CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 4810/2022depositata il 12/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R.115/2002 avverso il decreto di revoca all’ammissione al patrocinio aspese dello Stato emesso dal Tribunale di Bergamo – nell’ambito diun giudizio di divorzio R.G. n. 3323/2019 –, sostenendo che il redditorisultante dall’ultima dichiarazione era inferiore rispetto alla sogliaNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026indicata dall’art. 76 D.P.R. 115/2002 e, pertanto, ne chiedeval’annullamento nonché la liquidazione dei compensi spettanti aldifensore.Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigettodel ricorso.Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza n. 38/2024, in accoglimentodell’opposizione, ha annullato il decreto di revoca e ha liquidato ilcompenso spettante al difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], quantificandolonell’importo di € 1.813,50.Secondo il Tribunale, ai fini della determinazione del redditoimponibile ex art. 76 D.P.R. 115/2002, dall’importo lordo di €14.025,00 dovevano essere dedotti i contributi previdenziali eassistenziali (€ 1.921,00) e le perdite pregresse (€ 1.338,00). Ilreddito complessivo così ricalcolato, pari a € 10.766,00, risultavainferiore alla soglia di legge allora vigente (pari a € 11.746,68).Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero della Giustizia sulla base di due motivi, al quale ha resistitocon controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA].Nell’imminenza dell’adunanza camerale il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 76 e 136 D.P.R. 115/2002, in relazione all’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto l'ordinanza del Tribunale di Bergamosi fonda sull'assunto che il reddito rilevante ai fini del superamentodella soglia ex art. 76 D.P.R. 115/2002 sia esclusivamente quelloimponibile netto (pari a € 10.766,00), ottenuto previa deduzione dalreddito lordo dei contributi previdenziali e delle perdite pregresse.Numero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026Tuttavia, tale statuizione appare in palese contrasto con il quadronormativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, ilcombinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 76 cit. impone diconsiderare non solo il reddito imponibile, ma il reddito complessivoeffettivamente percepito, comprensivo di poste esenti, soggette aritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,la finalità della norma è quella di accertare lo stato di "non abbienza"del richiedente attraverso il suo effettivo tenore di vita. Ne consegueche non possono trovare applicazione le detrazioni o deduzionipreviste dalla normativa fiscale per la determinazione dell'imposta, inquanto il concetto di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Statodeve identificarsi con il reddito lordo.Nel caso di specie, dall'esame delle dichiarazioni prodotte emerge cheil reddito complessivo percepito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (€ 14.025,00) èrimasto costantemente superiore ai limiti di legge tempo per tempovigenti. Risultano pertanto sussistenti i presupposti per la revoca delbeneficio ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 e degli artt. 81 e100 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., per aver ilTribunale provveduto sulla liquidazione dei compensi del difensore suistanza avanzata dalla parte assistita, sprovvista di legittimazionedecisione.Il primo motivo è fondato.La Cassazione penale, con la sentenza numero 28810/2023, hastabilito che nella determinazione del reddito rilevante ai finiNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene contodelle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. Con larichiamata pronunzia, la Suprema Corte ha «preliminarmenteevidenziato che il D.P.R. n. 115 del 2002, all’art.76, nell'indicare lecondizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa soloriferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ...risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che perlegge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta,ovvero ad imposta sostitutiva". La Corte costituzionale, con lasentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti direddito per il patrocinio gratuito (allora disciplinata dagli artt. 3 eseguenti della L.217 del 1990, poi trasfusa nel DPR n.115 del 30giugno 2002) ha precisato che "nella nozione di reddito, ai finidell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi compresele risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gliaiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, inqualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur nonrilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati comeredditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concretoaccertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzionisemplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.".Ancora, il giudice delle leggi, con la successiva sentenza n.144 del1992, decidendo sulla questione che adombrava una potenzialedisparità di trattamento poiché la norma di cui all'art. 3 della L.n.217del 1990 non prevedeva un effettivo accertamento dei reali redditi delrichiedente da parte della Agenzia delle Entrate ( secondo ilrimettente, era insufficiente la mera allegazione dell'ultimaNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiarazione dei redditi come prescritto dalla norma), nel dichiarareinfondata la questione ha chiarito che " non vi è, nella legge n.217 del1990, un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante alfine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio aspese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, ma -ancorché vi sia una stretta connessione (tant'è che l'istante deveallegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o deicertificati sostitutivi) - si tratta di accertamenti che hanno finalitàdiverse e possono avere esiti diversi. D’altra parte, diversa è anche lasituazione sostanziale alla quale tale presupposto reddituale afferisce.In un caso vi è un soggetto che aspira al patrocinio a spese delloStato e quindi è su di lui che fa carico l'onere probatorio delpresupposto reddituale al quale il legislatore collega lo stato di nonabbienza. Nell'altro caso è l'Amministrazione finanziaria che fa valerela sua pretesa fiscale e quindi è su di essa che fa carico l'onereprobatorio di dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un redditoimponibile". Conclude la Corte costituzionale, con passaggioargomentativo di portata dirimente ai fini della presente decisione,che" pertanto - diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente -rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoiperché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoiperché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevanoanche redditi da attività illecite - che, secondo una recentegiurisprudenza non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per iquali è stata elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poiaccertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzionisemplici previste dall'art. 2739 c. c. (quali il tenore di vita ed altri fattidi emersione della percezione di redditi). Non sussistono quindi laNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026irragionevolezza e la disparità di trattamento denunciate dal giudicerimettente." [OSCURATO:PERSONA] dunque chiarisce, con la pronuncia in esame,che il concetto di reddito imponibile ai fini del sistema tributariosignificati e finalità del tutto diverse dall'accertamento che devecompiersi per la concessione del patrocinio legale a spese dello Statomedesimo. Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermatoda questa Corte di legittimità, che ripetutamente affermato comequalsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di nonoccasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini dellavalutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del2002, art. 76 (cfr. Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, Rv. 239893 -01; Sez. 4, n. 19751 del 21/01/2015, Rv. 263480 -01; Sez. 4, n.26258 del 15/02/2017, Rv. 270201 - 01).La ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepitidall'istante risponde infatti all'esigenza di autorizzare il trasferimentoallo Stato di una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola nonriesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà dellacollettività. Va quindi ribadito, come già sottolineato dalla Consulta edal prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, chel'attuale art. 76 del DPR n.115 del 2002 non può essere letto, in basead una interpretazione di carattere logico - sistematico, secondo lecategorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differentesistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia delladifesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamentodella condizione di " non abbiente" deve attingere, giocoforza, acategorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi delrichiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare leNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026spese di un giudizio. Il concetto di “reddito imponibile ai finidell’imposta personale sul reddito “non va dunque inquadrato nelconcetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deveessere letto alla luce della differente ratio che governa l'interventodello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti. Il principiogenerale secondo cui a ciascun sistema normativo debbacorrispondere un' interpretazione calata nella generale ratio cui èsotteso è stato ribadito anche recentemente dalle Sezioni unite (S. U,n.3513 del 31 gennaio 2022, Fiorentino, Rv 282474- 01) in tema dimisure di prevenzione patrimoniali, in cui si è ribadita la specificitàdel sistema della prevenzione per escludere l'applicabilità dell'art. 30,quarto comma, della legge n.87 del 1953 in caso di declaratoriadell'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono i casi diconfisca). 5.2. Del resto, a ben vedere, anche il precedente contrariodi questa Corte citato nel ricorso (che riprende il minoritario indirizzogiurisprudenziale, cfr. Sez 5, n.34945 del 10 giugno 2016, Rv.267573) riguardava un caso in cui gli " oneri deducibili" nonconsiderati ai fini del reddito consistevano negli assegni dimantenimento corrisposti all'ex coniuge: si trattava pertanto di unguadagno mai effettivamente percepito dal richiedente».In applicazione dei su indicati principi al caso di specie, va dunqueaffermata la fondatezza del primo motivo del ricorsodell’Amministrazione. Invero, nella determinazione del reddito, davalutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario perl'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto didetrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di postefinalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare,concetto questo che, alla luce di quanto esposto, presenta unaNumero registro generale 15647/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 12577/2026Data pubblicazione 04/05/2026configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimentoal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese digiustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche aredditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizionipersonali, familiari e del tenore di vita dell'istante.Assorbito il secondo motivo.L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata alTribunale di Bergamo in diversa composizione, che definiràl’opposizione attendendosi a quanto sopra e liquiderà le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale diBergamo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026Il PresidenteMauro Mocci