CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10515-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - intimata - 1 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10515/2016 avverso la sentenza n. 1348/2015 della CORTE Numero sezionale 1263/2022 Numero di raccolta generale 16418/2022 D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il Data pubblicazione 20/05/2022 28/10/2015 R.G.N. 164/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] che, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro a termine, con mansioni di infermiere, con la resistente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il pagamento delle differenze retributive ancora insolute - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato il datore al pagamento dell’ importo di € 1877,26 relativo alla sola retribuzione di maggio 2010 - condannava l’Azienda al pagamento della complessiva somma di € 2.815,88 a titolo di retribuzione per il mese di maggio 2010 e per il periodo dal 1.8.2010 al 14.9.2010, oltre interessi, rivalutazione e poste contributive. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, verificato che il contratto a termine era proseguito fino alla data del 14.9.2010 e che in relazione all’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 14.9.2010 l’Azienda non aveva offerto prova del pagamento della retribuzione ordinaria (ma solo delle indennità accessorie, per lavoro notturno, festivo, etc.), condannava l’Azienda medesima al pagamento della retribuzione anche in relazione a detto periodo.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10515/2016 Rigettava, invece, confermando in parte qua la sentenza di Numero sezionale 1263/2022 primo grado, la domanda di condanna al “pagamento di ogni Numero di raccolta generale 16418/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 altra spettanza per il lavoro pregresso”. A tal riguardo, sottolineava il giudice di appello, solo in appello il lavoratore, affidandosi ad una perizia contabile nemmeno trascritta nell’atto di impugnazione, aveva precisato gli importi dovuti a titolo di stipendio base e quelli per le indennità accessorie. Evidenziava come l’allegazione compiuta nel ricorso introduttivo del giudizio ed innanzi trascritta della richiesta di pagamento di spettanze ulteriori connesse al rapporto di lavoro, senza alcun’altra specificazione della causa petendi, se non l’indicazione della somma complessiva di € 3.858,00 pretesa, era generica ed impediva l’accoglimento, quanto a detto aspetto, della domanda. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Restava intimata l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con l’unico mezzo proposto si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione e la palese erroneità del mancato ricorso, da parte del giudice di appello, sia alla CTU che all’ordine di esibizione dei documenti in possesso dell’Azienda sollecitata dal lavoratore ex art. 210 c.p.c., mezzi istruttori che ben avrebbero potuto provare la spettanza delle ulteriori somme pretese a titolo retributivo. 2. La censura è infondata, in quanto non si confronta con la ratio della decisione, che ha rigettato la domanda sul punto non per difetto di prova, bensì per difetto – a monte – di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10515/2016 tempestiva allegazione, che si sarebbe dovuta formulare in Numero sezionale 1263/2022 maniera specifica sin dall’atto introduttivo di lite ex art. Numero di raccolta generale 16418/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 414 c.p.c. Inoltre, la sentenza oggi impugnata rileva che le tardive allegazioni non sono state trascritte nemmeno nell’atto di appello, ma solo nell’allegata consulenza di parte. 2.1. In altre parole, parte ricorrente confonde due piani che vanno tenuti distinti: quello della specifica e tempestiva individuazione della causa petendi e della deduzione della domanda in modo specifico, tale da poter essere oggetto di comprensione e valutazione da parte dell’organo giudicante, e quello probatorio, ovvero della ammissione ed assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti o adottabili dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori, poteri che non possono esercitarsi al fine di provare la (in)fondatezza di domande tardivamente e/o genericamente formulate. Nel caso di specie, mancando l’indicazione della causa petendi delle ulteriori pretese retributive, correttamente il giudice di merito non ha fatto ricorso alla consulenza tecnica o agli invocati poteri officiosi. 2.2. Il motivo di ricorso, quindi, lamentando carenze motivazionali e mancato ricorso alle conoscenze tecniche di un ausiliare e ai poteri istruttori d’ufficio, non si confronta con la - corretta - ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale un deficit di allegazioni non può essere surrogato da istanze di carattere meramente istruttorio. 3. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. 4. Nulla per le spese, essendo rimasta l’azienda intimata. 5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10515/2016 rigetta il ricorso. Numero sezionale 1263/2022 Numero di raccolta generale 16418/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del Data pubblicazione 20/05/2022 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e