CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 13664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15564/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati– avverso la sentenza n. 55/16/16 della Commissione tributaria regionale del Molise depositata in data 29/01/2016; ACCERTAMENTO IRPEFnonché sul ricorso iscritto al n. 23198/2023 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati– per la revocazione del decreto della Corte Suprema di Cassazione n. 29976/2023 depositato in data 30/10/2023; udita la relazione della causa, nell ’ adunanza camerale del 17 aprile 2024,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. TR403T1009936/2010 l’Agenzia delle entrate rettificava il reddito dichiarato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno 2005, aumentandolo da € 136.738,00 ad € 496.488,00. Tale accertamento scaturiva dalla ritenuta inattendibilità dei valori degli immobili ceduti dichiarati negli atti di compravendita immobiliare per notaio Ventriglia del 22 luglio 2005, n. rep. 52035, 52036, 52037, 52038, con i quali la società aveva venduto ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e rispettivi coniugi e figli una porzione del fabbricato allo stato grezzo realizzato dalla suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., consistente in una serie di unità immobiliari. A tale avviso di accertamento seguivano ulteriori avvisi di accertamento per redditi da capitale ai soci detentori di partecipazioni, e cioè [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposti distinti ricorsi dai contribuenti avverso tali atti di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia (CTP) questa, con sentenza n. 37/01/2012, depositata il 20 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; dichiarava l’estinzione della controversia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo tale società definito la propria posizione avvalendosi della definizione delle liti fiscali di cui all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; accoglieva i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise (CTR), con sentenza n. 49/04/2015, depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e dichiarava estinto il giudizio per i soci per intervenuto condono, compensando le spese di lite. 4. Contro tale sentenza proponeva ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate, sull’assunto che il condono fosse stato chiesto solo dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma non dagli altrisoci. La CTR del Molise, con sentenza n. 55/2016 , dichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione; in particolare evidenziava che non vi fosse prova dell’insussistenza del condono relativamente ai soci. 5. Contro tale sentenza propose ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo. Il ricorso era iscritto al n. RG15564/2016.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati, ai quali il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito nel precedente grado. 6. Con decreto n. 29976/2023 emesso in data 26/10/2023 il Presidente della Sezione tributaria dichiarava estinto il processo n. 15564/2016, in considerazione della circostanza che l’atto impositivo oggetto di lite risultasse nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, attestante la regolare definizione della controversia e l’assenza di diniego di condono. 7. Con istanza di fissazione di udienza del 3/11/2023 , l’Agenzia delle entrate chiedeva, ai sensi dell’art. 391, comma terzo,cod. proc. civ., di revocare il decreto di estinzione del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., e [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando che la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197 e ss. della l. n. 197 del 2022 era stata chiesta solo dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Analoga domanda,nei confronti del decreto n. 29976/2023, del 26/10/2023, l’Agenzia delle entrate proponeva con autonomo ricorso, iscritto a ruolo con il n. RG 23198/2023. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. 9. I due ricorsi erano chiamati all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di cui al ricorso iscritto al n. RG 15564/2016 la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la CTR fondato la propria decisione sull’omessa prova, da fornirsi dall’Agenzia, della insussistenza della domanda di definizione agevolata anche da parte degli altri soci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].). 2. Con il ricorso per revocazione iscritto al n. RG 23198/2023 l’Agenzia delle entrate deduce l’errore revocatorio di questa Corte nella pronuncia del decreto di estinzione della lite iscritta al n. RG 15664/2016, sull’assunto che la domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197 del 2023 sia stata presentata solo dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. [OSCURATO:SOCIETA] tal riguardo occorre evidenziare che la difesa erariale sul medesimo presupposto ha anche presentato istanza nel giudizio iscritto al n. RG 15564/2016 per la fissazione di udienza ex artt. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022. 3. Occorre preliminarmente evidenziare che contro la stessa sentenza di appello oggetto della domanda di revocazione decisa dalla CTR del Molise, oggetto del presente ricorso, pende anche ricorso per cassazione, iscritto al n. 22620/2015, attualmente sospeso per deposito della domanda di definizione agevolata. E’ quindi necessario il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il n. 22620/2015, anche alla luce delle istanze di definizione agevolata. P.Q.M. riunisce il ricorso iscritto al n. RG 23198/2023 al ricorso iscritto al n. RG 15564/2016; rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscrit