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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05721/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17058/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n.56; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda per l’[OSCURATO:PERSONA] n.2 [OSCURATO:PERSONA],già anche Azienda per i [OSCURATO:PERSONA] n.2 Isontina), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, e elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni n.268; - controricorrente– avverso la sentenza n. 543/202o della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 10/12/2020;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,22 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17058/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n.56; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda per l’[OSCURATO:PERSONA] n.2 [OSCURATO:PERSONA],già anche Azienda per i [OSCURATO:PERSONA] n.2 Isontina), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, e elettivamente domiciliatapresso lo studio del secondo in Roma, Via degli Scipioni n.268; - controricorrente– avverso la sentenza n. 543/202o della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 10/12/2020;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 febbraio 20
Decreto Cassazione n. 05721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris