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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 08900/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "D‘il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] igrha concluso chiedendo -el laz.{ rbt„-te,t_Va‹.."-, tq l.k_k_e_LJLt-c.e (-` il difensore z 'v-3~ )3 U [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Biella ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 20 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 595 cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'entità della pena irrogata, indicata come congrua e insuscettibile di ridimensionamento dal Tribunale ma in modo apodittico e, comunque, senza giustificazione, trattandosi di misura superiore di oltre il triplo rispetto al minimo edittale (euro 103,00 di multa). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, in relazione alla mancata motivazione circa quanto dedotto, con l'atto di appello, sul rapporto tra l'imputato e il compagno attuale della persona offesa, nonché in ordine al requisito della comunicazione in presenza di più persone mancante nella specie, posto che sarebbe stata la stessa parte civile a portare a conoscenza di terzi sms destinati a restare nella sfera di conoscenza soltanto delle parti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che il primo motivo non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata che non riporta, quale motivo di appello, quello sulla dosimetria della pena e l'assoluta genericità del secondo motivo di ricorso.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per remissione di querela, allegando remissione di querela presentata a mezzo di procuratore speciale, accettata dall'imputato di persona.

3.2. Sono pervenute, per l'odierna udienza, conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, con le quali si chiede, stante l'intervenuta remissione di querela medio tempore, l'improcedibilità dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata per essere intervenuta remissione di querela.Come emerge dagli atti depositati, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in data 4 novembre 2020, ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, nel procedimento n. 843/2012, per il quale pende il presente giudizio, presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribuale di Biella, remissione cui ha fatto seguito, contestualmente, formale accettazione da parte dell'imputato presente.

Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art.340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per il reato indicato. 2.State l'intervenuta estinzione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, l'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio. 2.1.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C selice Ibiell o ne Oh e I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "D‘il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] igrha concluso chiedendo -el laz.{ rbt„-te,t_Va‹.."-, tq l.k_k_e_LJLt-c.e (-` il difensore z 'v-3~ )3 U [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Biella ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 20 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 595 cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'entità della pena irrogata, indicata come congrua e insuscettibile di ridimensionamento dal Tribunale ma in modo apodittico e, comunque, senza giustificazione, trattandosi di misura superiore di oltre il triplo rispetto al minimo edittale (euro 103,00 di multa). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, in relazione alla mancata motivazione circa quanto dedotto, con l'atto di appello, sul rapporto tra l'imputato e il compagno attuale della persona offesa, nonché in ordine al requisito della comunicazione in presenza di più persone mancante nella specie, posto che sarebbe stata la stessa parte civile a portare a conoscenza di terzi sms destinati a restare nella sfera di conoscenza soltanto delle parti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che il primo motivo non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata che non riporta, quale motivo di appello, quello sulla dosimetria della pena e l'assoluta genericità del secondo motivo di ricorso. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], per la precedente udienza del 14 dicembre 2020, ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per remissione di querela, allegando remissione di querela presentata a mezzo di procuratore speciale, accettata dall'imputato di persona. 3.2. Sono pervenute, per l'odierna udienza, conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, con le quali si chiede, stante l'intervenuta remissione di querela medio tempore, l'improcedibilità dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata per essere intervenuta remissione di querela.Come emerge dagli atti depositati, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in data 4 novembre 2020, ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, nel procedimento n. 843/2012, per il quale pende il presente giudizio, presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribuale di Biella, remissione cui ha fatto seguito, contestualmente, formale accettazione da parte dell'imputato presente. Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art.340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per il reato indicato. 2.State l'intervenuta estinzione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna, l'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio. 2.1.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C selice Ibiell o ne Oh e I [OSCURATO:PERSONA]
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