CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 06229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN * [OSCURATO:PERSONA] A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE *Composta dagli * * MagistratiOggetto* del* D * Presidente * matrimonio *titolare dell assegno didel trattamento di finerapporto – * o* * * * Presidente di Sezione meno della quotacorrispondente del c.d.* * * Consigliere incentivo all esodo* * Consigliere * 13793/2020** * Consigliere** DI * Consigliere * 05/12/2023* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 13793 2020 proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma * * *II 154 presso lo studio dell avvocato * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * ricorrente principalecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via *46 presso lo studio dell avvocato * * che lo rappresenta e* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 1* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024difende unitamente agli avvocati * * * e * ** controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 4725/2019 della CORTE D APPELLO di MILANOdepositata il 28/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/12/2023 dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso per il rigetto del ricorso principale el assorbimento del ricorso incidentaleuditi gli avvocati * * * * * per delega orale e* *1. ― Con citazione notificata il 26 gennaio 2015 * * haconvenuto innanzi al Tribunale di Milano * * hadomandato che questi fosse condannato a corrisponderle la quota dispettanza di quanto da lui percepito in ragione della cessazione delrapporto di lavoro con * Italia [OSCURATO:SOCIETA]. giusta l art. 12 bis l. n. 898del 1970. Ha esposto che essa attrice e il predetto * si eranouniti in matrimonio il 25 settembre 1996 che in data 28 aprile 2009 ilTribunale di Milano aveva pronunciato sentenza non definitiva didivorzio passata in giudicato che era stata successivamente resa dallostesso Tribunale pronuncia avente ad oggetto il riconoscimentodell assegno di cui all art. 5 comma 6 l. cit. che tale decisione erastata parzialmente riformata dalla Corte di appello milanese consentenza del 27 dicembre 2012 passata in giudicato che conquest ultima pronuncia era stato previsto in favore della medesima* un assegno di divorzio di euro 9.000 00 mensili che ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 2* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024nell anno 2008 dopo l introduzione del giudizio di divorzio avevapercepito da * Italia indennità correlate alla cessazione del suorapporto di lavoro con la società che si era protratto dal 2001 al 2007che in particolare l ex coniuge aveva conseguito a titolo di «indennitàdi fine rapporto indennità equipollenti altre indennità e prestazioni informa di capitale» la somma lorda di euro 10.215.630 58 che a titolodi trattamento di fine rapporto era stato erogato l importo di euro300.630 58 e a titolo di incentivo all esodo la somma di euro9.915.000 00 che sull importo netto complessivo di euro5.919.030 87 spettava all attrice la quota del 40% pari ad euro2.364.012 40.* resistenza del convenuto il Tribunale di Milano hariconosciuto spettare all attrice la complessiva somma di euro67.558 46 tale importo è stato liquidato tenendo conto della quota dicompetenza del solo trattamento di fine rapporto conseguito da* e della somma di euro 6.957 83 che * * dovevacorrispondere all ex marito somma che è stata quindi detrattadall ammontare riconosciuto alla predetta .2. ― La sentenza è stata impugnata dai due contendenti.La Corte di appello di Milano con pronuncia del 28 novembre2019 ha respinto entrambe le impugnazioni l una quella principalediretta al riconoscimento del diritto di * * alla quota del 40%dell incentivo all esodo l altra quella incidentale volta a vedereescluso il diritto accertato dal Giudice di primo grado sulla pari quotadel trattamento di fine rapporto. La Corte di merito esprimendodissenso rispetto all arresto della giurisprudenza di legittimità marcatoda * 12 luglio 2016 n. 14171 ha ritenuto doversi escludere chel incentivo all esodo rientrasse nell indennità di fine rapporto di cuiall art. 12 bis cit. ha precisato che diversamente opinando si sarebbefinito con l «attribuire all ex coniuge una quota di retribuzioni futurenon accumulate durante il matrimonio non collegate quindi alla durata* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 3* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024del matrimonio secondo la previsione letterale della norma» sopracitata e ciò in aperto contrasto con le finalità di questa. Quantoall appello incidentale ha rilevato che nel determinarsi la quota deltrattamento di fine rapporto a carico dell ex coniuge debitoredell assegno divorzile doveva aversi riguardo agli anni di durataeffettiva del matrimonio e non della sola convivenza coniugale postoche con l art. 12 bis l. n. 898/1970 il legislatore aveva inteso offrire«assistenza al coniuge separato riconosciuto giudizialmente oconsensualmente più debole e quindi meritevole anche dopo lacessazione della convivenza tra i coniugi di contributo al propriomantenimento».3. ― La pronuncia della Corte milanese è stata oggetto di unricorso per cassazione di * * fondato su due motivi. ** ha resistito con controricorso e ha spiegato una impugnazioneincidentale basata su di un unico mezzo di censura.4. ― Con ordinanza n. 12014 del 6 maggio 2023 la Prima Sezionedi questa Corte ha rimesso gli atti del procedimento al * Presidenteaffinché questi valutasse se ricorressero le condizioni per la rimessionedel giudizio alle Sezioni Unite ciò in ragione dell esistenza di pronuncecontrastanti sul tema della spettanza della quota sull incentivoall esodo.5. ― * udienza pubblica avanti alle Sezioni Unite della Corteper la data odierna sono state depositate memorie.Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell art. 12 bis l. n. 898/1970 «anche in combinato disposto con gliartt. 2 e 29 della * La ricorrente lamenta che la Corte diappello si sia discostata dalla pronuncia di questa Corte n. 14171 del12 luglio 2016 e che lo stesso Giudice distrettuale abbia fornitoun interpretazione dell art. 12 bis cit. gravemente limitativa tale da* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 4* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024escluderne l applicabilità a una indennità di fine rapporto avente naturaretributiva quale è l incentivo all esodo. Si rileva che la citata normadeve ritenersi riferita a ogni indennità di natura retributiva comunquericollegabile all apporto fattuale indiretto del coniuge percettoredell assegno divorzile e derivante dalla risoluzione del rapporto dilavoro svolto in costanza di matrimonio. In tal senso ― si deduce ―andrebbe accolta una nozione ampia di indennità di fine rapporto taleda ricomprendere tutti i trattamenti sia da lavoro subordinato che dalavoro parasubordinato configurabili quali quota differita dellaretribuzione corrisposta al momento della cessazione del rapporto dilavoro.* secondo mezzo di censura si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970 in combinato disposto congli artt. 17 e 19 t.u.i.r. d.P.R. n. 917/1986 . La parte istante ponel accento sulla seguente circostanza il testo unico delle imposte suiredditi riserva la medesima disciplina al trattamento di fine rapporto eall incentivo all esodo assoggettando entrambi a tassazione separata.Si deduce che ciò costituirebbe frutto di una precisa scelta dellegislatore il quale avrebbe inteso così valorizzare la medesimafunzione assolta dalle due indennità. Si rileva in proposito che la ratiodella tassazione separata sia da rinvenire in motivi di imparzialità edequità avendo essa ad oggetto redditi percepiti una tantum chederivano almeno solitamente da un processo di maturazionepluriennale.* ricorso incidentale condizionato si oppone la violazione e falsaapplicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970. * dedotto che laprevisione di cui alla citata norma non riguarderebbe l ipotesi in cui ilrapporto di lavoro sia iniziato nel corso della separazione di fatto deiconiugi. Si rileva che la norma in questione mira a valorizzare lasolidarietà tra i consorti nel corso del matrimonio e a compensare ilcontributo personale ed economico dato da un coniuge alla formazione* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 5* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024del patrimonio dell altro in conseguenza la Corte di appello avrebbedovuto reputare dirimente la circostanza per cui * * avevamancato di fornire nel periodo indicato alcun apporto economico aldetto patrimonio che anzi aveva «depauperato».2. ― I due motivi del ricorso principale possono esaminarsicongiuntamente in quanto connessi.3. ― E anzitutto necessario dar conto di una precisazioneformulata da * * nel suo controricorso l essere cioèintervenuta in sede di modifica delle condizioni di divorzio la revocadell assegno cui lo stesso era tenuto nei confronti di * *La circostanza non è rilevante ai presenti fini. Il ricorso principalepone la questione dell assimilabilità dell indennità di incentivo all esododi cui ha beneficiato * al trattamento di fine rapporto ai finidell applicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970. * pure si ritenesseche la nominata indennità sia soggetta alla richiamata disciplinanormativa andrebbe considerato che la revoca dell assegno di divorzioopera ex nunc e non può dunque incidere sul pregresso positivoaccertamento del diritto all assegno su cui è caduto il giudicato rebussic stantibus e sul correlato diritto alla quota del trattamento di finerapporto * 19 febbraio 2021 n. 4499 cfr. pure * 9 marzo2022 n. 7733 * 8 agosto 2022 n. 24403 in conseguenza ladetta evenienza non potrebbe nemmeno vanificare il diritto alla quotadell indennità di incentivo all esodo che al detto trattamento fosseequiparabile.4. ― Tanto premesso occorre prendere le mosse dall art. 12 bisl. n. 898 del 1970 aggiunto dall art. 16 comma 1 della l. n. 74/1987il quale prescrive al primo comma che il coniuge nei cui confronti siastata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio ha diritto se non passato a nuove nozze e inquanto sia titolare di assegno ai sensi dell art. 5 ad una percentualedell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge all atto della* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 6* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024cessazione del rapporto di lavoro anche se l indennità viene a maturaredopo la sentenza il secondo comma dello stesso articolo precisa poiche tale percentuale è pari al quaranta per cento dell indennità totaleriferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.La questione su cui vertono i due mezzi di censura della ricorrenteprincipale si inscrive nel tema più ampio della delimitazione dellafattispecie normativa di cui al cit. art. 12 bis con particolare riguardoa quanto ne costituisce oggetto e cioè l indennità di fine rapportoerogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell assegno didivorzio indennità che è riconosciuta all altro coniuge nella misurasopra indicata.* concreta possibilità di far rientrare nella detta indennità ilcosiddetto incentivo all esodo ― e cioè quella prestazione cui in base aun intercorso accordo negoziale è tenuto il datore di lavoro a frontedella disponibilità manifestata dal lavoratore di addivenire alloscioglimento anticipato del rapporto di prestazione d opera ―l ordinanza interlocutoria dà conto di un arresto della Sesta Sezione diquesta Corte * 12 luglio 2016 n. 14171 che nel dare rispostapositiva al quesito valorizza la circostanza per cui le somme corrispostea tale titolo non avrebbero natura liberale né eccezionale costituendopiuttosto reddito di lavoro dipendente e ciò proprio in quantopredeterminate al fine di sollecitare e remunerare mediante una verae propria controprestazione consistente nel consenso del lavoratorealla risoluzione anticipata del rapporto . A tale decisione che traeispirazione da quanto ripetutamente affermato dalla * Sezione diquesta Corte con riguardo al trattamento fiscale dell incentivo all esodol ordinanza interlocutoria contrappone una non recente pronuncia dellaPrima Sezione secondo cui l indennità di cui è menzione nell art. 12 bisriguarda unicamente quell indennità comunque denominata chematurando alla cessazione del rapporto di lavoro è determinata inproporzione della durata del rapporto medesimo e dell entità della* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 7* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024retribuzione corrisposta al lavoratore connotazione ― questa ― nonpresente nell incentivo all anticipato collocamento in quiescenza *17 aprile 1997 n. 3294 .5. ― La modalità di calcolo del trattamento di fine rapportointrodotta dal testo novellato dell art. 2120 c.c. ex art. 1 l. n.297/1982 la quale è basata non più sull ultima retribuzione delprestatore ma sui compensi a questo tempo per tempo erogati eperiodicamente rivalutati consente di affermare che il trattamento inquestione costituisce un compenso oramai ancorato allo sviluppoeconomico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamento di finerapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzionedifferita qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità dianzianità ― come quella di prestazione previdenziale o di premio difedeltà ― hanno perduto ogni attualità la stessa giurisprudenza dilegittimità è ferma oggi nell annettere al trattamento di fine rapportocarattere retributivo e sinallagmatico e nel definire appunto lo stessocome istituto di retribuzione differita per tutte * 8 gennaio 2016n. 164 * 14 maggio 2013 n. 11479 .In dottrina si è sottolineato come proprio questa connotazioneesclusivamente retributiva del trattamento di fine rapporto possa averindotto il legislatore all introduzione della disciplina dell art. 12 bis. Ineffetti una volta che si individui nel trattamento di fine rapporto unaretribuzione del prestatore d opera che matura nel corso dell esecuzionedel contratto lavoro ― ma che diviene esigibile solo alla cessazione diquesto ― riesce difficile giustificare la mancata attribuzione di unaquota di tale retribuzione al coniuge che abbia diritto all assegno didivorzio.Il fondamento del diritto in questione è del resto lo stesso chesu cui poggia il riconoscimento dell assegno divorzile l attribuzionepatrimoniale risponde cioè alle medesime finalità assistenziale eperequativo compensativa cui obbedisce secondo il noto arresto di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 8* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024queste Sezioni Unite * * U. 11 luglio 2018 n. 18287 l assegnoin questione. Secondo la detta pronuncia «la funzione assistenzialedell assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativocompensativo che discende direttamente dalla declinazionecostituzionale del principio di solidarietà e che conduce alriconoscimento di un contributo che partendo dalla comparazione dellecondizioni economico patrimoniali dei due coniugi deve tener contonon soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economicatale da garantire l autosufficienza secondo un parametro astratto main concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate inconsiderazione della durata del matrimonio e dell età del richiedente»in presenza di una condizione di squilibrio economico patrimoniale daricondurre al sacrificio di aspettative professionali e reddituali basatesull assunzione di un ruolo all interno della famiglia e dal conseguentecontribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quellodell altro coniuge «occorre tenere conto di questa caratteristica dellavita familiare nella valutazione dell inadeguatezza dei mezzi edell incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragionioggettive» sent. cit. in motivazione par. 10 .* i lavori parlamentari della l. n. 74/1987 attestano ilconcorrere nella misura contemplata dall art. 12 bis l. n. 898 del 1970di una dimensione solidaristica del tutto coerente con le richiamatefinalità assistenziale e perequativo compensativa dell erogazione. Silegge infatti nella relazione della Commissione giustizia cheassicurare al coniuge titolare dell assegno di mantenimento unapercentuale dell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniugedopo la sentenza di divorzio pare «adeguato al rispetto della solidarietàeconomica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza erispondente alla stessa natura giuridica dell indennità di liquidazione* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 9* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro».Per parte sua la dottrina ha avuto modo di sottolineare comeall istituto di cui all art. 12 bis sia riconducibile un elementoassistenziale specificamente operante nei confronti del consorteeconomicamente più debole e un elemento compensativo ravvisabilenel collegamento tra la partecipazione all indennità di fine rapporto e ilcontributo personale ed economico offerto da ognuno dei coniugi allaformazione del patrimonio di ciascuno e alla formazione del patrimoniodi entrambi. Tale contributo spiegherebbe in particolare l aspettativamaturata nei confronti degli accantonamenti e delle trattenuteobbligatorie operate sulla retribuzione durante il matrimonio esuccessivamente percepite sotto forma di indennità di fine rapportodal coniuge il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare tale essendoil momento in cui il relativo diritto giunge a maturazione .E da aggiungere che la Corte costituzionale chiamata apronunciarsi sulla conformità della norma di cui all art. 12 bis l. n. 898del 1970 alla Carta fondamentale ― nella parte in cui la prima nelfissare l attribuzione dell indennità in una misura percentuale fissa erapportata anche al periodo successivo alla cessazione dellaconvivenza parrebbe generare un ingiustificata parificazione disituazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e delperiodo di separazione ― ha avuto modo di rilevare che la componentecompensativa dell assegno poggi sulla «considerazione della particolarecondizione della donna che deve assumere su di sé oneri rilevanti inordine all assolvimento di compiti di natura domestica e familiare insostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico e del pregiudizioche ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e diaffermazione professionale» cogliendosi in ciò «il riflesso dellecrescenti difficoltà di organizzazione della vita quotidiana e familiaredei problemi connessi agli oneri del doppio lavoro e delladiscriminazione di fatto della donna sul terreno professionale onde una* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 10* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economicheche l altro coniuge trae dall impegno e dalle energie profuse dalla donnanella famiglia» Corte cost. 24 gennaio 1991 n. 24 in motivazionepar. 4 del considerato in diritto .* medesima linea si è attestata la giurisprudenza di questaCorte la quale facendo propri i contributi della dottrina e gli approdidella Corte costituzionale ha avuto modo di osservare come indefinitiva la ratio dell art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 debbaindividuarsi nel «fine di attuare una partecipazione seppureposticipata alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finchéil matrimonio è durato ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugidi un entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e delmatrimonio così soddisfacendo esigenze non solo di naturaassistenziale evidenziate dal richiamo alla spettanza dell assegno didivorzio ma anche di natura compensativa rapportate cioè alcontributo personale ed economico dato dall ex coniuge alla formazionedel patrimonio di ciascuno e di quello comune» così * 30 dicembre2005 n. 28874 in motivazione ove il richiamo a * 17 dicembre2003 n. 19309 .6. ― * funzione compensativa destinata a combinarsinell istituto modellato dall art. 12 bis con quella assistenziale siidentifica con la funzione perequativo compensativa di cui fa appuntoparola in tema di assegno divorzile * * U. 11 luglio 2018 n.18287 espressione ― quest ultima ― rispondente all esigenza dimeglio descrivere l elemento di riequilibrio verso cui è proiettatal attribuzione patrimoniale di portata compensativa la quale nellalogica della richiamata pronuncia è appunto deputata a porre rimedioa quella disparità delle condizioni economico patrimoniali che discendedalle comuni determinazioni assunte dai coniugi nella conduzione dellavita familiare.* ben difficile dissociare le nominate funzioni ―* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 11* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024assistenziale e perequativa compensativa ― dell assegno di divorziodalle funzioni cui deve assolvere la quota dell indennità di cui all art. 12bis.E sufficiente guardare al disegno legislativo questo assegnandosic et simpliciter la quota di indennità al coniuge non passato a nuovenozze che sia già titolare dell assegno di divorzio si basa su di unchiaro presupposto quello per cui le due attribuzioni patrimoniali sonodirette al conseguimento dei medesimi risultati. *l automatismo contemplato dall art. 12 bis non avrebbe ragion d esseree la norma avrebbe previsto un nuovo apprezzamento di merito daparte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dell indennità.Da un diverso angolo prospettico è possibile cogliere un datoulteriore che conferma quanto si è appena osservato. In una situazionesegnata dallo squilibrio determinato dal sacrificio delle ragionevoliaspettative economiche che è alla base del riconoscimento del dirittoall assegno divorzile appare pienamente giustificato tener conto anchedi quella porzione reddituale maturata nel corso del rapporto eaccantonata periodicamente per divenire esigibile al momento dellacessazione dello stesso giacché essa pure integra un incrementoconseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che hasopportato il detto sacrificio. * quella retribuzione differita restassea totale beneficio del soggetto cui è erogata il rischio di unosbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi siriproporrebbe proprio con riguardo all incremento reddituale inquestione il quale è maturato in costanza del matrimonio ed è divenutoesigibile solo dopo lo scioglimento di esso. Ebbene il legislatore ponerimedio a tale inconveniente riconoscendo al consorte che ha dirittoall assegno di divorzio la spettanza di una quota fissa dell indennitàconsistente nella nominata retribuzione differita ed è significativo inproposito che tale quota incida sull indennità totale limitatamente «aglianni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio» al periodo* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 12* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024cioè in cui la retribuzione del soggetto tenuto al pagamentodell assegno ha «concorso» a determinare lo squilibrio postmatrimoniale.* argomento coglie dunque nel segno il rilievo del PubblicoMinistero secondo cui il trattamento di fine rapporto è un indice dellivello reddituale raggiunto dall ex coniuge sicché ove tale livelloreddituale dipenda anche dal sacrificio individuale dell altro coniugenon vi sarebbe ragione di non considerarlo quale fonte di unaprovvidenza a favore di quest ultimo.7. ― Quanto osservato in ordine alla funzione della quotadell indennità si riflette sull individuazione delle attribuzioni patrimonialisuscettibili di essere ricomprese nella fattispecie normativa.Non sfuggirà che l art. 12 bis menziona l indennità di finerapporto onde il diritto riconosciuto non ha un oggetto perfettamentesovrapponibile al trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 c.c..La formulazione della norma riflette la scelta del legislatore di nonriservare la disciplina dell art. 12 bis alla sola ipotesi della percezionedel trattamento di cui al cit. art. 2120. Al contempo il fatto chel indennità in questione sia definita attraverso lo stesso elementopredicativo che connota sul piano lessicale il trattamento di finerapporto lascia intendere che la norma non si riferisca a tutte leprestazioni cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione delcontratto ma solo a quelle che obbediscono alla logica cui risponde iltrattamento di fine rapporto. * al medesimo risultato lacomposita funzione dell attribuzione patrimoniale insieme assistenzialee perequativo compensativa dell indennità stessa rispetto alla finalitàdi porre rimedio a quello sbilanciamento delle situazioni economiche deiconiugi che è stato determinato dalla ripartizione dei ruoli all internodella vita familiare è del tutto coerente uno strumento che operi laridistribuzione di una parte dei redditi maturati nel corso del rapportomatrimoniale come le quote di corrispettivo oggetto di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 13* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024accantonamento divenute esigibili nel momento in cui il contratto dilavoro viene ad estinguersi non anche ogni diversa misura priva dicorrelazione con la pregressa vita coniugale e destinata a beneficiareil lavoratore nel periodo che segue lo scioglimento del vincolo.In tal senso questa Corte ha avuto modo di condividere ilconvincimento dottrinale secondo cui l istituto di cui all art. 12 bis l. n.898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità comunque denominateche maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sonodeterminate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoroe all entità della retribuzione corrisposta qualificandosi come quotadifferita della retribuzione condizionata sospensivamente nellariscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro * 17 dicembre2003 n. 19309 cit. cfr. pure * 11 aprile 2003 n. 5720 secondocui la quota dell indennità di fine rapporto ha per l appunto riguardo aquella parte della retribuzione destinata al sostegno del nucleo durantela convivenza dei coniugi percepita in forma differita . Come chiaritodalla stessa giurisprudenza di legittimità al fine di stabilire se unadeterminata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra leindennità di fine rapporto contemplate dall art. 12 bis cit. non ènemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentementeretributivo della stessa essendo decisivo piuttosto il correlarsidell attribuzione ― fermi ovviamente gli altri presupposti stabiliti dallalegge ― all incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapportodal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell altro * 30 dicembre 2005 n. 28874 cit. con cui si è ritenuto che lanorma più volte citata ricomprenda le indennità di risoluzione delrapporto di agenzia senza che rilevi la circostanza che le stesse sianoparametrate all incremento del monte premi agli incassi e alleprovvigioni e che non abbiano carattere prevalentemente retributivo .8. ― Il criterio sopra indicato opera come spartiacque tra ciò cheil coniuge beneficiario dell assegno di divorzio può pretendere e ciò che* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 14* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024lo stesso non può invece esigere a mente dell art. 12 bis l. n.898/1970.E così sono da ritenere incluse nella richiamata disciplina leindennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che pureconsistono in quote differite della retribuzione suscettibili di esazionedopo l estinzione del rapporto di lavoro cfr. infatti la cit. * 17dicembre 2003 n. 19309 con riguardo all «indennità premio diservizio» erogata in passato dall * e le indennità egualmenteconcepite riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato cfr. la cit. *30 dicembre 2005 n. 28874 .Vi esulano invece le prestazioni private di natura previdenzialee assicurativa come l indennità di cessazione dal servizio corrisposta ainotai * 11 aprile 2003 n. 5720 cit. l indennità da mancatopreavviso per licenziamento in tronco e l indennità percepita a titolo dirisarcimento del danno per illegittimo licenziamento le quali hanno adoggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuromentre l indennità di fine rapporto opera de praeterito rappresentandoparte della retribuzione dovuta al lavoratore così ancora * 17dicembre 2003 n. 19309 cit. in motivazione la sentenza pare evocaresul punto un arresto della giurisprudenza di merito riferita alrisarcimento del danno percepito dal lavoratore per l illegittimolicenziamento .E evidentemente estranea all indicata nozione di indennità di finerapporto anche l indennità di incentivo all esodo. Come è statocondivisibilmente osservato * 17 aprile 1997 n. 3294 cit. inmotivazione tale indennità non opera quale retribuzione differitasicché è da escludere la conseguente necessità di farne partecipe ilconiuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegnodivorzile. In effetti tale indennità non si raccorda ad entità economichematurate nel corso del rapporto di lavoro onde non trova fondamentogiustificativo l apprensione di una quota di essa da parte del coniuge* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 15* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024che ha diritto alla percezione dell assegno di divorzio l esigenza diassicurare in chiave assistenziale e perequativo compensativa unaripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio qui nonricorre proprio in quanto non si è in presenza di proventi accantonatinel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapportolavorativo si è piuttosto al cospetto di un attribuzione patrimonialediscendente da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniugelavoratore per il prestato consenso all anticipato scioglimento delrapporto di lavoro.9. ― In definitiva la spettanza al coniuge divorziato della quotadel 40% dell indennità in questione non ha mai modo di configurarsi.* infatti l accordo avente ad oggetto l incentivo all esodointervenga o sia destinato comunque ad avere effetto nel corso delmatrimonio e prima della proposizione della domanda di divorzio ildiritto alla detta quota andrebbe escluso se pure si equiparassel incentivo stesso all indennità di fine rapporto e ciò in quanto l art. 12bis della l. n. 898 del 1970 nella parte in cui stabilisce in favore delconiuge titolare dell assegno divorzile il diritto ad una quotadell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge «anche sel indennità viene a maturare dopo la sentenza» deve essereinterpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto sel indennità spettante all altro coniuge venga a maturare al momentodella proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio osuccessivamente ad essa * 16 dicembre 2010 n. 25520 * 10novembre 2006 n. 24057 * 8 ottobre 2003 n. 14997 * 7giugno 1999 n. 5553 . * poi il diritto all incentivo all esodo maturidopo la proposizione della domanda giudiziale di divorzio noncompeterà del pari alcunché per tale titolo all avente dirittoall assegno giacché l indennità in questione è destinata ad operare nongià de praeterito con riferimento a compensi già spettanti al lavoratoree non ancora esigibili ma de futuro. In quest ultima ipotesi si potrebbe* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 16* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024dibattere di altro e cioè del rilievo che volta per volta vengaconcretamente ad assumere l indennità erogata nel quadrodell accertamento giudiziale finalizzato a quantificare l assegnodivorzile o ai fini del giudizio revisionale contemplato dall art. 9 comma1 l. n. 898 del 1970. Ma nella presente sede non si impone al riguardoalcun approfondimento dal momento che la detta questione è estraneaal ricorso per cassazione.10. ― A fronte delle considerazioni che precedono non paionopersuasivi i rilievi formulati da * 12 luglio 2016 n. 14171.Tale pronuncia come accennato argomenta dalla natura cheriveste l incentivo all esodo secondo la giurisprudenza tributaria.In base all art. 49 comma 1 t.u.i.r. norma questa che vienequi richiamata ― come le altre di seguito menzionate ― avendoriguardo alla versione applicabile ratione temporis alla fattispecie percui è causa sono redditi di lavoro dipendente «quelli che derivano darapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasiqualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri compreso il lavoroa domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le normedella legislazione sul lavoro».Il primo comma dell art. 51 t.u.i.r. dispone poi che il reddito dilavoro dipendente è costituito «da tutte le somme e i valori in generea qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta anche sotto forma dierogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro».* riguardo alla precedente versione della norma l art. 48t.u.i.r. sostituito dall art. 51 ad opera del d.lgs. n. 344/2003qualificava reddito di lavoro dipendente quello costituito da tutti icompensi in denaro o in natura percepiti «in dipendenza del rapporto dilavoro comprese le somme percepite a titolo di rimborso di speseinerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali» e questaCorte regolatrice aveva precisato fin dal 2000 che le somme erogatedal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 17* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024trattamento di fine rapporto siccome percepite «in dipendenza» delrapporto di lavoro sono soggette ad * tra esse si è ritenutorientrare anche l emolumento costituente incentivo alle dimissionivolontarie * 5 gennaio 2000 n. 51 .D altro canto l art. 17 già art. 16 comma 1 lett. a t.u.i.r.dispone che sono soggetti a tassazione separata il trattamento di finerapporto di cui all art. 2120 c.c. le indennità equipollenti comunquedenominate commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendentee le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenzadella cessazione dei predetti rapporti comprese l indennità dipreavviso». In proposito la Corte di legittimità dopo aver rilevato chele somme corrisposte dal datore di lavoro in aggiunta alle spettanze difine rapporto come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendentecostituiscono reddito di lavoro dipendente essendo predeterminate alfine di remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipatadel rapporto in funzione del ristoro di un lucro cessante ha osservatoche le stesse sono assoggettate alla tassazione separata alla streguadelle «altre indennità e somme» di cui all art. 16 poi art. 17 primocomma lett. a del t.u.i.r. percepite una tantum in dipendenza dellacessazione del rapporto di lavoro * 31 maggio 2013 n. 13777 .* ai fini della individuazione della corretta imposizionel incentivo all esodo ha sicuramente la natura di corrispettivo versato alprestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazioneanticipata del rapporto di lavoro e si risolve in una remunerazioneerogata in dipendenza del rapporto di lavoro ragion per cui le sommea tale titolo corrisposte devono essere assoggettate a tassazione separata al ricorrere dei presupposti convenzionali * 24 agosto2022 n. 25193 sulla stessa linea * 26 febbraio 2019 n. 5545* 24 luglio 2013 n. 17986 * 27 giugno 2007 n. 14821 .* non significa però che l art. 12 bis l. n. 898 del 1970 assimilil incentivo all esodo all indennità di fine rapporto ivi prevista. ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 18* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024indennità corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto diprestazione d opera può essere soggetta a tassazione qualecorrispettivo della rinuncia alla conservazione del posto di lavoro e allostesso tempo non presentare le connotazioni che la norma sopraindicata richiede.In altri termini il regime fiscale dell indennità in parola noninterferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico. *che rileva ai fini dell inapplicabilità della disciplina della misura di cuiall art. 12 bis all incentivo all esodo è che l indennità in questione nonpossa annoverarsi tra quelle che maturano alla data di cessazione delrapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale siaalla durata del rapporto di lavoro che all entità della retribuzionecorrisposta. * a tale dato la disciplina fiscale dell indennitàrappresenta un elemento giuridicamente neutro.11. ― * nell economia di un indagine sul portato dell art.12 bis l. n. 898 del 1970 un indagine diretta a individuare le erogazionirientranti nella fattispecie «indennità di fine rapporto» ivirappresentata l enfatizzazione degli arresti della giurisprudenzatributaria in tema di incentivo all esodo esprime l opzione per unpercorso ermeneutico che non trova giustificazione sul piano deiprincipi. * tale percorso si viene infatti a sottostimarel importanza di un interpretazione che sia orientata a valorizzare inconsonanza con l art. 12 preleggi la lettera e la ratio della norma ― ecioè il significato manifestato dalle parole impiegate dal legislatore el interesse specifico tutelato dalla disposizione di legge ― conferendorilievo assorbente a una disciplina quella fiscale che obbedisce a finidel tutto diversi. L identificazione dell interesse tutelato dalla norma dainterpretare e la definizione del suo grado di tutela possononaturalmente esigere l esame di altre norme dell ordinamento cheregolano quello stesso interesse o interessi che interagiscono con essotale è il senso dell interpretazione sistematica vale a dire di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 19* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024un interpretazione funzionale che sia coerente col sistema della legge.E escluso invece ― perché ciò si tradurrebbe in una distorsione delportato precettivo del cit. art. 12 delle preleggi ― che la lettera dellanorma da interpretare e la ratio che questa è in grado autonomamentedi esprimere possano essere trascurati in considerazione del significatoda attribuire a disposizioni che perseguano interessi diversi e che sioccupino per altri scopi del medesimo fatto o della medesimasituazione giuridica presi in considerazione dalla suddetta norma.I confini dell interpretazione sistematica sono stati d altro cantotracciati in passato da questa Corte allorquando ha evidenziato chel intenzione del legislatore va individuata avendo riguardo al testo dellanorma oggetto di specifico esame e solo in via subordinata ecomplementare in ciò che può genericamente desumersi dalle finalitàispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testoinsieme con altri ma distintamente da essi è inserito * 16 ottobre1975 n. 3359 seguita da altre cfr. ad es. * 26 marzo 2009 n.12905 non massimata in * e * 21 maggio 2004 n. 9700altrimenti massimata in motivazione sicché in definitiva il declinareil processo ermeneutico muovendo dal dettato di norme diverse daquella da interpretare piuttosto che dall interpretazione letterale elogica di quest ultima rappresenta una vera e propria inversione dimetodo cfr. ancora la cit. * 16 ottobre 1975 n. 3359 inmotivazione .12. ─ I due motivi del ricorso principale vanno in conclusionerigettati in applicazione del seguente principio di diritto«La quota dell indennità di fine rapporto spettante ai sensidell art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 n. 898 introdotto dall art. 16 l.n. 74 del 1987 al coniuge titolare dall assegno divorzile e non passatoa nuove nozze concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasionedella cessazione del rapporto di lavoro ma le sole indennità comunquedenominate che maturando in quel momento sono determinate in* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 20* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024proporzione della durata del rapporto medesimo e dell entità dellaretribuzione corrisposta al lavoratore tra esse non è pertantoricompresa l indennità di incentivo all esodo con cui è regolata larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro».13. ─ Il ricorso incidentale in quanto condizionato restaassorbito.14. ─ Poiché la presente pronuncia è resa su di un contrasto digiurisprudenza risulta giustificata la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN * [OSCURATO:PERSONA] A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE *Composta dagli * * MagistratiOggetto* del* D * Presidente * matrimonio *titolare dell assegno didel trattamento di finerapporto – * o* * * * Presidente di Sezione meno della quotacorrispondente del c.d.* * * Consigliere incentivo all esodo* * Consigliere * 13793/2020** * Consigliere** DI * Consigliere * 05/12/2023* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 13793 2020 proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma * * *II 154 presso lo studio dell avvocato * * rappresentata edifesa dall avvocato * * * ricorrente principalecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via *46 presso lo studio dell avvocato * * che lo rappresenta e* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 1* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024difende unitamente agli avvocati * * * e * ** controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 4725/2019 della CORTE D APPELLO di MILANOdepositata il 28/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/12/2023 dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale* * che ha concluso per il rigetto del ricorso principale el assorbimento del ricorso incidentaleuditi gli avvocati * * * * * per delega orale e* *1. ― Con citazione notificata il 26 gennaio 2015 * * haconvenuto innanzi al Tribunale di Milano * * hadomandato che questi fosse condannato a corrisponderle la quota dispettanza di quanto da lui percepito in ragione della cessazione delrapporto di lavoro con * Italia [OSCURATO:SOCIETA]. giusta l art. 12 bis l. n. 898del 1970. Ha esposto che essa attrice e il predetto * si eranouniti in matrimonio il 25 settembre 1996 che in data 28 aprile 2009 ilTribunale di Milano aveva pronunciato sentenza non definitiva didivorzio passata in giudicato che era stata successivamente resa dallostesso Tribunale pronuncia avente ad oggetto il riconoscimentodell assegno di cui all art. 5 comma 6 l. cit. che tale decisione erastata parzialmente riformata dalla Corte di appello milanese consentenza del 27 dicembre 2012 passata in giudicato che conquest ultima pronuncia era stato previsto in favore della medesima* un assegno di divorzio di euro 9.000 00 mensili che ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 2* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024nell anno 2008 dopo l introduzione del giudizio di divorzio avevapercepito da * Italia indennità correlate alla cessazione del suorapporto di lavoro con la società che si era protratto dal 2001 al 2007che in particolare l ex coniuge aveva conseguito a titolo di «indennitàdi fine rapporto indennità equipollenti altre indennità e prestazioni informa di capitale» la somma lorda di euro 10.215.630 58 che a titolodi trattamento di fine rapporto era stato erogato l importo di euro300.630 58 e a titolo di incentivo all esodo la somma di euro9.915.000 00 che sull importo netto complessivo di euro5.919.030 87 spettava all attrice la quota del 40% pari ad euro2.364.012 40.* resistenza del convenuto il Tribunale di Milano hariconosciuto spettare all attrice la complessiva somma di euro67.558 46 tale importo è stato liquidato tenendo conto della quota dicompetenza del solo trattamento di fine rapporto conseguito da* e della somma di euro 6.957 83 che * * dovevacorrispondere all ex marito somma che è stata quindi detrattadall ammontare riconosciuto alla predetta .2. ― La sentenza è stata impugnata dai due contendenti.La Corte di appello di Milano con pronuncia del 28 novembre2019 ha respinto entrambe le impugnazioni l una quella principalediretta al riconoscimento del diritto di * * alla quota del 40%dell incentivo all esodo l altra quella incidentale volta a vedereescluso il diritto accertato dal Giudice di primo grado sulla pari quotadel trattamento di fine rapporto. La Corte di merito esprimendodissenso rispetto all arresto della giurisprudenza di legittimità marcatoda * 12 luglio 2016 n. 14171 ha ritenuto doversi escludere chel incentivo all esodo rientrasse nell indennità di fine rapporto di cuiall art. 12 bis cit. ha precisato che diversamente opinando si sarebbefinito con l «attribuire all ex coniuge una quota di retribuzioni futurenon accumulate durante il matrimonio non collegate quindi alla durata* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 3* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024del matrimonio secondo la previsione letterale della norma» sopracitata e ciò in aperto contrasto con le finalità di questa. Quantoall appello incidentale ha rilevato che nel determinarsi la quota deltrattamento di fine rapporto a carico dell ex coniuge debitoredell assegno divorzile doveva aversi riguardo agli anni di durataeffettiva del matrimonio e non della sola convivenza coniugale postoche con l art. 12 bis l. n. 898/1970 il legislatore aveva inteso offrire«assistenza al coniuge separato riconosciuto giudizialmente oconsensualmente più debole e quindi meritevole anche dopo lacessazione della convivenza tra i coniugi di contributo al propriomantenimento».3. ― La pronuncia della Corte milanese è stata oggetto di unricorso per cassazione di * * fondato su due motivi. ** ha resistito con controricorso e ha spiegato una impugnazioneincidentale basata su di un unico mezzo di censura.4. ― Con ordinanza n. 12014 del 6 maggio 2023 la Prima Sezionedi questa Corte ha rimesso gli atti del procedimento al * Presidenteaffinché questi valutasse se ricorressero le condizioni per la rimessionedel giudizio alle Sezioni Unite ciò in ragione dell esistenza di pronuncecontrastanti sul tema della spettanza della quota sull incentivoall esodo.5. ― * udienza pubblica avanti alle Sezioni Unite della Corteper la data odierna sono state depositate memorie.Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell art. 12 bis l. n. 898/1970 «anche in combinato disposto con gliartt. 2 e 29 della * La ricorrente lamenta che la Corte diappello si sia discostata dalla pronuncia di questa Corte n. 14171 del12 luglio 2016 e che lo stesso Giudice distrettuale abbia fornitoun interpretazione dell art. 12 bis cit. gravemente limitativa tale da* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 4* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024escluderne l applicabilità a una indennità di fine rapporto avente naturaretributiva quale è l incentivo all esodo. Si rileva che la citata normadeve ritenersi riferita a ogni indennità di natura retributiva comunquericollegabile all apporto fattuale indiretto del coniuge percettoredell assegno divorzile e derivante dalla risoluzione del rapporto dilavoro svolto in costanza di matrimonio. In tal senso ― si deduce ―andrebbe accolta una nozione ampia di indennità di fine rapporto taleda ricomprendere tutti i trattamenti sia da lavoro subordinato che dalavoro parasubordinato configurabili quali quota differita dellaretribuzione corrisposta al momento della cessazione del rapporto dilavoro.* secondo mezzo di censura si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970 in combinato disposto congli artt. 17 e 19 t.u.i.r. d.P.R. n. 917/1986 . La parte istante ponel accento sulla seguente circostanza il testo unico delle imposte suiredditi riserva la medesima disciplina al trattamento di fine rapporto eall incentivo all esodo assoggettando entrambi a tassazione separata.Si deduce che ciò costituirebbe frutto di una precisa scelta dellegislatore il quale avrebbe inteso così valorizzare la medesimafunzione assolta dalle due indennità. Si rileva in proposito che la ratiodella tassazione separata sia da rinvenire in motivi di imparzialità edequità avendo essa ad oggetto redditi percepiti una tantum chederivano almeno solitamente da un processo di maturazionepluriennale.* ricorso incidentale condizionato si oppone la violazione e falsaapplicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970. * dedotto che laprevisione di cui alla citata norma non riguarderebbe l ipotesi in cui ilrapporto di lavoro sia iniziato nel corso della separazione di fatto deiconiugi. Si rileva che la norma in questione mira a valorizzare lasolidarietà tra i consorti nel corso del matrimonio e a compensare ilcontributo personale ed economico dato da un coniuge alla formazione* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 5* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024del patrimonio dell altro in conseguenza la Corte di appello avrebbedovuto reputare dirimente la circostanza per cui * * avevamancato di fornire nel periodo indicato alcun apporto economico aldetto patrimonio che anzi aveva «depauperato».2. ― I due motivi del ricorso principale possono esaminarsicongiuntamente in quanto connessi.3. ― E anzitutto necessario dar conto di una precisazioneformulata da * * nel suo controricorso l essere cioèintervenuta in sede di modifica delle condizioni di divorzio la revocadell assegno cui lo stesso era tenuto nei confronti di * *La circostanza non è rilevante ai presenti fini. Il ricorso principalepone la questione dell assimilabilità dell indennità di incentivo all esododi cui ha beneficiato * al trattamento di fine rapporto ai finidell applicazione dell art. 12 bis l. n. 898/1970. * pure si ritenesseche la nominata indennità sia soggetta alla richiamata disciplinanormativa andrebbe considerato che la revoca dell assegno di divorzioopera ex nunc e non può dunque incidere sul pregresso positivoaccertamento del diritto all assegno su cui è caduto il giudicato rebussic stantibus e sul correlato diritto alla quota del trattamento di finerapporto * 19 febbraio 2021 n. 4499 cfr. pure * 9 marzo2022 n. 7733 * 8 agosto 2022 n. 24403 in conseguenza ladetta evenienza non potrebbe nemmeno vanificare il diritto alla quotadell indennità di incentivo all esodo che al detto trattamento fosseequiparabile.4. ― Tanto premesso occorre prendere le mosse dall art. 12 bisl. n. 898 del 1970 aggiunto dall art. 16 comma 1 della l. n. 74/1987il quale prescrive al primo comma che il coniuge nei cui confronti siastata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetticivili del matrimonio ha diritto se non passato a nuove nozze e inquanto sia titolare di assegno ai sensi dell art. 5 ad una percentualedell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge all atto della* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 6* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024cessazione del rapporto di lavoro anche se l indennità viene a maturaredopo la sentenza il secondo comma dello stesso articolo precisa poiche tale percentuale è pari al quaranta per cento dell indennità totaleriferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.La questione su cui vertono i due mezzi di censura della ricorrenteprincipale si inscrive nel tema più ampio della delimitazione dellafattispecie normativa di cui al cit. art. 12 bis con particolare riguardoa quanto ne costituisce oggetto e cioè l indennità di fine rapportoerogata al coniuge obbligato alla corresponsione dell assegno didivorzio indennità che è riconosciuta all altro coniuge nella misurasopra indicata.* concreta possibilità di far rientrare nella detta indennità ilcosiddetto incentivo all esodo ― e cioè quella prestazione cui in base aun intercorso accordo negoziale è tenuto il datore di lavoro a frontedella disponibilità manifestata dal lavoratore di addivenire alloscioglimento anticipato del rapporto di prestazione d opera ―l ordinanza interlocutoria dà conto di un arresto della Sesta Sezione diquesta Corte * 12 luglio 2016 n. 14171 che nel dare rispostapositiva al quesito valorizza la circostanza per cui le somme corrispostea tale titolo non avrebbero natura liberale né eccezionale costituendopiuttosto reddito di lavoro dipendente e ciò proprio in quantopredeterminate al fine di sollecitare e remunerare mediante una verae propria controprestazione consistente nel consenso del lavoratorealla risoluzione anticipata del rapporto . A tale decisione che traeispirazione da quanto ripetutamente affermato dalla * Sezione diquesta Corte con riguardo al trattamento fiscale dell incentivo all esodol ordinanza interlocutoria contrappone una non recente pronuncia dellaPrima Sezione secondo cui l indennità di cui è menzione nell art. 12 bisriguarda unicamente quell indennità comunque denominata chematurando alla cessazione del rapporto di lavoro è determinata inproporzione della durata del rapporto medesimo e dell entità della* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 7* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024retribuzione corrisposta al lavoratore connotazione ― questa ― nonpresente nell incentivo all anticipato collocamento in quiescenza *17 aprile 1997 n. 3294 .5. ― La modalità di calcolo del trattamento di fine rapportointrodotta dal testo novellato dell art. 2120 c.c. ex art. 1 l. n.297/1982 la quale è basata non più sull ultima retribuzione delprestatore ma sui compensi a questo tempo per tempo erogati eperiodicamente rivalutati consente di affermare che il trattamento inquestione costituisce un compenso oramai ancorato allo sviluppoeconomico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamento di finerapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzionedifferita qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità dianzianità ― come quella di prestazione previdenziale o di premio difedeltà ― hanno perduto ogni attualità la stessa giurisprudenza dilegittimità è ferma oggi nell annettere al trattamento di fine rapportocarattere retributivo e sinallagmatico e nel definire appunto lo stessocome istituto di retribuzione differita per tutte * 8 gennaio 2016n. 164 * 14 maggio 2013 n. 11479 .In dottrina si è sottolineato come proprio questa connotazioneesclusivamente retributiva del trattamento di fine rapporto possa averindotto il legislatore all introduzione della disciplina dell art. 12 bis. Ineffetti una volta che si individui nel trattamento di fine rapporto unaretribuzione del prestatore d opera che matura nel corso dell esecuzionedel contratto lavoro ― ma che diviene esigibile solo alla cessazione diquesto ― riesce difficile giustificare la mancata attribuzione di unaquota di tale retribuzione al coniuge che abbia diritto all assegno didivorzio.Il fondamento del diritto in questione è del resto lo stesso chesu cui poggia il riconoscimento dell assegno divorzile l attribuzionepatrimoniale risponde cioè alle medesime finalità assistenziale eperequativo compensativa cui obbedisce secondo il noto arresto di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 8* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024queste Sezioni Unite * * U. 11 luglio 2018 n. 18287 l assegnoin questione. Secondo la detta pronuncia «la funzione assistenzialedell assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativocompensativo che discende direttamente dalla declinazionecostituzionale del principio di solidarietà e che conduce alriconoscimento di un contributo che partendo dalla comparazione dellecondizioni economico patrimoniali dei due coniugi deve tener contonon soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economicatale da garantire l autosufficienza secondo un parametro astratto main concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delleaspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate inconsiderazione della durata del matrimonio e dell età del richiedente»in presenza di una condizione di squilibrio economico patrimoniale daricondurre al sacrificio di aspettative professionali e reddituali basatesull assunzione di un ruolo all interno della famiglia e dal conseguentecontribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quellodell altro coniuge «occorre tenere conto di questa caratteristica dellavita familiare nella valutazione dell inadeguatezza dei mezzi edell incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragionioggettive» sent. cit. in motivazione par. 10 .* i lavori parlamentari della l. n. 74/1987 attestano ilconcorrere nella misura contemplata dall art. 12 bis l. n. 898 del 1970di una dimensione solidaristica del tutto coerente con le richiamatefinalità assistenziale e perequativo compensativa dell erogazione. Silegge infatti nella relazione della Commissione giustizia cheassicurare al coniuge titolare dell assegno di mantenimento unapercentuale dell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniugedopo la sentenza di divorzio pare «adeguato al rispetto della solidarietàeconomica che si instaura tra i coniugi durante la convivenza erispondente alla stessa natura giuridica dell indennità di liquidazione* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 9* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro».Per parte sua la dottrina ha avuto modo di sottolineare comeall istituto di cui all art. 12 bis sia riconducibile un elementoassistenziale specificamente operante nei confronti del consorteeconomicamente più debole e un elemento compensativo ravvisabilenel collegamento tra la partecipazione all indennità di fine rapporto e ilcontributo personale ed economico offerto da ognuno dei coniugi allaformazione del patrimonio di ciascuno e alla formazione del patrimoniodi entrambi. Tale contributo spiegherebbe in particolare l aspettativamaturata nei confronti degli accantonamenti e delle trattenuteobbligatorie operate sulla retribuzione durante il matrimonio esuccessivamente percepite sotto forma di indennità di fine rapportodal coniuge il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare tale essendoil momento in cui il relativo diritto giunge a maturazione .E da aggiungere che la Corte costituzionale chiamata apronunciarsi sulla conformità della norma di cui all art. 12 bis l. n. 898del 1970 alla Carta fondamentale ― nella parte in cui la prima nelfissare l attribuzione dell indennità in una misura percentuale fissa erapportata anche al periodo successivo alla cessazione dellaconvivenza parrebbe generare un ingiustificata parificazione disituazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e delperiodo di separazione ― ha avuto modo di rilevare che la componentecompensativa dell assegno poggi sulla «considerazione della particolarecondizione della donna che deve assumere su di sé oneri rilevanti inordine all assolvimento di compiti di natura domestica e familiare insostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico e del pregiudizioche ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e diaffermazione professionale» cogliendosi in ciò «il riflesso dellecrescenti difficoltà di organizzazione della vita quotidiana e familiaredei problemi connessi agli oneri del doppio lavoro e delladiscriminazione di fatto della donna sul terreno professionale onde una* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 10* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economicheche l altro coniuge trae dall impegno e dalle energie profuse dalla donnanella famiglia» Corte cost. 24 gennaio 1991 n. 24 in motivazionepar. 4 del considerato in diritto .* medesima linea si è attestata la giurisprudenza di questaCorte la quale facendo propri i contributi della dottrina e gli approdidella Corte costituzionale ha avuto modo di osservare come indefinitiva la ratio dell art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 debbaindividuarsi nel «fine di attuare una partecipazione seppureposticipata alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finchéil matrimonio è durato ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugidi un entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e delmatrimonio così soddisfacendo esigenze non solo di naturaassistenziale evidenziate dal richiamo alla spettanza dell assegno didivorzio ma anche di natura compensativa rapportate cioè alcontributo personale ed economico dato dall ex coniuge alla formazionedel patrimonio di ciascuno e di quello comune» così * 30 dicembre2005 n. 28874 in motivazione ove il richiamo a * 17 dicembre2003 n. 19309 .6. ― * funzione compensativa destinata a combinarsinell istituto modellato dall art. 12 bis con quella assistenziale siidentifica con la funzione perequativo compensativa di cui fa appuntoparola in tema di assegno divorzile * * U. 11 luglio 2018 n.18287 espressione ― quest ultima ― rispondente all esigenza dimeglio descrivere l elemento di riequilibrio verso cui è proiettatal attribuzione patrimoniale di portata compensativa la quale nellalogica della richiamata pronuncia è appunto deputata a porre rimedioa quella disparità delle condizioni economico patrimoniali che discendedalle comuni determinazioni assunte dai coniugi nella conduzione dellavita familiare.* ben difficile dissociare le nominate funzioni ―* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 11* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024assistenziale e perequativa compensativa ― dell assegno di divorziodalle funzioni cui deve assolvere la quota dell indennità di cui all art. 12bis.E sufficiente guardare al disegno legislativo questo assegnandosic et simpliciter la quota di indennità al coniuge non passato a nuovenozze che sia già titolare dell assegno di divorzio si basa su di unchiaro presupposto quello per cui le due attribuzioni patrimoniali sonodirette al conseguimento dei medesimi risultati. *l automatismo contemplato dall art. 12 bis non avrebbe ragion d esseree la norma avrebbe previsto un nuovo apprezzamento di merito daparte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dell indennità.Da un diverso angolo prospettico è possibile cogliere un datoulteriore che conferma quanto si è appena osservato. In una situazionesegnata dallo squilibrio determinato dal sacrificio delle ragionevoliaspettative economiche che è alla base del riconoscimento del dirittoall assegno divorzile appare pienamente giustificato tener conto anchedi quella porzione reddituale maturata nel corso del rapporto eaccantonata periodicamente per divenire esigibile al momento dellacessazione dello stesso giacché essa pure integra un incrementoconseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che hasopportato il detto sacrificio. * quella retribuzione differita restassea totale beneficio del soggetto cui è erogata il rischio di unosbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi siriproporrebbe proprio con riguardo all incremento reddituale inquestione il quale è maturato in costanza del matrimonio ed è divenutoesigibile solo dopo lo scioglimento di esso. Ebbene il legislatore ponerimedio a tale inconveniente riconoscendo al consorte che ha dirittoall assegno di divorzio la spettanza di una quota fissa dell indennitàconsistente nella nominata retribuzione differita ed è significativo inproposito che tale quota incida sull indennità totale limitatamente «aglianni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio» al periodo* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 12* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024cioè in cui la retribuzione del soggetto tenuto al pagamentodell assegno ha «concorso» a determinare lo squilibrio postmatrimoniale.* argomento coglie dunque nel segno il rilievo del PubblicoMinistero secondo cui il trattamento di fine rapporto è un indice dellivello reddituale raggiunto dall ex coniuge sicché ove tale livelloreddituale dipenda anche dal sacrificio individuale dell altro coniugenon vi sarebbe ragione di non considerarlo quale fonte di unaprovvidenza a favore di quest ultimo.7. ― Quanto osservato in ordine alla funzione della quotadell indennità si riflette sull individuazione delle attribuzioni patrimonialisuscettibili di essere ricomprese nella fattispecie normativa.Non sfuggirà che l art. 12 bis menziona l indennità di finerapporto onde il diritto riconosciuto non ha un oggetto perfettamentesovrapponibile al trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 c.c..La formulazione della norma riflette la scelta del legislatore di nonriservare la disciplina dell art. 12 bis alla sola ipotesi della percezionedel trattamento di cui al cit. art. 2120. Al contempo il fatto chel indennità in questione sia definita attraverso lo stesso elementopredicativo che connota sul piano lessicale il trattamento di finerapporto lascia intendere che la norma non si riferisca a tutte leprestazioni cui il lavoratore ha diritto in dipendenza della cessazione delcontratto ma solo a quelle che obbediscono alla logica cui risponde iltrattamento di fine rapporto. * al medesimo risultato lacomposita funzione dell attribuzione patrimoniale insieme assistenzialee perequativo compensativa dell indennità stessa rispetto alla finalitàdi porre rimedio a quello sbilanciamento delle situazioni economiche deiconiugi che è stato determinato dalla ripartizione dei ruoli all internodella vita familiare è del tutto coerente uno strumento che operi laridistribuzione di una parte dei redditi maturati nel corso del rapportomatrimoniale come le quote di corrispettivo oggetto di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 13* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024accantonamento divenute esigibili nel momento in cui il contratto dilavoro viene ad estinguersi non anche ogni diversa misura priva dicorrelazione con la pregressa vita coniugale e destinata a beneficiareil lavoratore nel periodo che segue lo scioglimento del vincolo.In tal senso questa Corte ha avuto modo di condividere ilconvincimento dottrinale secondo cui l istituto di cui all art. 12 bis l. n.898 del 1970 si applica a tutte quelle indennità comunque denominateche maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sonodeterminate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoroe all entità della retribuzione corrisposta qualificandosi come quotadifferita della retribuzione condizionata sospensivamente nellariscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro * 17 dicembre2003 n. 19309 cit. cfr. pure * 11 aprile 2003 n. 5720 secondocui la quota dell indennità di fine rapporto ha per l appunto riguardo aquella parte della retribuzione destinata al sostegno del nucleo durantela convivenza dei coniugi percepita in forma differita . Come chiaritodalla stessa giurisprudenza di legittimità al fine di stabilire se unadeterminata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra leindennità di fine rapporto contemplate dall art. 12 bis cit. non ènemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentementeretributivo della stessa essendo decisivo piuttosto il correlarsidell attribuzione ― fermi ovviamente gli altri presupposti stabiliti dallalegge ― all incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapportodal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell altro * 30 dicembre 2005 n. 28874 cit. con cui si è ritenuto che lanorma più volte citata ricomprenda le indennità di risoluzione delrapporto di agenzia senza che rilevi la circostanza che le stesse sianoparametrate all incremento del monte premi agli incassi e alleprovvigioni e che non abbiano carattere prevalentemente retributivo .8. ― Il criterio sopra indicato opera come spartiacque tra ciò cheil coniuge beneficiario dell assegno di divorzio può pretendere e ciò che* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 14* disposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024lo stesso non può invece esigere a mente dell art. 12 bis l. n.898/1970.E così sono da ritenere incluse nella richiamata disciplina leindennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che pureconsistono in quote differite della retribuzione suscettibili di esazionedopo l estinzione del rapporto di lavoro cfr. infatti la cit. * 17dicembre 2003 n. 19309 con riguardo all «indennità premio diservizio» erogata in passato dall * e le indennità egualmenteconcepite riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato cfr. la cit. *30 dicembre 2005 n. 28874 .Vi esulano invece le prestazioni private di natura previdenzialee assicurativa come l indennità di cessazione dal servizio corrisposta ainotai * 11 aprile 2003 n. 5720 cit. l indennità da mancatopreavviso per licenziamento in tronco e l indennità percepita a titolo dirisarcimento del danno per illegittimo licenziamento le quali hanno adoggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuromentre l indennità di fine rapporto opera de praeterito rappresentandoparte della retribuzione dovuta al lavoratore così ancora * 17dicembre 2003 n. 19309 cit. in motivazione la sentenza pare evocaresul punto un arresto della giurisprudenza di merito riferita alrisarcimento del danno percepito dal lavoratore per l illegittimolicenziamento .E evidentemente estranea all indicata nozione di indennità di finerapporto anche l indennità di incentivo all esodo. Come è statocondivisibilmente osservato * 17 aprile 1997 n. 3294 cit. inmotivazione tale indennità non opera quale retribuzione differitasicché è da escludere la conseguente necessità di farne partecipe ilconiuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegnodivorzile. In effetti tale indennità non si raccorda ad entità economichematurate nel corso del rapporto di lavoro onde non trova fondamentogiustificativo l apprensione di una quota di essa da parte del coniuge* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 15* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024che ha diritto alla percezione dell assegno di divorzio l esigenza diassicurare in chiave assistenziale e perequativo compensativa unaripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio qui nonricorre proprio in quanto non si è in presenza di proventi accantonatinel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapportolavorativo si è piuttosto al cospetto di un attribuzione patrimonialediscendente da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniugelavoratore per il prestato consenso all anticipato scioglimento delrapporto di lavoro.9. ― In definitiva la spettanza al coniuge divorziato della quotadel 40% dell indennità in questione non ha mai modo di configurarsi.* infatti l accordo avente ad oggetto l incentivo all esodointervenga o sia destinato comunque ad avere effetto nel corso delmatrimonio e prima della proposizione della domanda di divorzio ildiritto alla detta quota andrebbe escluso se pure si equiparassel incentivo stesso all indennità di fine rapporto e ciò in quanto l art. 12bis della l. n. 898 del 1970 nella parte in cui stabilisce in favore delconiuge titolare dell assegno divorzile il diritto ad una quotadell indennità di fine rapporto percepita dall altro coniuge «anche sel indennità viene a maturare dopo la sentenza» deve essereinterpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto sel indennità spettante all altro coniuge venga a maturare al momentodella proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio osuccessivamente ad essa * 16 dicembre 2010 n. 25520 * 10novembre 2006 n. 24057 * 8 ottobre 2003 n. 14997 * 7giugno 1999 n. 5553 . * poi il diritto all incentivo all esodo maturidopo la proposizione della domanda giudiziale di divorzio noncompeterà del pari alcunché per tale titolo all avente dirittoall assegno giacché l indennità in questione è destinata ad operare nongià de praeterito con riferimento a compensi già spettanti al lavoratoree non ancora esigibili ma de futuro. In quest ultima ipotesi si potrebbe* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 16* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024dibattere di altro e cioè del rilievo che volta per volta vengaconcretamente ad assumere l indennità erogata nel quadrodell accertamento giudiziale finalizzato a quantificare l assegnodivorzile o ai fini del giudizio revisionale contemplato dall art. 9 comma1 l. n. 898 del 1970. Ma nella presente sede non si impone al riguardoalcun approfondimento dal momento che la detta questione è estraneaal ricorso per cassazione.10. ― A fronte delle considerazioni che precedono non paionopersuasivi i rilievi formulati da * 12 luglio 2016 n. 14171.Tale pronuncia come accennato argomenta dalla natura cheriveste l incentivo all esodo secondo la giurisprudenza tributaria.In base all art. 49 comma 1 t.u.i.r. norma questa che vienequi richiamata ― come le altre di seguito menzionate ― avendoriguardo alla versione applicabile ratione temporis alla fattispecie percui è causa sono redditi di lavoro dipendente «quelli che derivano darapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasiqualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri compreso il lavoroa domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le normedella legislazione sul lavoro».Il primo comma dell art. 51 t.u.i.r. dispone poi che il reddito dilavoro dipendente è costituito «da tutte le somme e i valori in generea qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta anche sotto forma dierogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro».* riguardo alla precedente versione della norma l art. 48t.u.i.r. sostituito dall art. 51 ad opera del d.lgs. n. 344/2003qualificava reddito di lavoro dipendente quello costituito da tutti icompensi in denaro o in natura percepiti «in dipendenza del rapporto dilavoro comprese le somme percepite a titolo di rimborso di speseinerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali» e questaCorte regolatrice aveva precisato fin dal 2000 che le somme erogatedal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 17* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024trattamento di fine rapporto siccome percepite «in dipendenza» delrapporto di lavoro sono soggette ad * tra esse si è ritenutorientrare anche l emolumento costituente incentivo alle dimissionivolontarie * 5 gennaio 2000 n. 51 .D altro canto l art. 17 già art. 16 comma 1 lett. a t.u.i.r.dispone che sono soggetti a tassazione separata il trattamento di finerapporto di cui all art. 2120 c.c. le indennità equipollenti comunquedenominate commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendentee le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenzadella cessazione dei predetti rapporti comprese l indennità dipreavviso». In proposito la Corte di legittimità dopo aver rilevato chele somme corrisposte dal datore di lavoro in aggiunta alle spettanze difine rapporto come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendentecostituiscono reddito di lavoro dipendente essendo predeterminate alfine di remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipatadel rapporto in funzione del ristoro di un lucro cessante ha osservatoche le stesse sono assoggettate alla tassazione separata alla streguadelle «altre indennità e somme» di cui all art. 16 poi art. 17 primocomma lett. a del t.u.i.r. percepite una tantum in dipendenza dellacessazione del rapporto di lavoro * 31 maggio 2013 n. 13777 .* ai fini della individuazione della corretta imposizionel incentivo all esodo ha sicuramente la natura di corrispettivo versato alprestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazioneanticipata del rapporto di lavoro e si risolve in una remunerazioneerogata in dipendenza del rapporto di lavoro ragion per cui le sommea tale titolo corrisposte devono essere assoggettate a tassazione separata al ricorrere dei presupposti convenzionali * 24 agosto2022 n. 25193 sulla stessa linea * 26 febbraio 2019 n. 5545* 24 luglio 2013 n. 17986 * 27 giugno 2007 n. 14821 .* non significa però che l art. 12 bis l. n. 898 del 1970 assimilil incentivo all esodo all indennità di fine rapporto ivi prevista. ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 18* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024indennità corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto diprestazione d opera può essere soggetta a tassazione qualecorrispettivo della rinuncia alla conservazione del posto di lavoro e allostesso tempo non presentare le connotazioni che la norma sopraindicata richiede.In altri termini il regime fiscale dell indennità in parola noninterferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico. *che rileva ai fini dell inapplicabilità della disciplina della misura di cuiall art. 12 bis all incentivo all esodo è che l indennità in questione nonpossa annoverarsi tra quelle che maturano alla data di cessazione delrapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale siaalla durata del rapporto di lavoro che all entità della retribuzionecorrisposta. * a tale dato la disciplina fiscale dell indennitàrappresenta un elemento giuridicamente neutro.11. ― * nell economia di un indagine sul portato dell art.12 bis l. n. 898 del 1970 un indagine diretta a individuare le erogazionirientranti nella fattispecie «indennità di fine rapporto» ivirappresentata l enfatizzazione degli arresti della giurisprudenzatributaria in tema di incentivo all esodo esprime l opzione per unpercorso ermeneutico che non trova giustificazione sul piano deiprincipi. * tale percorso si viene infatti a sottostimarel importanza di un interpretazione che sia orientata a valorizzare inconsonanza con l art. 12 preleggi la lettera e la ratio della norma ― ecioè il significato manifestato dalle parole impiegate dal legislatore el interesse specifico tutelato dalla disposizione di legge ― conferendorilievo assorbente a una disciplina quella fiscale che obbedisce a finidel tutto diversi. L identificazione dell interesse tutelato dalla norma dainterpretare e la definizione del suo grado di tutela possononaturalmente esigere l esame di altre norme dell ordinamento cheregolano quello stesso interesse o interessi che interagiscono con essotale è il senso dell interpretazione sistematica vale a dire di* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 19* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024un interpretazione funzionale che sia coerente col sistema della legge.E escluso invece ― perché ciò si tradurrebbe in una distorsione delportato precettivo del cit. art. 12 delle preleggi ― che la lettera dellanorma da interpretare e la ratio che questa è in grado autonomamentedi esprimere possano essere trascurati in considerazione del significatoda attribuire a disposizioni che perseguano interessi diversi e che sioccupino per altri scopi del medesimo fatto o della medesimasituazione giuridica presi in considerazione dalla suddetta norma.I confini dell interpretazione sistematica sono stati d altro cantotracciati in passato da questa Corte allorquando ha evidenziato chel intenzione del legislatore va individuata avendo riguardo al testo dellanorma oggetto di specifico esame e solo in via subordinata ecomplementare in ciò che può genericamente desumersi dalle finalitàispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testoinsieme con altri ma distintamente da essi è inserito * 16 ottobre1975 n. 3359 seguita da altre cfr. ad es. * 26 marzo 2009 n.12905 non massimata in * e * 21 maggio 2004 n. 9700altrimenti massimata in motivazione sicché in definitiva il declinareil processo ermeneutico muovendo dal dettato di norme diverse daquella da interpretare piuttosto che dall interpretazione letterale elogica di quest ultima rappresenta una vera e propria inversione dimetodo cfr. ancora la cit. * 16 ottobre 1975 n. 3359 inmotivazione .12. ─ I due motivi del ricorso principale vanno in conclusionerigettati in applicazione del seguente principio di diritto«La quota dell indennità di fine rapporto spettante ai sensidell art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 n. 898 introdotto dall art. 16 l.n. 74 del 1987 al coniuge titolare dall assegno divorzile e non passatoa nuove nozze concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasionedella cessazione del rapporto di lavoro ma le sole indennità comunquedenominate che maturando in quel momento sono determinate in* U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 20* d isposto d ufficio Numero registro generale 13793/2020Numero sezionale 535/2023Numero di raccolta generale 6229/2024Data pubblicazione 07/03/2024proporzione della durata del rapporto medesimo e dell entità dellaretribuzione corrisposta al lavoratore tra esse non è pertantoricompresa l indennità di incentivo all esodo con cui è regolata larisoluzione anticipata del rapporto di lavoro».13. ─ Il ricorso incidentale in quanto condizionato restaassorbito.14. ─ Poiché la presente pronuncia è resa su di un contrasto digiurisprudenza risulta giustificata la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale dichiara assorbito quello incidentalecondizionato compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso se dovuto ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili in data 5 dicembre 2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * D ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 21* **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale dichiara assorbito quello incidentalecondizionato compensa le spese del giudizio di legittimità ai sensidell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 inseritodall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso se dovuto ai sensi dell art. 52 d.lgs. n. 196 del2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimentosiano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili in data 5 dicembre 2023.Il Consigliere estensore Il Presidente* * * D ** U – RG 13793/2020udienza pubblica 5.12.2023 21* *