Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2011
ECLI:EU:T:2011:337
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑161/04)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001»
1.
Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1049/2001) (v. punti 48‑49)
2.
Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in
conformità con la normativa dell’Unione in materia di tutela dei dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 45/2001, artt. 1, n. 1, e 2, lett. a) e b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 87‑89, 91, 95‑96,
102)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivazione fornita in corso di causa non menzionata nella decisione
impugnata – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 107)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 febbraio 2004, che nega al ricorrente l’accesso all’elenco di
riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6
a partire dal 5 ottobre 1995.
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 10 febbraio 2004, che nega al sig. [OSCURATO:PERSONA] l’accesso
all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari
al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995, è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia sopporterà le proprie spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca è estromesso dalla causa T‑161/04 quale parte interveniente.
6)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca sopporterà le proprie spese.
7)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e il GEPD sopporteranno ciascuno le proprie spese in relazione
all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca.