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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24080/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FN68M24L049K)e dall’Avv.to SamueleDonatelli (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaData pubblicazione 27/07/2026Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 7/28/2017 depositata in data 9 gennaio2017, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) l’Agente per la riscossione per la provincia di Taranto aveva notificato aGigante s.r.l. cartella di pagamento con la quale, a seguito di controlloautomatizzato ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 delladichiarazione mod.

Unico 2002, erano state iscritte a ruolo, per il 2001, sommedovute a titolo di Irpeg, Iva, ritenute, oltre interessi e sanzioni; 2) la societàaveva presentato all’Ufficio istanza di sgravio della suddetta cartellarappresentando di avere erroneamente compilato la dichiarazione, riportando alquadro VH del modello Iva 2002 gli stessi dati dell’anno precedente; 3) l’Ufficioaveva rigettato l’istanza di sgravio della cartella rilevando che la parte, al fine direttificare il quadro VH, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativanei termini; 4) avverso il provvedimento di diniego della domanda di sgravio, lasocietà aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diTaranto deducendo la impugnabilità del diniego di autotutela, l’eccesso di potere,il mancato riconoscimento del principio di emendabilità, l’infondatezza dellapretesa tributaria, la violazione del principio di neutralità dell’Iva e dell’art. 10della legge n. 212/2000; 5) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrateeccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto propostoavverso un atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma1, del d.lgs. n. 546/92; nel merito, la legittimità della iscrizione a ruolo peromesso versamento; 6) con sentenza n. 267/07/2010, la CTP di Taranto avevaaccolto il ricorso ritenendo ammissibile l’impugnativa del provvedimento didiniego di autotutela e, nel merito, accertato, a seguito di perizia contabile, uncredito Iva in capo alla società, per il 2001, pari a euro 7.394,11 (e, dunque,l’errore commesso da quest’ultima nella compilazione del quadro VH Mod.

Un.Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/20262002); 7) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate avevaproposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia,sezione staccata di Taranto, deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione deldiniego di autotutela; peraltro, evidenziando che, nella specie, l’iscrizione a ruoloera scaturita da errore della stessa contribuente e non dell’Ufficio; 8) avevacontrodedotto la società chiedendo la conferma della sentenza di prime cure; 9)con sentenza n. 7/28/2017, depositata in data 9 gennaio 2017, la CTR dellaPuglia, sezione staccata di Taranto, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleentrate.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) ilricorso avverso il provvedimento di diniego di autotutela era ammissibile nonessendo tassativo l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92;2)nel merito - premesso che avverso il rifiuto di ritirare in autotutela un attoimpositivo divenuto definitivo non era esperibile una autonoma tutelagiurisdizionale sia per la discrezionalità propria dell’attività di autotutela che perl’inammissibilità di una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormaidivenuto definitivo (è richiamata SU n. 2870/2009) per cui poteva proporsil’impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto enon per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Cass. n. 25524/2014)- doveva essere confermato il provvedimento di diniego della domanda diautotutela in quanto, oltre ad attenere l’esercizio di quest’ultima alladiscrezionalità dell’Amministrazione, era inammissibile un nuovo sindacatogiurisdizionale sulla cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione;3.

Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.4.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.324 c.p.c., 36,49,50 e 51,comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTRNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026rilevato l’inammissibilità dell’appello per formazione del giudicato interno avendoData pubblicazione 27/07/2026l’Agenzia impugnato soltanto una delle due rationes decidendi della sentenza diprimo grado; in particolare- a fronte della sentenza della CTP che aveva accoltoil ricorso ritenendo impugnabile il provvedimento di diniego di autotutela ex art.19 del d.lgs. n. 546/92 (prima ratio decidendi) e, nel merito, emerso, sulla basedi una perizia contabile, un credito Iva, per il 2001, in capo alla società pari aeuro 7.394,11 (seconda ratio decidendi)- l’Agenzia avrebbe aggredito soltantola prima ratio relativa all’impugnabilità del diniego di autotutela e non anchel’altra ratio relativa all’inesistenza del debito Iva (involgente un accertamento infatto) con conseguente formazione del giudicato interno senza che il giudice diappello dichiarasse l’inammissibilità dell’appello sotto tale profilo.1.1.Il motivo è infondato.1.2.E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui «Il giudicato interno siforma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questioneavente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisionedel tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione,ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando siautile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso»(Cass.,30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 17 settembre 2008, n. 23747; Cass.,23 agosto 2007, n. 17935) e che «In tema di appello, la mancata impugnazionedi una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo allaformazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili comecapi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass., 15 dicembre 2021,n. 40276; Cass., 18 settembre 2017, n. 21566).1.3.Orbene, nel caso di specie - a fronte: 1) della sentenza di primo grado nellaquale la CTP aveva, in primo luogo, superato positivamente la questionepregiudiziale della impugnabilità ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, delNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/2026provvedimento di diniego di sgravio in autotutela (prima ratio) e, nel merito,ritenuto fondato il ricorso essendo emerso, in base alla espletata consulenzatecnica, un credito Iva, per il 2001, pari a euro 7.394,11 in capo alla societàcontribuente (seconda ratio); 2) dell’atto di appello (all. 17 al ricorso) con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la non impugnabilità ex art. 19 cit.del provvedimento di diniego di autotutela in quanto tale nonché la nonimpugnabilità di quest’ultimo per contestare, in sostanza, la fondatezza dellapretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento (divenuta definitiva permancata impugnazione) essendo l’iscrizione a ruolo scaturita da un assuntoerrore della stessa contribuente e non avendo quest’ultima rettificato ladichiarazione [OSCURATO:PERSONA]. 2002 con la presentazione di una dichiarazione integrativa– la CTR non è incorsa nella denunciata violazione del giudicato internonell’accogliere il gravame dell’Amministrazione, avendo quest’ultima aggreditonell’atto di appello anche il capo della CTP relativo alla asserita inesistenza di undebito tributario (anzi dell’esistenza di un credito d’imposta) nel dedurre insostanza la non impugnabilità, attraverso il diniego dello sgravio, del merito dellacartella divenuta definitiva.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 24 Cost.,112 e 132, comma 4, c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92, 118 disp. att. c.p.c. peravere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia con una “motivazione contraddittoria”,da un lato, ritenendo ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniegoin autotutela, e, dall’altro, affermando che l’impugnazione era limitata “ai motivipropri dell’atto di diniego e non per impugnare surrettiziamente il merito dell’attodivenuto definitivo”; in particolare, la CTR, pur ritenendo impugnabile l’atto didiniego di sgravio della cartella, avrebbe, contraddittoriamente, sostanzialmentereso la impugnazione medesima tamquam non esset affermando che “ilsindacato sull’autotutela tributaria non aveva l’obiettivo di tutelare ilcontribuente da una imposizione ingiusta bensì di rendere l’attivitàdell’amministrazione finanziaria conforme alla legge”.2.1.Il motivo è infondato.Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/20262.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoData pubblicazione 27/07/2026affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pureaffermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disaminalogica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosiritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez.3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 24005 del 2024).2.3.

Nella sentenza impugnata, la CTR, con una motivazione non contraddittoriaed esente da vizi logici-giuridici, dopo avere superato positivamente la questionesull’ammissibilità, ex art. 19 comma 1, del d.P.R. n. 633/72, dell’impugnazionedel provvedimento di diniego in autotutela, ha ritenuto, in sostanza,l’inammissibilità dei motivi di ricorso della contribuente, riproposti nell’atto dicontrodeduzioni in appello (afferenti all’assunta violazione del principio diemendabilità della dichiarazione, del principio di neutralità dell’Iva, dell’art. 10della legge n. 212/2000; all’infondatezza della pretesa tributaria) in quantofinalizzati non già a far valere eventuali profili di illegittimità dell’impugnatodiniego di sgravio in autotutela ma surrettiziamente a contestare la fondatezzaNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/2026della pretesa tributaria ormai cristallizzata nella cartella divenuta definitiva permancata impugnazione (“ premesso che il sindacato sull’autotutela tributaria nonha l’obiettivo di tutelare il contribuente da una imposizione ingiusta bensì direndere l’attività dell’amministrazione finanziaria conforme alla legge…laCommissione conferma il provvedimento di diniego della domanda di autotutelasia perché l’esercizio dell’autotutela stessa attiene alla discrezionalitàdell’amministrazione sia perché è inammissibile un nuovo sindacatogiurisdizionale sull’atto di accertamento divenuto definitivo”).3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciaresui motivi di ricorso con i quali la società, nell’impugnare il provvedimento didiniego dello sgravio della cartella in questione, aveva denunciato la violazionedel principio di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, quello di neutralitàdell’Iva, della tutela dell’affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuentee Amministrazione finanziaria.3.1.

In disparte l’indistinto richiamo in rubrica degli artt. 112 e 132 c.p.c., ilmotivo – con il quale si denuncia un’omessa pronuncia- è infondato.Invero, nella sentenza impugnata, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenziaritenendo sostanzialmente inammissibili i motivi di ricorso della contribuente-riproposti nelle controdeduzioni in sede di gravame (afferenti alla violazione delprincipio di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi nonché a quelli dineutralità dell’Iva, della tutela dell’affidamento e buona fede nei rapporti tracontribuente e Amministrazione finanziaria) in quanto lungi dal concretare profilidi assunta illegittimità dell’impugnato diniego di sgravio della cartella eranofinalizzati surrettiziamente a contestare il merito della pretesa tributariadivenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella medesima.

Ciò,peraltro, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondocui, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnatodiniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto eventuali profilidi illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non laNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebitaData pubblicazione 27/07/2026sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibilecontroversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n.7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5,16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2022,n.7318;Cass.,Sez. 5, n. 37332 del 2022;Cass. 5, n. 8596del 2023; sez. 5, n. 25659 del 04/09/2023 ; Cass., sez.5, n. 2437 del 2024; v.Sez. 5, n. 161 del 03/01/2024; Cass. n. 12315 del 2026); in particolare, si èprecisato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniegodell’annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma neilimiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accoltal'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente il qualecontesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo"(Cass. sez. 5, n. 7318 del 2022).4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quali eranole perizie contabili (redatta dal CTU nominato dal giudice di prime cure nonchéquella redatta dal consulente di parte) dalle quali era emersa l’inesistenza di undebito Iva in capo alla società (ma semmai l’esistenza di un credito Iva).Peraltro, trattavasi di fatti non contestati neanche dalla stessa Agenzia delleentrate.4.1.

Il motivo si profila inammissibile.4.2.

Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. nella

I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamenteomesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituisconofatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobreNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/20262018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); invero, l’apprezzamentoData pubblicazione 27/07/2026giuridico del giudice, dissonante rispetto alle aspettative e prospettazioni dellaparte, non può assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo(Cass. sez. 2, n. 29923 del 2023).4.3.

Peraltro, il motivo non è attinente al decisum avendo, nella sentenzaimpugnata, la CTR ritenuto sostanzialmente inammissibile (tra l’altro) il motivodi ricorso della contribuente - riproposto in sede di appello - afferente allaassunta infondatezza della pretesa tributaria (anche alla luce delle risultanzedella prodotta perizia giurata e della CTU disposta dal giudice di primo grado)essendo surrettiziamente finalizzato, attraverso l’impugnazione del diniego diautotutela, alla contestazione del merito della pretesa impositiva di cui allacartella divenuta definitiva per mancata impugnazione.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FN68M24L049K)e dall’Avv.to SamueleDonatelli (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaData pubblicazione 27/07/2026Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 7/28/2017 depositata in data 9 gennaio2017, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) l’Agente per la riscossione per la provincia di Taranto aveva notificato aGigante s.r.l. cartella di pagamento con la quale, a seguito di controlloautomatizzato ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 delladichiarazione mod. Unico 2002, erano state iscritte a ruolo, per il 2001, sommedovute a titolo di Irpeg, Iva, ritenute, oltre interessi e sanzioni; 2) la societàaveva presentato all’Ufficio istanza di sgravio della suddetta cartellarappresentando di avere erroneamente compilato la dichiarazione, riportando alquadro VH del modello Iva 2002 gli stessi dati dell’anno precedente; 3) l’Ufficioaveva rigettato l’istanza di sgravio della cartella rilevando che la parte, al fine direttificare il quadro VH, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativanei termini; 4) avverso il provvedimento di diniego della domanda di sgravio, lasocietà aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diTaranto deducendo la impugnabilità del diniego di autotutela, l’eccesso di potere,il mancato riconoscimento del principio di emendabilità, l’infondatezza dellapretesa tributaria, la violazione del principio di neutralità dell’Iva e dell’art. 10della legge n. 212/2000; 5) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrateeccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso in quanto propostoavverso un atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma1, del d.lgs. n. 546/92; nel merito, la legittimità della iscrizione a ruolo peromesso versamento; 6) con sentenza n. 267/07/2010, la CTP di Taranto avevaaccolto il ricorso ritenendo ammissibile l’impugnativa del provvedimento didiniego di autotutela e, nel merito, accertato, a seguito di perizia contabile, uncredito Iva in capo alla società, per il 2001, pari a euro 7.394,11 (e, dunque,l’errore commesso da quest’ultima nella compilazione del quadro VH Mod. Un.Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/20262002); 7) avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate avevaproposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia,sezione staccata di Taranto, deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione deldiniego di autotutela; peraltro, evidenziando che, nella specie, l’iscrizione a ruoloera scaturita da errore della stessa contribuente e non dell’Ufficio; 8) avevacontrodedotto la società chiedendo la conferma della sentenza di prime cure; 9)con sentenza n. 7/28/2017, depositata in data 9 gennaio 2017, la CTR dellaPuglia, sezione staccata di Taranto, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleentrate.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) ilricorso avverso il provvedimento di diniego di autotutela era ammissibile nonessendo tassativo l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92;2)nel merito - premesso che avverso il rifiuto di ritirare in autotutela un attoimpositivo divenuto definitivo non era esperibile una autonoma tutelagiurisdizionale sia per la discrezionalità propria dell’attività di autotutela che perl’inammissibilità di una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormaidivenuto definitivo (è richiamata SU n. 2870/2009) per cui poteva proporsil’impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto enon per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Cass. n. 25524/2014)- doveva essere confermato il provvedimento di diniego della domanda diautotutela in quanto, oltre ad attenere l’esercizio di quest’ultima alladiscrezionalità dell’Amministrazione, era inammissibile un nuovo sindacatogiurisdizionale sulla cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione;3. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.324 c.p.c., 36,49,50 e 51,comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTRNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026rilevato l’inammissibilità dell’appello per formazione del giudicato interno avendoData pubblicazione 27/07/2026l’Agenzia impugnato soltanto una delle due rationes decidendi della sentenza diprimo grado; in particolare- a fronte della sentenza della CTP che aveva accoltoil ricorso ritenendo impugnabile il provvedimento di diniego di autotutela ex art.19 del d.lgs. n. 546/92 (prima ratio decidendi) e, nel merito, emerso, sulla basedi una perizia contabile, un credito Iva, per il 2001, in capo alla società pari aeuro 7.394,11 (seconda ratio decidendi)- l’Agenzia avrebbe aggredito soltantola prima ratio relativa all’impugnabilità del diniego di autotutela e non anchel’altra ratio relativa all’inesistenza del debito Iva (involgente un accertamento infatto) con conseguente formazione del giudicato interno senza che il giudice diappello dichiarasse l’inammissibilità dell’appello sotto tale profilo.1.1.Il motivo è infondato.1.2.E’ orientamento di questa Corte quello secondo cui «Il giudicato interno siforma solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questioneavente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisionedel tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione,ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando siautile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso»(Cass.,30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 17 settembre 2008, n. 23747; Cass.,23 agosto 2007, n. 17935) e che «In tema di appello, la mancata impugnazionedi una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo allaformazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili comecapi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass., 15 dicembre 2021,n. 40276; Cass., 18 settembre 2017, n. 21566).1.3.Orbene, nel caso di specie - a fronte: 1) della sentenza di primo grado nellaquale la CTP aveva, in primo luogo, superato positivamente la questionepregiudiziale della impugnabilità ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, delNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/2026provvedimento di diniego di sgravio in autotutela (prima ratio) e, nel merito,ritenuto fondato il ricorso essendo emerso, in base alla espletata consulenzatecnica, un credito Iva, per il 2001, pari a euro 7.394,11 in capo alla societàcontribuente (seconda ratio); 2) dell’atto di appello (all. 17 al ricorso) con ilquale l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la non impugnabilità ex art. 19 cit.del provvedimento di diniego di autotutela in quanto tale nonché la nonimpugnabilità di quest’ultimo per contestare, in sostanza, la fondatezza dellapretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento (divenuta definitiva permancata impugnazione) essendo l’iscrizione a ruolo scaturita da un assuntoerrore della stessa contribuente e non avendo quest’ultima rettificato ladichiarazione [OSCURATO:PERSONA]. 2002 con la presentazione di una dichiarazione integrativa– la CTR non è incorsa nella denunciata violazione del giudicato internonell’accogliere il gravame dell’Amministrazione, avendo quest’ultima aggreditonell’atto di appello anche il capo della CTP relativo alla asserita inesistenza di undebito tributario (anzi dell’esistenza di un credito d’imposta) nel dedurre insostanza la non impugnabilità, attraverso il diniego dello sgravio, del merito dellacartella divenuta definitiva.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 24 Cost.,112 e 132, comma 4, c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92, 118 disp. att. c.p.c. peravere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia con una “motivazione contraddittoria”,da un lato, ritenendo ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniegoin autotutela, e, dall’altro, affermando che l’impugnazione era limitata “ai motivipropri dell’atto di diniego e non per impugnare surrettiziamente il merito dell’attodivenuto definitivo”; in particolare, la CTR, pur ritenendo impugnabile l’atto didiniego di sgravio della cartella, avrebbe, contraddittoriamente, sostanzialmentereso la impugnazione medesima tamquam non esset affermando che “ilsindacato sull’autotutela tributaria non aveva l’obiettivo di tutelare ilcontribuente da una imposizione ingiusta bensì di rendere l’attivitàdell’amministrazione finanziaria conforme alla legge”.2.1.Il motivo è infondato.Numero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/20262.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoData pubblicazione 27/07/2026affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta lanullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormenteprecisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda“percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllosull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U,3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E’ stato pureaffermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disaminalogica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logicocompiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosiritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez.3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023; Sez. 5, Ordinanza n. 24005 del 2024).2.3. Nella sentenza impugnata, la CTR, con una motivazione non contraddittoriaed esente da vizi logici-giuridici, dopo avere superato positivamente la questionesull’ammissibilità, ex art. 19 comma 1, del d.P.R. n. 633/72, dell’impugnazionedel provvedimento di diniego in autotutela, ha ritenuto, in sostanza,l’inammissibilità dei motivi di ricorso della contribuente, riproposti nell’atto dicontrodeduzioni in appello (afferenti all’assunta violazione del principio diemendabilità della dichiarazione, del principio di neutralità dell’Iva, dell’art. 10della legge n. 212/2000; all’infondatezza della pretesa tributaria) in quantofinalizzati non già a far valere eventuali profili di illegittimità dell’impugnatodiniego di sgravio in autotutela ma surrettiziamente a contestare la fondatezzaNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026Data pubblicazione 27/07/2026della pretesa tributaria ormai cristallizzata nella cartella divenuta definitiva permancata impugnazione (“ premesso che il sindacato sull’autotutela tributaria nonha l’obiettivo di tutelare il contribuente da una imposizione ingiusta bensì direndere l’attività dell’amministrazione finanziaria conforme alla legge…laCommissione conferma il provvedimento di diniego della domanda di autotutelasia perché l’esercizio dell’autotutela stessa attiene alla discrezionalitàdell’amministrazione sia perché è inammissibile un nuovo sindacatogiurisdizionale sull’atto di accertamento divenuto definitivo”).3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciaresui motivi di ricorso con i quali la società, nell’impugnare il provvedimento didiniego dello sgravio della cartella in questione, aveva denunciato la violazionedel principio di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, quello di neutralitàdell’Iva, della tutela dell’affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuentee Amministrazione finanziaria.3.1. In disparte l’indistinto richiamo in rubrica degli artt. 112 e 132 c.p.c., ilmotivo – con il quale si denuncia un’omessa pronuncia- è infondato.Invero, nella sentenza impugnata, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenziaritenendo sostanzialmente inammissibili i motivi di ricorso della contribuente-riproposti nelle controdeduzioni in sede di gravame (afferenti alla violazione delprincipio di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi nonché a quelli dineutralità dell’Iva, della tutela dell’affidamento e buona fede nei rapporti tracontribuente e Amministrazione finanziaria) in quanto lungi dal concretare profilidi assunta illegittimità dell’impugnato diniego di sgravio della cartella eranofinalizzati surrettiziamente a contestare il merito della pretesa tributariadivenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella medesima. Ciò,peraltro, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondocui, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnatodiniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto eventuali profilidi illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non laNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/2026fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebitaData pubblicazione 27/07/2026sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibilecontroversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n.7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5,16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2022,n.7318;Cass.,Sez. 5, n. 37332 del 2022;Cass. 5, n. 8596del 2023; sez. 5, n. 25659 del 04/09/2023 ; Cass., sez.5, n. 2437 del 2024; v.Sez. 5, n. 161 del 03/01/2024; Cass. n. 12315 del 2026); in particolare, si èprecisato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniegodell’annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, ma neilimiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie osopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accoltal'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente il qualecontesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo"(Cass. sez. 5, n. 7318 del 2022).4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quali eranole perizie contabili (redatta dal CTU nominato dal giudice di prime cure nonchéquella redatta dal consulente di parte) dalle quali era emersa l’inesistenza di undebito Iva in capo alla società (ma semmai l’esistenza di un credito Iva).Peraltro, trattavasi di fatti non contestati neanche dalla stessa Agenzia delleentrate.4.1. Il motivo si profila inammissibile.4.2. Il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. nella I. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamenteomesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituisconofatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobreNumero registro generale 18058/2017Numero sezionale 5535/2026Numero di raccolta generale 24080/20262018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); invero, l’apprezzamentoData pubblicazione 27/07/2026giuridico del giudice, dissonante rispetto alle aspettative e prospettazioni dellaparte, non può assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo(Cass. sez. 2, n. 29923 del 2023).4.3. Peraltro, il motivo non è attinente al decisum avendo, nella sentenzaimpugnata, la CTR ritenuto sostanzialmente inammissibile (tra l’altro) il motivodi ricorso della contribuente - riproposto in sede di appello - afferente allaassunta infondatezza della pretesa tributaria (anche alla luce delle risultanzedella prodotta perizia giurata e della CTU disposta dal giudice di primo grado)essendo surrettiziamente finalizzato, attraverso l’impugnazione del diniego diautotutela, alla contestazione del merito della pretesa impositiva di cui allacartella divenuta definitiva per mancata impugnazione.5.In conclusione, il ricorso va rigettato.6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24080/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris