CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19455-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19455/2020 contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2948/2022Numero di raccolta generale 11219/2022 O.M.T [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] SPA ha proposto revocatoria ordinaria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] SRL, e lo ha fatto quale concessionaria dei crediti fiscali che il Fisco aveva maturato nei confronti della OMT- Officina meccanica torinese- per oneri tributari maturati nel corso di diversi anni. La revocatoria ha avuto ad oggetto la cessione di un immobile, adibito ad opificio, che la società OMT ha ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA], mediante, dapprima un contratto preliminare di compravendita, e poi mediante contratto definitivo, entrambi atti di disposizione che la società di riscossione ha ritenuto essere finalizzati a sottrarre il bene alla soddisfazione del creditore. 2.-Il Tribunale di Nicosia ha accolto l'azione revocatoria, riconoscendo tra l'altro l'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. 3.-Questa decisione è stata tuttavia riformata dalla Corte di Appello di Caltanissetta che, al contrario, ha escluso che l'acquirente potesse avere conoscenza dello stato di insolvenza dell'alienante, poiché il credito era sorto successivamente alla stipula del contratto preliminare e che quindi l’alienazione, avvenuta con il contratto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19455/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2948/2022 definitivo, doveva intendersi come atto di adempimento del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11219/2022Data pubblicazione 06/04/2022 precedente impegno contrattuale. 4.- La società di riscossione ricorre con tre motivi che la società [OSCURATO:PERSONA], costituitasi con controricorso, giudica infondati. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2727, 2697 e 2901 del codice civile nonché degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile: la censura è rivolta a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'acquirente potesse avere conoscenza della situazione di insolvenza, o meglio della esistenza del debito che gravava sull'alienante. Secondo la ricorrente, la decisione di appello ha errato nel ritenere che occorresse la effettiva conoscenza e nel non ritenere invece sufficiente la mera conoscibilità, ed ha, di conseguenza, errato nell’ imporre all’attore la prova della conoscenza effettiva oltre che nell'aver escluso che la prova della conoscibilità potesse aversi per presunzioni. Il motivo è inammissibile. A ben vedere, non coglie esattamente la ratio della decisione impugnata che non afferma affatto che il terzo acquirente debba avere conoscenza effettiva della situazione dell'alienante, o delle sue intenzioni, ma, al contrario, ritiene sufficiente ai fini della revocatoria che l'acquirente possa avere contezza dell'esistenza dei debiti usando l'ordinaria diligenza, come chiaramente affermato a pagina 7 della motivazione. Soprattutto è da escludere che la decisione impugnata abbia ritenuto necessario provare la conoscibilità attraverso prove dirette anziché presunzioni, in quanto, al contrario, è la stessa sentenza impugnata a far uso di presunzioni, vale a dire ad escludere che il terzo fosse consapevole, proprio sulla base di una serie di elementi presuntivi dettagliatamente elencati nella motivazione, con la conseguenza F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19455/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2948/2022 che deve escludersi che la sentenza impugnata possa avere preteso [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11219/2022Data pubblicazione 06/04/2022 la prova diretta della consapevolezza del terzo. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2727, 2697 e 2901 del codice civile nonché 115 e 116 del codice di procedura civile, e rimprovera alla sentenza impugnata di aver escluso che il terzo acquirente potesse essere consapevole della situazione debitoria dell'alienante sulla base di una serie di elementi che invece indicherebbero il contrario, e che non sarebbero stati adeguatamente valorizzati dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile. Si tratta infatti della richiesta di una nuova e diversa valutazione di quegli elementi al fine di ribaltare il giudizio dato dal giudice di merito circa, per l'appunto, la conoscenza da parte del terzo acquirente della situazione debitoria dell’ alienante. Va comunque segnalato che tra questi elementi v’è la circostanza che le cartelle esattoriali erano state notificate dopo la stipula del contratto preliminare e che quindi, secondo la Corte di merito, lo stesso alienante debitore della società qui ricorrente non era in grado di sapere quali fossero i suoi debiti nei confronti dell'erario. Questa tesi è contestata dalla ricorrente, in questo secondo motivo, con un argomento inammissibile: infatti la ricorrente sostiene di aver depositato tutta la documentazione necessaria a dimostrare che, ancora prima della stipula del preliminare, i crediti erano stati notificati all'alienante, che di conseguenza doveva averne necessaria conoscenza : su questo aspetto però la Corte d'appello osserva come quella documentazione depositata in primo grado non è stata nuovamente depositata in appello, dove il fascicolo di parte, una volta ritirato, non è stato poi depositato, come risulta a pagina 8 della motivazione. 7.-Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante, e in particolare, contesta alla decisione impugnata di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19455/2020 avere omesso una accurata valutazione di tutti gli elementi emersi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2948/2022Numero di raccolta generale 11219/2022 nel corso del giudizio. Data pubblicazione 06/04/2022 Il motivo è inammissibile. Intanto non è specificato quale sia il fatto omesso, cosi che il motivo difetta totalmente di specificità, ma soprattutto non può essere denunciata, nei termini di omesso esame di un fatto controverso rilevante, l'erronea valutazione del quadro probatorio, che è cosa diversa ovviamente dal fatto di trascurare un fatto decisivo, e che comunque di suo non è censurabile in Cassazione se non per difetto assoluto di motivazione. 8.-Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 17 marzo 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a