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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2020

Cassazione n. 21285/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13607/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DI L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA], ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 574/2020 depositata il14/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale de l’Aquila la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila ed il Comune di L’Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni.

Si costituironoin giudizio la ASL 1, il Comune de L’Aquila nonché la Allianz S.p.a., terza chiamata, respingendo le pretese avversarie.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di l’Aquila, con sentenza n. 179/2013, accolse la domanda proposta nei confronti della ASL 1 ritenendola esclusiva responsabile dell’accaduto e condannandola al risarcimento dei danni.

Rigettò, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l’Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore della Allianz S.p.a.

Avverso tale decisione ha proposto appello la ASL 1 chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l’assenza di qualsiasi responsabilità.

Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione avversaria e spigando appello incidentale nei confronti del Comune de L’Aquila e della Allianz S.P.A. rimasti contumaci in sede di appello. 2.La Corte d’appello d e L’Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020 ha rigettato l’appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest’ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei “cani vaganti senza controllo”.

Diversamente in capo al Comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera “segnalazione” della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo.

Il giudice ha rigettato altresì l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato l’ente locale non poteva essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell’incidente.

Rigettati entrambi gli appelli, per il principio della soccombenza reciproca, compensava le spese tra le parti.

3. A vverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila resiste con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonché dell’art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese di litetra le parti.

Sostengono i ricorrenti che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de L’Aquila e della Allianz S.p.a., rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d’appello avrebbe errato perché ha applicato la soccombenza reciproca tra le parti.

Invece avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L’aquila), condannando nel primo la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo, stante la contumacia delle convenute.

Il ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha errato là dove ha compensato le spese tra le parti.

Non ha valutato che non poteva esserci soccombenza reciproca perché l’appello incidentale rigettato non era rivolto nei confronti della ASL (soccombente nell’appello principale), ma nei confronti del Comune (rimasto peraltro contumace).

Infatti non avrebbe potuto rinvenire una ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare, così come si dice nel motivo, distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L’aquila). 5.Con l’unico motivo di ricorso incidentale la ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 14 L. R. Abruzzo n. 86 del 1999.

La Corte d’Appello, nel rispetto del principio della causalità ex art.2043 c.c., avrebbe dovuto individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile alla ASL 1 e quindi accertare non solo la prevedibilità dell’attraversamento da parte di un animale randagio, ma anche la sua evitabilità, tenuto conto delle circostanze di luogo e di spazio.

Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] menziona il seguente principio di diritto in fattispecie di responsabilità della Asl per randagismo: “ l 'applicazione dell’ art. 2043 in luogo dell’art. 2051 impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.

Di contro, slegando la responsabilità dell'Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell'alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c”.

La ricorrente incidentale però, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non ha indicato se tale censura abbia costituit o oggetto dell’appello proposto, per il quale risulta indicato solo il motivo della carenza di responsabilità per non avere ottemperato il Comune all’obbligo di segnalazione (il motivo di appello, secondo quanto indicato nel ricorso incidentale, era stato nel senso che soggetto obbligato era il Comune e che la responsabilità dell’ASL v i sarebbestata solo in presenza di omissione di intervento a seguito della segnalazione da parte del Comune ), e non anche il motivo della non esigibilità dell’obbligo, rispetto al quale, come si legge in Cass. n. 19404/2019, la segnalazione è solo un’esemplificazione.In mancanza di tale decisiva specificazione il motivo non può essere scrutinato.

6. In conclusione, la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila.

Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso incidentale.

7. Infine, poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila.

Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13607/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DI L'AQUILA, [OSCURATO:PERSONA], ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 574/2020 depositata il14/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio dinanzi al Tribunale de l’Aquila la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila ed il Comune di L’Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni. Si costituironoin giudizio la ASL 1, il Comune de L’Aquila nonché la Allianz S.p.a., terza chiamata, respingendo le pretese avversarie. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di l’Aquila, con sentenza n. 179/2013, accolse la domanda proposta nei confronti della ASL 1 ritenendola esclusiva responsabile dell’accaduto e condannandola al risarcimento dei danni. Rigettò, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l’Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore della Allianz S.p.a. Avverso tale decisione ha proposto appello la ASL 1 chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l’assenza di qualsiasi responsabilità. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione avversaria e spigando appello incidentale nei confronti del Comune de L’Aquila e della Allianz S.P.A. rimasti contumaci in sede di appello. 2.La Corte d’appello d e L’Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020 ha rigettato l’appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest’ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei “cani vaganti senza controllo”. Diversamente in capo al Comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera “segnalazione” della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo. Il giudice ha rigettato altresì l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato l’ente locale non poteva essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell’incidente. Rigettati entrambi gli appelli, per il principio della soccombenza reciproca, compensava le spese tra le parti. 3. A vverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila resiste con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonché dell’art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese di litetra le parti. Sostengono i ricorrenti che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de L’Aquila e della Allianz S.p.a., rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d’appello avrebbe errato perché ha applicato la soccombenza reciproca tra le parti. Invece avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L’aquila), condannando nel primo la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo, stante la contumacia delle convenute. Il ricorso è fondato. La Corte d’Appello ha errato là dove ha compensato le spese tra le parti. Non ha valutato che non poteva esserci soccombenza reciproca perché l’appello incidentale rigettato non era rivolto nei confronti della ASL (soccombente nell’appello principale), ma nei confronti del Comune (rimasto peraltro contumace). Infatti non avrebbe potuto rinvenire una ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare, così come si dice nel motivo, distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L’aquila). 5.Con l’unico motivo di ricorso incidentale la ASL 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 14 L. R. Abruzzo n. 86 del 1999. La Corte d’Appello, nel rispetto del principio della causalità ex art.2043 c.c., avrebbe dovuto individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile alla ASL 1 e quindi accertare non solo la prevedibilità dell’attraversamento da parte di un animale randagio, ma anche la sua evitabilità, tenuto conto delle circostanze di luogo e di spazio. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] menziona il seguente principio di diritto in fattispecie di responsabilità della Asl per randagismo: “ l 'applicazione dell’ art. 2043 in luogo dell’art. 2051 impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Di contro, slegando la responsabilità dell'Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell'alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c”. La ricorrente incidentale però, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non ha indicato se tale censura abbia costituit o oggetto dell’appello proposto, per il quale risulta indicato solo il motivo della carenza di responsabilità per non avere ottemperato il Comune all’obbligo di segnalazione (il motivo di appello, secondo quanto indicato nel ricorso incidentale, era stato nel senso che soggetto obbligato era il Comune e che la responsabilità dell’ASL v i sarebbestata solo in presenza di omissione di intervento a seguito della segnalazione da parte del Comune ), e non anche il motivo della non esigibilità dell’obbligo, rispetto al quale, come si legge in Cass. n. 19404/2019, la segnalazione è solo un’esemplificazione.In mancanza di tale decisiva specificazione il motivo non può essere scrutinato. 6. In conclusione, la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila. Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso incidentale. 7. Infine, poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila. Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principa
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