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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06733/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 4), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato 4€34—rice1 -reffte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso iJ 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] a no íEs.-..,1 Pc, O S tiEf-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione del beneficio (cfr. pag. 4), una rivalutazione non consentita al giudice di legittimità delle circostanze di fatto; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato 4€34—rice1 -reffte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iJ 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] a no íEs.-..,1 Pc, O S tiEf-
Sentenza Cassazione n. 06733/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris