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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:59
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0177_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑177/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Proroga dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Eccezione di illegittimità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 33, 35‑37)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 34, 42‑46)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 50, 51, 53)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Assenza – Violazione dei diritti della difesa [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, art. 9, § 2, e allegato II] (v. punti 55‑62, 65, 68)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Obbligo delle istituzioni di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 69‑72, 74, 77)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione – Interpretazione corroborata dalla possibilità di prorogare le misure restrittive – Effetto utile [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2017/2282, artt. 3, § 2, b), e 9, § 2] (v. punti 82‑85, 87)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti il compimento di gravi violazioni dei diritti umani – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 94‑96, 101, 102)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Insussistenza – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 112‑118)

9. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b)] (v. punti 127, 128)

10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento del Consiglio n. 1183/2005] (v. punti 129‑139) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2017, L 328, pag. 19 ), nella parte relativa al ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0177_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑177/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Proroga dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Eccezione di illegittimità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 33, 35‑37) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 34, 42‑46) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 50, 51, 53) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Assenza – Violazione dei diritti della difesa [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, art. 9, § 2, e allegato II] (v. punti 55‑62, 65, 68) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Obbligo delle istituzioni di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 69‑72, 74, 77) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione – Interpretazione corroborata dalla possibilità di prorogare le misure restrittive – Effetto utile [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2017/2282, artt. 3, § 2, b), e 9, § 2] (v. punti 82‑85, 87) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti il compimento di gravi violazioni dei diritti umani – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 94‑96, 101, 102) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Insussistenza – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2017/2282, allegato II] (v. punti 112‑118) 9. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b)] (v. punti 127, 128) 10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento del Consiglio n. 1183/2005] (v. punti 129‑139) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2017, L 328, pag. 19 ), nella parte relativa al ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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