CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di, Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 25 novembre 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; - che il motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello avverso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, stante la manifesta infondatezza del motivo, atteso che la Corte di appello ha osservato, del tutto logicamente, che la ammissione del fatto contestato - unica circostanza addotta a tal fine dalla difesa - era inidonea, in quanto la prova della penale responsabilità era già evidente e la confessione non costituiva segno di resipiscenza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso