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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15692/2026

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NZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0211950 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ex art. 666 cod.proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati -per i reati di cui agli artt. 44 64, 65, 71, 72, 95 d.P.R.. 6 giugno 2001 n. 380- con sentenza del Tribunale diAgrigento, in composizione monocratica, del 13 luglio 2022, irrevocabile il 27 giugno 2024, alla pena, sospesa, di mesi due di arresto ed euro 10000 di ammenda ciascuno; sentenza con cui il Tribunale aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo, subordinando altresì la sospensione alla demolizione del manufatto abusivo, consistente nel corpo aggiunto posto al piano terra, entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. erronea interpretazione degli artt. 163 e 165 cod.pen., e 31 e 34 d.P.R. 380/2001.

La difesa dei ricorrenti, premesso che: i ricorrenti avevano richiesto ed ottenuto dal Comune di Comitini titolo abilitativo edilizio per l'ampliamento di un preesistente manufatto oggetto di sanatoria (n.2481 del 2 maggio 2002); che, in corso d'opera, avevano realizzato una volumetria maggiore di quella assentita mercè l'edificazione sotto il profilo strutturale di un vano unico, con travi e strutture portanti uniche; che, conseguentemente, ciò avrebbe concretizzato una difformità solo parziale rispetto al titolo abilitativo (e non una struttura completamente autonoma o realizzata ex novo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale); che, ancora, i ricorrenti avevano presentato il 23 maggio 2025 al Comune di Comitini istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, procedimento ancora pendente; assume -che ricorrerebbe una ipotesi di impossibilità sopravvenuta, assoluta ed incolpevole, a dare esecuzione all'ordine di demolizione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporre la revoca dell'ordine di demolizione, in quanto ineseguibile; -che avrebbe errato il Tribunale a non ritenere provata l'esistenza di cause ostative alla disposta demolizione e l'impossibilità del mantenimento dell'opera abusiva ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. a) cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163 e 165 cod.pen., e 34 d.P.R. 380/2001, per avere il giudice • dell'esecuzione fatto esercizio di una potestà riservata alla pubblica amministrazione quando, invece che esaminare ed accertare quanto dedotto dai ricorrenti supportato da adeguata relazione tecnica, ha affermato che non è ammissibile la richiesta di fiscalizzazione, ritenendo l'abuso in variazione totale rispetto al titolo. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta interdipendenza, sono inammissibili.

21. Col provvedimento impugnato il Tribunale -preliminarmente rilevato che i ricorrenti non avevano provveduto alla demolizione ordinata entro i novanti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, obbligo imposto anche ai fini del consolidarsi del beneficio della sospensione condizionale loro concessa, e dato atto di aver disposto ed acquisito le dichiarazioni del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale il quale aveva riferito che, su precedente corpo di fabbrica, già oggetto di sanatoria, i ricorrenti avevano eseguito un ampliamento totalmente abusivo-disattendo la tesi difensiva giustificata dalla postulata interconnessione strutturale tra opere assentite ed opere abusive e dalla conseguentemente allegata circostanza che la esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe comportato pregiudizio alla porzione dell'immobile regolarmente realizzato, pregiudizio in tesi comprovato dalla relazione tecnica di parte depositata a supporto della richiesta di fiscalizzazione dell'abuso inoltrata dai ricorrenti al Comune di Comitini, ha ritenuto di respingere l'istanza rilevato che: a) non è possibile procedere alla fiscalizzazione dell'illecito, atteso che si versa in un caso di totale difformità/assenza di qualsiasi titolo edilizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 (la sentenza impugnata attesta l'esecuzione, in zona sismica, dell'ampliamento di un corpo di fabbrica oggetto di precedente sanatoria, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione ex art. 94 d.P.R. 381/2001), e, che, pertanto, del tutto inconferente risulta l'intera tesi difensiva fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile di loro proprietà; b) l'esame del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale ha chiarito l'assenza di presentazione di istanza di condono o di sanatoria dell'abuso successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e concluso che, poiché l'ordine di demolizione conteneva l'avviso che la mancata esecuzione avrebbe comportato l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, in assenza di intervenuta esecuzione, l'abuso va demolito; c) comunque l'opera risulta insuscettibile di sanatoria postuma, ex art. 14 L.R.

Sicilia n.16/2016, poiché il requisito della cd. doppia conformità deve ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica; d) ancora, che dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune per essere spirato il termine concesso con l'ordinanza di demolizione, qualora gli organi comunali non abbiano deliberato il mantenimento del manufatto per prevalenti interessi pubblici, «il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha, ormai, come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese 'del responsabile dell'abuso».

32. Si osserva, innanzi tutto, che è orientamento costante di questa Corte quello secondo cui ove risulti accertata l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune per essere spirato il termine concesso con l'ordinanza di demolizione, «[...]qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso» -così Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019 Cc. (dep. 25/02/2020) Rv. 278090 - 01-.

2.1. L'acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune risulta, nella specie, acclarata, in fatto, con l'accertamento di merito, irrevocabile, sicché non - residua in capo ai ricorrenti interesse alcuno alla revoca dell'ordine di demolizione sì come richiesta.

2.2. E, in difetto di interesse, il ricorso è, già per tale ragione, inammissibile.

3. Manifestamente infondate risultano, in ogni caso, le censure svolte coi ricorsi.

3.1. Il manufatto oggetto della sentenza di merito è stato realizzato non solo in assenza di titolo edilizio, ma, anche, benché in zona sismica, in assenza della autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 d.P.R. 380/2001 (al cui rilascio è vocato un procedimento -nella specie mai attivato- del tutto autonomo e prodromico rispetto a quello finalizzato al rilascio del permesso di costruire).

Su tale accertamento, coperto da giudicato, non è dato in questa sede più d iscetta re.

3.2. La tesi difensiva della consistenza del manufatto asseritamente realizzato in ampliamento, in corso d'opera, della volumetria assentita, e, dunque, in difformità solo parziale rispetto al titolo esistente, piuttosto che integrante, come invece accertato irrevocabilmente, una struttura completamente autonoma o realizzata ex novo, è inammissibile in questa sede per la ragione appena esposta dell'esistenza, al proposito, del giudicato.

3.3. Al cospetto di una realtà siffatta la decisione impugnata è stata correttamente adottata non potendosi discutere della cd.

"fiscalizzazione" dell'abuso (asseritamente richiesta con istanza del 2025 dai ricorrenti).

Intende infatti il Collegio ribadire il dictum di Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269624-01, successivamente reiteratamente riaffermato (da ultimo da Sez. 3, n. 42313/2023), secondo cui «[I]n tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd.

"fiscalizzazione" 4di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche)».

3.4. Nella specie il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna impone di ritenere -come già argomentato- non più revocabile in dubbio la circostanza che il manufatto per cui è stata pronunciata la sentenza, consistente, si ribadisce, in un ampliamento di precedente corpo di fabbrica (già oggetto di precedente sanatoria e) realizzato in zona sismica, sia totalmente abusivo; in tal senso non solo l'accertamento compiuto nel giudizio di merito, ma anche la conferma mercè le dichiarazioni rese, innanzi al giudice dell'esecuzione, dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] tecnico del Comune, all'uopo sentito.

3.5. Tanto comporta che correttamente il Tribunale, nell'esercizio dei poteri devolutigli, ha respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione a causa dell'insussistenza dei requisiti per procedere con la cd.

"fiscalizzazione" dell'abuso, ex art. 34 d.P.R. 380/2001, applicabile, come noto, solo per il caso di «interventi e [le] opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire», unica ipotesi -si ribadisce nella specie non ricorrente- in cui sarebbe rilevante l'evenienza della impossibilità della demolizione -parziale- senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

Si precisa, infatti, che l'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».

Questa disposizione è inserita in un articolo rubricato «Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire», ed in un contesto di disciplina in cui è reiteratamente indicato come presupposto di tale procedura, denominata di "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio, l'essere state le opere realizzate «in parziale difformità» (cfr. commi 1, 2-bis e 2-ter).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto «del tutto inconferente» l'intera tesi difensiva fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile di loro proprietà, attesa la ineluttabile inapplicabilità della procedura ex art. 34, comma 2. d.P.R. 380/2001 (che, comunque, non equivale 5ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito né autorizza il completamento delle opere realizzate ; così, tra le tante, Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291-01, e Sez. 3, n. 19538 del 22/04/2010, Alborino, Rv. 247187-01).

3.6. Né v'è ragione di disquisire di eventuale sanabilità dell'abuso .

3.6.1. Il giudice dell'esecuzione, nel disattendere l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, ha dato atto di avere accertato, in udienza, dal tecnico comunale, che non era pendente alcuna istanza di condono o di sanatoria.

La decisione presa dal giudice dell'esecuzione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non rientrando tra i compiti del giudice dell'esecuzione, una volta accertata la mancata presentazione di istanze di sanatoria, quello di svolgere d'ufficio ulteriori accertamenti tecnici al fine di valutare, in ogni caso, la sanabilità delle opere abusive e l'eventuale pregiudizio statico di opere non abusive strutturalmente connesse.

3.6.2. E' vero, infatti, che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253).

Tuttavia, è stato anche ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che incombe su colui che intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, l'onere di fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a carico del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (Sez. 1, n. 2564 del 07/05/1998, Gobbi, Rv. 210788, fattispecie nella quale, in sede di incidente di esecuzione avverso ordine di carcerazione, il condannato aveva dedotto l'apparente passaggio in giudicato della sentenza di condanna per essere stata omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione per la discussione del ricorso: nell'enunciare il principio sopra indicato, la S.C. ha ritenuto che spetti all'interessato fornire la prova dei fatti posti a base della sua domanda, e non al giudice l'onere di acquisirla d'ufficio; Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli, Rv. 282692, fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per non aver il ricorrente allegato alcun documento che dimostrasse l'effettivo deposito della domanda di condono edilizio; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44048 del 26/09/2024, Zoccali, non mass.).

Tale interpretazione è coerente con un sistema che tenda ad evitare istanze puramente dilatorie, cosicché sarebbe stato onere del ricorrente verificare la sanabilità delle opere e la possibilità di un positivo esito di una istanza 6presentata a tal fine in sede amministrativa oppure fornire quelle specifiche allegazioni che concretamente segnalino un possibile pregiudizio statico di opere legittime, per poi sostenere ritualmente l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione avanzata in sede di esecuzione penale, così soddisfacendo l'onere di allegazione che incombe sulla parte in materia di esecuzione penale.

3.6.3. Deve aggiungersi in proposito che l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato, che abbia realizzato l'abuso sull'iniziale manufatto o, comunque, tollerato la realizzazione delle opere (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474).

3.6.4. In ogni caso, va anche rimarcato che, nella fattispecie, il titolo esecutivo in esecuzione era stato emesso sulla base del reato edilizio contestato, nonché sulla base delle violazioni antisismiche e paesaggistiche, violazioni queste ultime che, se persistenti, ridondano negativamente sulla possibilità di ottenere la sanatoria prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Infatti, secondo l'affermazione costante di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 3 del 20/03/2024, Baiocco; Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422), in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sanatoria si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dal medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso (Sez. 3, n. 11254 del 20/10/2017, dep. 2018, Franchino, Rv. 272546).

Il permesso di costruire in sanatoria comporta, infatti, come s'è detto, l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato 7cementizio: «In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio» (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275966; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792).

Ecco perché, coerentemente, è stato anche affermato che il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 01; Sez. 3, n. 29179 del 05/07/2023, Carceo; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, Erbasecca).

3.7. L'intervento edilizio è stato realizzato omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile competente.

Di conseguenza, la tesi difensiva, fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile è del tutto inconferente, perché fondata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del citato art. 34, nella specie inapplicabile per le ragioni indicate.

4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/0211950 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ex art. 666 cod.proc.pen., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati -per i reati di cui agli artt. 44 64, 65, 71, 72, 95 d.P.R.. 6 giugno 2001 n. 380- con sentenza del Tribunale diAgrigento, in composizione monocratica, del 13 luglio 2022, irrevocabile il 27 giugno 2024, alla pena, sospesa, di mesi due di arresto ed euro 10000 di ammenda ciascuno; sentenza con cui il Tribunale aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo, subordinando altresì la sospensione alla demolizione del manufatto abusivo, consistente nel corpo aggiunto posto al piano terra, entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. erronea interpretazione degli artt. 163 e 165 cod.pen., e 31 e 34 d.P.R. 380/2001. La difesa dei ricorrenti, premesso che: i ricorrenti avevano richiesto ed ottenuto dal Comune di Comitini titolo abilitativo edilizio per l'ampliamento di un preesistente manufatto oggetto di sanatoria (n.2481 del 2 maggio 2002); che, in corso d'opera, avevano realizzato una volumetria maggiore di quella assentita mercè l'edificazione sotto il profilo strutturale di un vano unico, con travi e strutture portanti uniche; che, conseguentemente, ciò avrebbe concretizzato una difformità solo parziale rispetto al titolo abilitativo (e non una struttura completamente autonoma o realizzata ex novo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale); che, ancora, i ricorrenti avevano presentato il 23 maggio 2025 al Comune di Comitini istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, procedimento ancora pendente; assume -che ricorrerebbe una ipotesi di impossibilità sopravvenuta, assoluta ed incolpevole, a dare esecuzione all'ordine di demolizione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto disporre la revoca dell'ordine di demolizione, in quanto ineseguibile; -che avrebbe errato il Tribunale a non ritenere provata l'esistenza di cause ostative alla disposta demolizione e l'impossibilità del mantenimento dell'opera abusiva ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. a) cod.proc.pen., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 163 e 165 cod.pen., e 34 d.P.R. 380/2001, per avere il giudice • dell'esecuzione fatto esercizio di una potestà riservata alla pubblica amministrazione quando, invece che esaminare ed accertare quanto dedotto dai ricorrenti supportato da adeguata relazione tecnica, ha affermato che non è ammissibile la richiesta di fiscalizzazione, ritenendo l'abuso in variazione totale rispetto al titolo. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta interdipendenza, sono inammissibili. 21. Col provvedimento impugnato il Tribunale -preliminarmente rilevato che i ricorrenti non avevano provveduto alla demolizione ordinata entro i novanti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, obbligo imposto anche ai fini del consolidarsi del beneficio della sospensione condizionale loro concessa, e dato atto di aver disposto ed acquisito le dichiarazioni del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale il quale aveva riferito che, su precedente corpo di fabbrica, già oggetto di sanatoria, i ricorrenti avevano eseguito un ampliamento totalmente abusivo-disattendo la tesi difensiva giustificata dalla postulata interconnessione strutturale tra opere assentite ed opere abusive e dalla conseguentemente allegata circostanza che la esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe comportato pregiudizio alla porzione dell'immobile regolarmente realizzato, pregiudizio in tesi comprovato dalla relazione tecnica di parte depositata a supporto della richiesta di fiscalizzazione dell'abuso inoltrata dai ricorrenti al Comune di Comitini, ha ritenuto di respingere l'istanza rilevato che: a) non è possibile procedere alla fiscalizzazione dell'illecito, atteso che si versa in un caso di totale difformità/assenza di qualsiasi titolo edilizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 (la sentenza impugnata attesta l'esecuzione, in zona sismica, dell'ampliamento di un corpo di fabbrica oggetto di precedente sanatoria, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione ex art. 94 d.P.R. 381/2001), e, che, pertanto, del tutto inconferente risulta l'intera tesi difensiva fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile di loro proprietà; b) l'esame del Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale ha chiarito l'assenza di presentazione di istanza di condono o di sanatoria dell'abuso successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e concluso che, poiché l'ordine di demolizione conteneva l'avviso che la mancata esecuzione avrebbe comportato l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, in assenza di intervenuta esecuzione, l'abuso va demolito; c) comunque l'opera risulta insuscettibile di sanatoria postuma, ex art. 14 L.R. Sicilia n.16/2016, poiché il requisito della cd. doppia conformità deve ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica; d) ancora, che dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune per essere spirato il termine concesso con l'ordinanza di demolizione, qualora gli organi comunali non abbiano deliberato il mantenimento del manufatto per prevalenti interessi pubblici, «il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha, ormai, come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese 'del responsabile dell'abuso». 32. Si osserva, innanzi tutto, che è orientamento costante di questa Corte quello secondo cui ove risulti accertata l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune per essere spirato il termine concesso con l'ordinanza di demolizione, «[...]qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso» -così Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019 Cc. (dep. 25/02/2020) Rv. 278090 - 01-. 2.1. L'acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune risulta, nella specie, acclarata, in fatto, con l'accertamento di merito, irrevocabile, sicché non - residua in capo ai ricorrenti interesse alcuno alla revoca dell'ordine di demolizione sì come richiesta. 2.2. E, in difetto di interesse, il ricorso è, già per tale ragione, inammissibile. 3. Manifestamente infondate risultano, in ogni caso, le censure svolte coi ricorsi. 3.1. Il manufatto oggetto della sentenza di merito è stato realizzato non solo in assenza di titolo edilizio, ma, anche, benché in zona sismica, in assenza della autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 d.P.R. 380/2001 (al cui rilascio è vocato un procedimento -nella specie mai attivato- del tutto autonomo e prodromico rispetto a quello finalizzato al rilascio del permesso di costruire). Su tale accertamento, coperto da giudicato, non è dato in questa sede più d iscetta re. 3.2. La tesi difensiva della consistenza del manufatto asseritamente realizzato in ampliamento, in corso d'opera, della volumetria assentita, e, dunque, in difformità solo parziale rispetto al titolo esistente, piuttosto che integrante, come invece accertato irrevocabilmente, una struttura completamente autonoma o realizzata ex novo, è inammissibile in questa sede per la ragione appena esposta dell'esistenza, al proposito, del giudicato. 3.3. Al cospetto di una realtà siffatta la decisione impugnata è stata correttamente adottata non potendosi discutere della cd. "fiscalizzazione" dell'abuso (asseritamente richiesta con istanza del 2025 dai ricorrenti). Intende infatti il Collegio ribadire il dictum di Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269624-01, successivamente reiteratamente riaffermato (da ultimo da Sez. 3, n. 42313/2023), secondo cui «[I]n tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" 4di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche)». 3.4. Nella specie il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna impone di ritenere -come già argomentato- non più revocabile in dubbio la circostanza che il manufatto per cui è stata pronunciata la sentenza, consistente, si ribadisce, in un ampliamento di precedente corpo di fabbrica (già oggetto di precedente sanatoria e) realizzato in zona sismica, sia totalmente abusivo; in tal senso non solo l'accertamento compiuto nel giudizio di merito, ma anche la conferma mercè le dichiarazioni rese, innanzi al giudice dell'esecuzione, dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] tecnico del Comune, all'uopo sentito. 3.5. Tanto comporta che correttamente il Tribunale, nell'esercizio dei poteri devolutigli, ha respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione a causa dell'insussistenza dei requisiti per procedere con la cd. "fiscalizzazione" dell'abuso, ex art. 34 d.P.R. 380/2001, applicabile, come noto, solo per il caso di «interventi e [le] opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire», unica ipotesi -si ribadisce nella specie non ricorrente- in cui sarebbe rilevante l'evenienza della impossibilità della demolizione -parziale- senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Si precisa, infatti, che l'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, recita: «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale». Questa disposizione è inserita in un articolo rubricato «Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire», ed in un contesto di disciplina in cui è reiteratamente indicato come presupposto di tale procedura, denominata di "fiscalizzazione" dell'illecito edilizio, l'essere state le opere realizzate «in parziale difformità» (cfr. commi 1, 2-bis e 2-ter). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto «del tutto inconferente» l'intera tesi difensiva fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile di loro proprietà, attesa la ineluttabile inapplicabilità della procedura ex art. 34, comma 2. d.P.R. 380/2001 (che, comunque, non equivale 5ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito né autorizza il completamento delle opere realizzate ; così, tra le tante, Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291-01, e Sez. 3, n. 19538 del 22/04/2010, Alborino, Rv. 247187-01). 3.6. Né v'è ragione di disquisire di eventuale sanabilità dell'abuso . 3.6.1. Il giudice dell'esecuzione, nel disattendere l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, ha dato atto di avere accertato, in udienza, dal tecnico comunale, che non era pendente alcuna istanza di condono o di sanatoria. La decisione presa dal giudice dell'esecuzione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non rientrando tra i compiti del giudice dell'esecuzione, una volta accertata la mancata presentazione di istanze di sanatoria, quello di svolgere d'ufficio ulteriori accertamenti tecnici al fine di valutare, in ogni caso, la sanabilità delle opere abusive e l'eventuale pregiudizio statico di opere non abusive strutturalmente connesse. 3.6.2. E' vero, infatti, che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tuttavia, è stato anche ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che incombe su colui che intende avvalersi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, l'onere di fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non potendosi, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a carico del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (Sez. 1, n. 2564 del 07/05/1998, Gobbi, Rv. 210788, fattispecie nella quale, in sede di incidente di esecuzione avverso ordine di carcerazione, il condannato aveva dedotto l'apparente passaggio in giudicato della sentenza di condanna per essere stata omessa la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di cassazione per la discussione del ricorso: nell'enunciare il principio sopra indicato, la S.C. ha ritenuto che spetti all'interessato fornire la prova dei fatti posti a base della sua domanda, e non al giudice l'onere di acquisirla d'ufficio; Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli, Rv. 282692, fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per non aver il ricorrente allegato alcun documento che dimostrasse l'effettivo deposito della domanda di condono edilizio; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44048 del 26/09/2024, Zoccali, non mass.). Tale interpretazione è coerente con un sistema che tenda ad evitare istanze puramente dilatorie, cosicché sarebbe stato onere del ricorrente verificare la sanabilità delle opere e la possibilità di un positivo esito di una istanza 6presentata a tal fine in sede amministrativa oppure fornire quelle specifiche allegazioni che concretamente segnalino un possibile pregiudizio statico di opere legittime, per poi sostenere ritualmente l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione avanzata in sede di esecuzione penale, così soddisfacendo l'onere di allegazione che incombe sulla parte in materia di esecuzione penale. 3.6.3. Deve aggiungersi in proposito che l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato, che abbia realizzato l'abuso sull'iniziale manufatto o, comunque, tollerato la realizzazione delle opere (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474). 3.6.4. In ogni caso, va anche rimarcato che, nella fattispecie, il titolo esecutivo in esecuzione era stato emesso sulla base del reato edilizio contestato, nonché sulla base delle violazioni antisismiche e paesaggistiche, violazioni queste ultime che, se persistenti, ridondano negativamente sulla possibilità di ottenere la sanatoria prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Infatti, secondo l'affermazione costante di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 3 del 20/03/2024, Baiocco; Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422), in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058). Tuttavia, ai sensi dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la sanatoria si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dal medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso (Sez. 3, n. 11254 del 20/10/2017, dep. 2018, Franchino, Rv. 272546). Il permesso di costruire in sanatoria comporta, infatti, come s'è detto, l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato 7cementizio: «In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio» (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275966; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792). Ecco perché, coerentemente, è stato anche affermato che il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 01; Sez. 3, n. 29179 del 05/07/2023, Carceo; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024, Erbasecca). 3.7. L'intervento edilizio è stato realizzato omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile competente. Di conseguenza, la tesi difensiva, fondata sull'impossibilità tecnica e materiale di dare esecuzione all'ordine demolitorio senza pregiudizio o pericolo per la stabilità delle porzioni legittime dell'immobile è del tutto inconferente, perché fondata sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del citato art. 34, nella specie inapplicabile per le ragioni indicate. 4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15692/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris