CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 26561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2023 secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 2, 4 legge n. 895/1967, accertati il 01/09/2022, per avere compiuto atti idonei ad uccidere [OSCURATO:PERSONA], esplodendo contro di lui una raffica di colpi con un'arma da guerra detenuta e portata illegalmente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge della sentenza, per essere stata la pena pecuniaria ridotta nella misura massima prevista per la scelta del rito, mentre per la pena detentiva tale riduzione è stata calcolata in misura inferiore, con conseguente applicazione di una pena illegale quanto all'ammontare della multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». E di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio relativo al calcolo della riduzione per il rito, calcolo peraltro conforme alla volontà espressa dalle parti, illustrata in un atto redatto dallo stesso difensore, quale procuratore speciale del Vairo, e su cui il pubblico ministero ha sottoscritto il proprio consenso. La censura prospettata, secondo cui la pena applicata sarebbe illegale, è infatti manifestamente infondata: secondo i consolidati principi della Corte di cassazione, è pena illegale solo «quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali» (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326; Ses. 2, n.12991 del 19/02, 2013, Rv. 255197). Nel presente caso, invece, la pena applicata rispetta, per specie e quantità, il limite edittale del reato principale e del reato satellite, avendo le parti scelto di aggiungere alla pena detentiva anche la pena pecuniaria stabilita per quest'ultimo delitto. La diversa riduzione, per la scelta del rito, delle pene delle due diverse specie non è illegale, dovendo essere calcolata non in misura fissa, ma «fino a un terzo». Deve perciò applicarsi il principio, secondo cui «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale». (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915). In ogni caso, poi, «In tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 277892) 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 20