CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 10 luglio 2020, ha revocato la confisca per equivalente, confermando per il resto la condanna alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d. igs. n. 74 del 2000; fatti commessi (art. 5) e accertati (art. 10) in Napoli in data 29 dicembre 2014. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma dei giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli accertamenti svolti dalla Polizia Tributaria, anche presso la Dogana francese, hanno correttamente ritenuto integrati i reati contestati, evidenziando altresì come non abbia trovato alcun conforto probatorio la circostanza (solo affermata nell'atto di appello) che Bifera sia stato un mero prestanome. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva (contestata e ritenuta solo come "reiterata"), è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pag. 4 della sentenza impugnata) che l'imputato annovera un elevato numero di precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi fino al 2009, che non lo hanno dissuaso dalla commissione di altri reati, come quelli per cui si procede, che, seppur non qualificabili come specifici, presentano comunque un contenuto patrimoniale. Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12. dicembre 20