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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 18341/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6710 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania, in persona del Rettore in carica, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione R.G. 6710/2020 Cron.

Rep.

C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza n. 1954/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Catania e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione mediche in anni accademici a decorrere dal 1981 e fino al 1985 –chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata retribuzione prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ovvero al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda osservando che sulla stessa vi era un precedente giudicato di rigetto costituito dalla sentenza n. 622 del 2010 della Corte d’appello di Catania.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10 settembre 2019, ha accolto il gravame e ha riconosciuto il diritto dei medici appellanti alla giusta remunerazione e ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle seguenti somme: in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 23.778,53; in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 17.064,59; in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 17.064; in favore delle dottoresse Rizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 26.855, 76 ciascuna, con interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e regolazione delle spese.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il giudicato richiamato dal Tribunale riguardava la medesima domanda proposta dagli appellanti nei confronti del solo Ministero dell’istruzione e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, che erano stati convenuti nel giudizio precedente.

Poiché, però, in quella sede nessuna domanda era stata proposta contro la Presidenza del Consiglio, nei confronti di questa il giudicato non sussisteva.

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda proposta dai medici appellanti fosse fondata e che, assumendo come parametro per la liquidazione la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, a ciascuno degli appellanti doveva essere riconosciuta quella somma, senza rivalutazione monetaria.

Poiché, poi, era stata confermata l’esistenza del giudicato in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], l’appello incidentale della stessa, nel quale era stato chiesto che fosse dichiarata la prescrizione del diritto degli appellanti, non doveva essere esaminato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato ad un solo motivo, limitatamente alle posizioni dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Catania con controricorso.

I medici interessati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 117 Cost., in riferimento alle posizioni dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente.

Ne consegue che la domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere rigettata, poiché entrambi avevano cominciato a frequentare i rispettivi corsi di specializzazione in data antecedente il 1° gennaio 1982.

2. Osserva la Corte, preliminarmente, che è preclusa in questa sede ogni possibilità di verifica sull’effettiva portata del giudicato di cui alla precedente sentenza n. 622 del 2010 indicata dalla Corte d’appello.

Ed invero ogni valutazione riguardo a tale questione e circa il modo in cui la Corte di merito l’ha apprezzata è preclusa dal fatto che la parte ricorrente non ha mosso alcuna censura in ordine all’accertamento preliminare compiuto da quel la Corte (di cui alle pp. 5-6 della sentenza); il che comporta che la questione risulta ormai coperta dal giudicato interno conseguente all’acquiescenza della parte ricorrente (art. 329 cod. proc. civ.) alla decisione della Corte territoriale.

3. Ciò premesso, nel merito il ricorso non è fondato.

Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione inparola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.

Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983.

La sentenza impugnata ha avuto anche cura, nel conteggio delle spettanze, di calcolarle a partire dal 1° gennaio 1983, il che è corretto.

Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine all’entità delle somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l’Avvocatura dello Stato ad affermare che per i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza e dei reiterati interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio dovrebbe stimare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione nel rapporto con la resistente, se il ricorso dovesse ritenersi contro di essa rivolto.

Senonché, così non è, in quanto il ricorso non solo è stato proposto nei suoi confronti con notificazione formalmente effettuata agli effetti dell’art. 332 cod. proc. civ., ma inoltre l’unico motivo proposto non concerne la posizione della resistente.

Quest’ultima, pera ltro, ha chiesto il favore delle spese non avvertendo la natura della sua posizione e, dunque, il Collegio reputa che le ragioni indicate giustifichino la compensazione.

Non si fa luogo al pagamento del doppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6710 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Catania, in persona del Rettore in carica, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione R.G. 6710/2020 Cron. Rep. C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza n. 1954/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Catania e – assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione mediche in anni accademici a decorrere dal 1981 e fino al 1985 –chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, dell’adeguata retribuzione prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ovvero al risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda osservando che sulla stessa vi era un precedente giudicato di rigetto costituito dalla sentenza n. 622 del 2010 della Corte d’appello di Catania. 2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10 settembre 2019, ha accolto il gravame e ha riconosciuto il diritto dei medici appellanti alla giusta remunerazione e ha condannato la sola Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle seguenti somme: in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 23.778,53; in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 17.064,59; in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA], euro 17.064; in favore delle dottoresse Rizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 26.855, 76 ciascuna, con interessi dalla data di introduzione del giudizio di primo grado e regolazione delle spese. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il giudicato richiamato dal Tribunale riguardava la medesima domanda proposta dagli appellanti nei confronti del solo Ministero dell’istruzione e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, che erano stati convenuti nel giudizio precedente. Poiché, però, in quella sede nessuna domanda era stata proposta contro la Presidenza del Consiglio, nei confronti di questa il giudicato non sussisteva. Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda proposta dai medici appellanti fosse fondata e che, assumendo come parametro per la liquidazione la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, a ciascuno degli appellanti doveva essere riconosciuta quella somma, senza rivalutazione monetaria. Poiché, poi, era stata confermata l’esistenza del giudicato in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], l’appello incidentale della stessa, nel quale era stato chiesto che fosse dichiarata la prescrizione del diritto degli appellanti, non doveva essere esaminato. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con atto affidato ad un solo motivo, limitatamente alle posizioni dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] degli studi di Catania con controricorso. I medici interessati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 1218 cod. civ. e dell’art. 117 Cost., in riferimento alle posizioni dei soli dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento delle citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere rigettata, poiché entrambi avevano cominciato a frequentare i rispettivi corsi di specializzazione in data antecedente il 1° gennaio 1982. 2. Osserva la Corte, preliminarmente, che è preclusa in questa sede ogni possibilità di verifica sull’effettiva portata del giudicato di cui alla precedente sentenza n. 622 del 2010 indicata dalla Corte d’appello. Ed invero ogni valutazione riguardo a tale questione e circa il modo in cui la Corte di merito l’ha apprezzata è preclusa dal fatto che la parte ricorrente non ha mosso alcuna censura in ordine all’accertamento preliminare compiuto da quel la Corte (di cui alle pp. 5-6 della sentenza); il che comporta che la questione risulta ormai coperta dal giudicato interno conseguente all’acquiescenza della parte ricorrente (art. 329 cod. proc. civ.) alla decisione della Corte territoriale. 3. Ciò premesso, nel merito il ricorso non è fondato. Com’è noto, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione inparola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. Ne consegue che la decisione della Corte d’appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso della specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura, nel conteggio delle spettanze, di calcolarle a partire dal 1° gennaio 1983, il che è corretto. Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine all’entità delle somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l’Avvocatura dello Stato ad affermare che per i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza e dei reiterati interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle Sezioni Unite di questa Corte, il Collegio dovrebbe stimare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione nel rapporto con la resistente, se il ricorso dovesse ritenersi contro di essa rivolto. Senonché, così non è, in quanto il ricorso non solo è stato proposto nei suoi confronti con notificazione formalmente effettuata agli effetti dell’art. 332 cod. proc. civ., ma inoltre l’unico motivo proposto non concerne la posizione della resistente. Quest’ultima, pera ltro, ha chiesto il favore delle spese non avvertendo la natura della sua posizione e, dunque, il Collegio reputa che le ragioni indicate giustifichino la compensazione. Non si fa luogo al pagamento del doppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica. P.Q.M. La Corte rigetta il ricor
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