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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 30551/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Uruguay), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di parte civile in riferimento al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa in data 24/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritti e nota spese; preso atto della rinuncia alla trattazione scritta del ricorso, inviata in data 09/05/2002 a mezzo 'Dec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Roma, quale giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento, da parte della Sezione Prima della Cassazione, con sentenza n. 16373 del 17/10/2018, della sentenza emessa in data 21/07/2017 dalla Corte di Assise di Appello di Roma - che, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con cui la condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stata qualificata come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di omicidio volontario in danno di Marcel! Otaduy - confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese della parte civile.

2. La vicenda processuale riguarda il decesso di Marcel! Otaduy, colpito più volte con un coltello nel corso di una rissa e deceduto a seguito delle lesioni; la sentenza di primo grado aveva qualificato la condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - a lui originariamente ascritta come omicidio volontario - quale omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa; la sentenza di appello, a seguito di impugnazione dell'imputato, del pubblico ministero e della parte civile, aveva, invece, qualificato il fatto come omicidio volontario.

A seguito di annullamento da parte della Sezione Prima della Cassazione, la Corte di Assise di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese processuali.

3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese, posto che la liquidazione delle spese legali in favore della parte civile è disciplinata dall'art. 91 cod proc. civ.; nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sia in primo grado, seppure a seguito di riqualificazione del fatto, sia in grado di appello, posto che la sua impugnazione è stata rigettata; la compensazione delle spese, inoltre, confligge con la giurisprudenza di legittimità sul punto.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato.

Appare condivisibile l'orientamento di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui "Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell'imputato quanto di quello della parte civile."(Sez. 4, n. 3927 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277508; conformi: Sez. 2, n. 48733 del 06/10/2016, Panitteri, Rv. 268283; Sez. 4, n. 3966 del 12/12/1974, dep. 10/04/1975, Ivanov.

Rv. 129730).

Nel caso di specie, all'esito della qualificazione del fatto ascritto al Gargano, da parte del primo giudice, come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, la parte civile aveva appellato la sentenza chiedendo l'esclusione della legittima difesa e dell'eccesso colposo, sostenendo la fondatezza dell'accusa originaria, che aveva ravvisato nella condotta l'omicidio volontario, e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed alle spese in relazione al delitto di omicidio volontario e di rissa aggravata, da cui l'imputato era stato assolto in primo grado (motivo, quest'ultimo, poi oggetto di rinuncia).

Il primo giudice, in ogni caso, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, assegnando una provvisionale di euro 100.000,00.

La sentenza rescissoria, confermando quella di primo grado e ritenendo, quindi, corretta la qualificazione del fatto come eccesso colposo in legittima difesa, ha respinto sia l'appello del pubblico ministero che quello della parte civile, confermando la condanna generica al risarcimento dei danni e la provvisionale, ma compensando le spese processuali, anche alla luce della soccombenza reciproca, essendo stato rigettato - come detto - anche l'appello della parte civile, oltre a quello dell'imputato.

In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si è fondata sulla pronuncia secondo la quale "L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado." (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276627; in senso conforme: Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 13/04/2000, Barbisan, Rv. 216462).Alla luce delle predette considerazioni, deve evidenziarsi come, in sede di rinvio, dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza che aveva qualificato il fatto come omicidio volontario, vi sia stata sicuramente soccombenza reciproca, essendo stato rigettato sia l'appello dell'imputato che l'appello della parte civile.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Uruguay), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di parte civile in riferimento al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa in data 24/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed ha depositato conclusioni scritti e nota spese; preso atto della rinuncia alla trattazione scritta del ricorso, inviata in data 09/05/2002 a mezzo 'Dec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Roma, quale giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento, da parte della Sezione Prima della Cassazione, con sentenza n. 16373 del 17/10/2018, della sentenza emessa in data 21/07/2017 dalla Corte di Assise di Appello di Roma - che, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con cui la condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stata qualificata come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di omicidio volontario in danno di Marcel! Otaduy - confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese della parte civile. 2. La vicenda processuale riguarda il decesso di Marcel! Otaduy, colpito più volte con un coltello nel corso di una rissa e deceduto a seguito delle lesioni; la sentenza di primo grado aveva qualificato la condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - a lui originariamente ascritta come omicidio volontario - quale omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa; la sentenza di appello, a seguito di impugnazione dell'imputato, del pubblico ministero e della parte civile, aveva, invece, qualificato il fatto come omicidio volontario. A seguito di annullamento da parte della Sezione Prima della Cassazione, la Corte di Assise di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese processuali. 3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla statuizione circa la compensazione tra le parti delle spese, posto che la liquidazione delle spese legali in favore della parte civile è disciplinata dall'art. 91 cod proc. civ.; nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sia in primo grado, seppure a seguito di riqualificazione del fatto, sia in grado di appello, posto che la sua impugnazione è stata rigettata; la compensazione delle spese, inoltre, confligge con la giurisprudenza di legittimità sul punto.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. Appare condivisibile l'orientamento di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo cui "Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell'imputato quanto di quello della parte civile."(Sez. 4, n. 3927 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277508; conformi: Sez. 2, n. 48733 del 06/10/2016, Panitteri, Rv. 268283; Sez. 4, n. 3966 del 12/12/1974, dep. 10/04/1975, Ivanov. Rv. 129730). Nel caso di specie, all'esito della qualificazione del fatto ascritto al Gargano, da parte del primo giudice, come omicidio colposo commesso per eccesso di legittima difesa, la parte civile aveva appellato la sentenza chiedendo l'esclusione della legittima difesa e dell'eccesso colposo, sostenendo la fondatezza dell'accusa originaria, che aveva ravvisato nella condotta l'omicidio volontario, e la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed alle spese in relazione al delitto di omicidio volontario e di rissa aggravata, da cui l'imputato era stato assolto in primo grado (motivo, quest'ultimo, poi oggetto di rinuncia). Il primo giudice, in ogni caso, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, assegnando una provvisionale di euro 100.000,00. La sentenza rescissoria, confermando quella di primo grado e ritenendo, quindi, corretta la qualificazione del fatto come eccesso colposo in legittima difesa, ha respinto sia l'appello del pubblico ministero che quello della parte civile, confermando la condanna generica al risarcimento dei danni e la provvisionale, ma compensando le spese processuali, anche alla luce della soccombenza reciproca, essendo stato rigettato - come detto - anche l'appello della parte civile, oltre a quello dell'imputato. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si è fondata sulla pronuncia secondo la quale "L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado." (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276627; in senso conforme: Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 13/04/2000, Barbisan, Rv. 216462).Alla luce delle predette considerazioni, deve evidenziarsi come, in sede di rinvio, dopo l'annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza che aveva qualificato il fatto come omicidio volontario, vi sia stata sicuramente soccombenza reciproca, essendo stato rigettato sia l'appello dell'imputato che l'appello della parte civile. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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