato di pericolo che richiede la consapevolezzadell’obbligo di presentazione ed è integrato per il solo fatto, consapevole evolontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgonodeterminate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che lacondotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente adepisodi di violenza (Sez. 3, n. 34370 del 26/09/2025, Rv. 288645 – 01; Sez. 3, n.11566 del 04/03/2014, Marinacci, Rv. 261504 – 01), ha rilevato che l'imputato,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giornata di svolgimento dell’incontro di calcio Locr1999-Sambiase, non si presentava né entro la mezz’ora dall’inizio dell’incontro calcistico,né mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo, presentandosi oltre venti minuti dopola fine di detto incontro, e che, dunque, non si trattava di un mero ritardo perdimenticanza, ma di una duplice violazione dell’obbligo di presentazione.

Laprospettata dimenticanza, peraltro genericamente addotta, escludeva anche labuona fede, ai sensi dell’art. 5 cod.pen., non essendo qualificabile alcunaignoranza inevitabile della legge.La fattispecie incriminatrice, infatti, non descrive il comportamentopenalmente rilevante, ma si limita a rinviare al contenuto del provvedimentoprecettivo del divieto di frequentare determinati luoghi, prevista dall'art. 6, comma2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sanzionandone in termini di illecito penalela relativa violazione.Infatti, l'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, proprio perché sicaratterizza per essere una disposizione che scolpisce una fattispecie criminosa dipericolo, sanziona, al di là dell'esistenza di uno specifico atteggiamento dellavolontà dell'agente, il fatto, consapevole e volontario, della violazione del divietocontenuto nel provvedimento questorile, quali ne siano state le contingentimotivazioni che hanno indotto l'agente ad infrangere il detto divieto, fattaeccezione ovviamente per la ricorrenza di ipotesi autonomamente scriminanti, nonintegrate dalla mera “dimenticanza” .5.

Il secondo motivo di ricorso non è fondato.Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdottedalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come sidesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa ela non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a suavolta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.,(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitàdel dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla basedei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno edel pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1,sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quellodella non abitualità del comportamento.Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite conla sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegatocome, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di nonpunibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quandol'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almenodue illeciti, oltre quello preso in esame.6.

Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa inragione delle modalità della condotta e della presenza di precedenti penali, di cuiuno specifico, elementi sintomatici della sua maggiore capacità a delinquere e dellanon occasionalità della condotta derivante dalla siffatta maggiore capacità adelinquere.Pur avendo richiamato i precedenti penali, di cui uno specifico che nonassurge a qualificare la condotta come “abituale”, la corte territoriale, ha ancoratoil giudizio di non particolare tenuità dell’offesa sulla scorta del primo requisitoprevisto dalla norma, argomentando la non tenuità dell’offesa in ragione dellacondotta reiterata, avendo l’imputato omesso la doppia presentazione.Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale, pur richiamandoi precedenti dell’imputato, non ha escluso la causa di non punibilità per effetto delcomportamento abituale, ma, si ribadisce, ha escluso la ricorrenza del primorequisito, ovvero la particolare tenuità dell'offesa n ragione della condotta reiterata(doppia mancata presentazione), che deve sussistere congiuntamente con la nonabitualità del comportamento.7.

Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Secondo l'art. 6, comma 6, della leggel3 dicembre 1989, n. 401, laviolazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportiveed a quelli interessati al transito dei tifosi nel corso della giornata in cui si svolgonole manifestazioni in questione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con lamulta da Euro 10.000 a Euro 40.000.La corte territoriale ha confermato il giudizio di congruità della pena inflittadal primo giudice, pari a mesi otto di reclusione e € 6666,66 di multa, che muovedalla pena base corrispondente al minimo edittale con la riduzione per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione dellapena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelliritenuti più significativi.

Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano deldiritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di meritosulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicatinella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dellacomplessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).8.

Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M.L. Miranda che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza del Tribunale di Locri con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione e € 666,66 di multa, inrelazione al reato di cui all’art. 6 comma 6 della legge n. 401/89 perché, sottopostoa provvedimento di Daspo con obbligo di doppia presentazione, ometteva dipresentarsi ai CC di Locri il 16/10/2019 durante la partita di calcio Locri1999-Sambiase.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’affermazione della responsabilità penale, assenza dell’elementosoggettivo del reato in quanto la violazione dell’obbligo di presentazione eradovuta a mera dimenticanza tant’è che si era presentato ai CC alle ore 17,35 edunque con un ritardo di venti minuti.- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al diniego di applicazione di cui all’art. 131 bis cod.pen. avendo la corteterritoriale escluso la tenuità del fatto in ragione della capacità a delinquere che fapropendere per la non estemporaneità del fatto, motivazione illogica in quanto noncentrata sulla particolare tenuità dell’offesa.- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al trattamento sanzionatorio. Mancata giustificazione del poterediscrezionale nella commisurazione della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Sotto un primo profilo il ricorrente ripropone i medesimi argomenti giàdedotti in appello con riguardo all’affermazione della responsabilità, senzaconfrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il checostituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone e altri, Rv. 243838).La Corte d'appello, in continuità con il primo giudice, ferma e incontestatala violazione dell’obbligo di doppia presentazione imposto con il provvedimento didaspo che, in particolare, imponeva all’imputato di presentarsi presso i CC di Locri,mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo dell’incontro di calcio e mezz’ora dopol’inizio del secondo tempo, e rilevato che l’incontro di calcio Locri1999-Sambiaseera iniziato alle 15,30 ed era finito alle ore 17,15, ha disatteso, in quantoinfondata, la tesi difensiva del mero ritardo dovuto a dimenticanza che escludeval’elemento soggettivo.La corte territoriale, dopo avere rammentato che il delitto di cui all’art. 6della legge n. 401 del 1989 è un reato di pericolo che richiede la consapevolezzadell’obbligo di presentazione ed è integrato per il solo fatto, consapevole evolontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgonodeterminate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che lacondotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente adepisodi di violenza (Sez. 3, n. 34370 del 26/09/2025, Rv. 288645 – 01; Sez. 3, n.11566 del 04/03/2014, Marinacci, Rv. 261504 – 01), ha rilevato che l'imputato,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giornata di svolgimento dell’incontro di calcio Locr1999-Sambiase, non si presentava né entro la mezz’ora dall’inizio dell’incontro calcistico,né mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo, presentandosi oltre venti minuti dopola fine di detto incontro, e che, dunque, non si trattava di un mero ritardo perdimenticanza, ma di una duplice violazione dell’obbligo di presentazione. Laprospettata dimenticanza, peraltro genericamente addotta, escludeva anche labuona fede, ai sensi dell’art. 5 cod.pen., non essendo qualificabile alcunaignoranza inevitabile della legge.La fattispecie incriminatrice, infatti, non descrive il comportamentopenalmente rilevante, ma si limita a rinviare al contenuto del provvedimentoprecettivo del divieto di frequentare determinati luoghi, prevista dall'art. 6, comma2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sanzionandone in termini di illecito penalela relativa violazione.Infatti, l'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, proprio perché sicaratterizza per essere una disposizione che scolpisce una fattispecie criminosa dipericolo, sanziona, al di là dell'esistenza di uno specifico atteggiamento dellavolontà dell'agente, il fatto, consapevole e volontario, della violazione del divietocontenuto nel provvedimento questorile, quali ne siano state le contingentimotivazioni che hanno indotto l'agente ad infrangere il detto divieto, fattaeccezione ovviamente per la ricorrenza di ipotesi autonomamente scriminanti, nonintegrate dalla mera “dimenticanza” .5. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.Come è noto, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdottedalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come sidesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa ela non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a suavolta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.,(natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione,gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitàdel dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla basedei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno edel pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1,sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quellodella non abitualità del comportamento.Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite conla sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegatocome, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di nonpunibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quandol'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almenodue illeciti, oltre quello preso in esame.6. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa inragione delle modalità della condotta e della presenza di precedenti penali, di cuiuno specifico, elementi sintomatici della sua maggiore capacità a delinquere e dellanon occasionalità della condotta derivante dalla siffatta maggiore capacità adelinquere.Pur avendo richiamato i precedenti penali, di cui uno specifico che nonassurge a qualificare la condotta come “abituale”, la corte territoriale, ha ancoratoil giudizio di non particolare tenuità dell’offesa sulla scorta del primo requisitoprevisto dalla norma, argomentando la non tenuità dell’offesa in ragione dellacondotta reiterata, avendo l’imputato omesso la doppia presentazione.Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale, pur richiamandoi precedenti dell’imputato, non ha escluso la causa di non punibilità per effetto delcomportamento abituale, ma, si ribadisce, ha escluso la ricorrenza del primorequisito, ovvero la particolare tenuità dell'offesa n ragione della condotta reiterata(doppia mancata presentazione), che deve sussistere congiuntamente con la nonabitualità del comportamento.7. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.Secondo l'art. 6, comma 6, della leggel3 dicembre 1989, n. 401, laviolazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportiveed a quelli interessati al transito dei tifosi nel corso della giornata in cui si svolgonole manifestazioni in questione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con lamulta da Euro 10.000 a Euro 40.000.La corte territoriale ha confermato il giudizio di congruità della pena inflittadal primo giudice, pari a mesi otto di reclusione e € 6666,66 di multa, che muovedalla pena base corrispondente al minimo edittale con la riduzione per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione dellapena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelliritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano deldiritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di meritosulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicatinella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dellacomplessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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