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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31299/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 aprile 1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sedici sentenze enucleate nei termini risultanti dalle originarie istanze.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e la conseguente inosservanza di norme penali sostanziale e processuale ex art. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.2.1.

Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare che il [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di commissione dei delitti accertati con i sedici titoli esecutivi fosse vittima di estorsione, elemento posto a corredo dell'istanza, ovvero che un precedente Giudice dell'esecuzione si era già positivamente espresso in ordine a tredici dei sedici titoli in esecuzione.

5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

6. Il difensore, con memoria, ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017 Cc., Rv. 270074 - 01).

Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle 2abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali, ha in effetti omesso del tutto di prendere in esame, fosse anche al fine di escluderne la consistenza o la rilevanza rispetto alla decisione da assumere, le ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone nella ordinanza emessa in data 19 febbraio 2021 in relazione ai reati analoghi sia per natura che per coincidenza spazio-temporale (v. ordinanza richiamata allegata all'istanza).

Ha omesso, inoltre, il Giudice dell'esecuzione di valutare la circostanza fattuale di essere stato il [OSCURATO:PERSONA] vittima a sua volta di estorsione (v. reati di cui ai capi b), c), d) ed e) della sentenza allegata all'istanza) e l'incidenza che tale circostanza abbia assunto nella commissione dei reati accertati.

L'ordinanza impugnata, viziata nella parte a tanto corrispondente, deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice - in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo esame.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 aprile 1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sedici sentenze enucleate nei termini risultanti dalle originarie istanze. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e la conseguente inosservanza di norme penali sostanziale e processuale ex art. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.2.1. Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare che il [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di commissione dei delitti accertati con i sedici titoli esecutivi fosse vittima di estorsione, elemento posto a corredo dell'istanza, ovvero che un precedente Giudice dell'esecuzione si era già positivamente espresso in ordine a tredici dei sedici titoli in esecuzione. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 6. Il difensore, con memoria, ha replicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 Cc., Rv. 270074 - 01). Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle 2abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali, ha in effetti omesso del tutto di prendere in esame, fosse anche al fine di escluderne la consistenza o la rilevanza rispetto alla decisione da assumere, le ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pordenone nella ordinanza emessa in data 19 febbraio 2021 in relazione ai reati analoghi sia per natura che per coincidenza spazio-temporale (v. ordinanza richiamata allegata all'istanza). Ha omesso, inoltre, il Giudice dell'esecuzione di valutare la circostanza fattuale di essere stato il [OSCURATO:PERSONA] vittima a sua volta di estorsione (v. reati di cui ai capi b), c), d) ed e) della sentenza allegata all'istanza) e l'incidenza che tale circostanza abbia assunto nella commissione dei reati accertati. L'ordinanza impugnata, viziata nella parte a tanto corrispondente, deve essere dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice - in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) - per nuovo esame. P.Q.M
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