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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 27053/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10140/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] 04133970378, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – avverso la sentenza n. 977/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2023; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presen ta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il 21/09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10140/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] 04133970378, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – avverso la sentenza n. 977/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2023; lettol’atto di rinuncia al ricorso; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presen ta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/09
Decreto Cassazione n. 27053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris