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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17898/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 25 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani il 12 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione a reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

Il ricorso consta di due motivi di doglianza.

Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, reputando che la Corte di merito non abbia correttamente valutato le censure svolte dalla difesa in ordine alla metodologia seguita nella relazione tecnica sulla sostanza stupefacente e ai fini della stima del principio attivo; e che, sul piano argomentativo, non abbia adeguatamente considerato il fatto nella sua globalità, alla luce degli arresti giurisprudenziali di legittimità.

Con il secondo motivo/ si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, con particolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile.

Il primo motivo, infatti, propone un inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità, a fronte di un sequestro di un quantitativo estremamente rilevante di stupefacente del tipo hashish, pari a oltre 10 chilogrammi di sostanza lorda e a quasi 100.000 dosi medie singole.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata é argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, a cominciare dal dato ponderale ei,all'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro.

Quanto alle censure riguardanti la metodologia seguita nella relazione sulla sostanza in sequestro, si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multís Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

In ordine alle doglianze in punto di motivazione, é appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente si appalesa del tutto eccentrica rispetto alla questione dell'applicabilità o meno della lex mitior, atteso che il sommario riferimento alla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 2012 (e, quanto alle c.d. droghe leggere, alla successiva giurisprudenza apicale: cfr. Sez.

U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005) ha a riferimento unicamente la metodologia di calcolo finalizzato all'individuazione della soglia minima ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, e nulla ha a che vedere con l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 dello stesso d.P.R. 309/1990.

Per quanto ulteriormente riguarda l'assolvimento dell'onere motivazionale da parte della Corte territoriale, si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente dì qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il più che rilevante quantitativo di stupefacente.

Il secondo motivo é, a sua volta, manifestamente infondato.

Quanto al rigetto della domanda di esclusione della recidiva, é noto che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130; Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040): onere motivazionale che, nel caso di specie, risulta correttamente ed t ampiamente assolto attraverso il richiamo alla specifica tendenza a delinquere dimostrata dall'imputato anche in relazione al reato per cui si procede, letto attraverso la sua pessima biografia penale.

Del pari, per quanto concerne il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen., esso risulta correttamente argomentato alla luce della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 27126: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

2. Alla declaratoria dì inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2022.

Il Consigliere t sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 25 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani il 12 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione a reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, con la recidiva reiterata e infraquinquennale. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, reputando che la Corte di merito non abbia correttamente valutato le censure svolte dalla difesa in ordine alla metodologia seguita nella relazione tecnica sulla sostanza stupefacente e ai fini della stima del principio attivo; e che, sul piano argomentativo, non abbia adeguatamente considerato il fatto nella sua globalità, alla luce degli arresti giurisprudenziali di legittimità. Con il secondo motivo/ si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, con particolare riguardo alla mancata esclusione della recidiva, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo, infatti, propone un inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità, a fronte di un sequestro di un quantitativo estremamente rilevante di stupefacente del tipo hashish, pari a oltre 10 chilogrammi di sostanza lorda e a quasi 100.000 dosi medie singole. A fronte di ciò, la sentenza impugnata é argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, a cominciare dal dato ponderale ei,all'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro. Quanto alle censure riguardanti la metodologia seguita nella relazione sulla sostanza in sequestro, si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multís Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). In ordine alle doglianze in punto di motivazione, é appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente si appalesa del tutto eccentrica rispetto alla questione dell'applicabilità o meno della lex mitior, atteso che il sommario riferimento alla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 2012 (e, quanto alle c.d. droghe leggere, alla successiva giurisprudenza apicale: cfr. Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005) ha a riferimento unicamente la metodologia di calcolo finalizzato all'individuazione della soglia minima ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, e nulla ha a che vedere con l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 dello stesso d.P.R. 309/1990. Per quanto ulteriormente riguarda l'assolvimento dell'onere motivazionale da parte della Corte territoriale, si ricorda che la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). Risulta perciò evidente, alla stregua di quanto emerge in atti, la correttezza dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, laddove il compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente non consente dì qualificare la sua condotta come di minima offensività, atteso il più che rilevante quantitativo di stupefacente. Il secondo motivo é, a sua volta, manifestamente infondato. Quanto al rigetto della domanda di esclusione della recidiva, é noto che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130; Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040): onere motivazionale che, nel caso di specie, risulta correttamente ed t ampiamente assolto attraverso il richiamo alla specifica tendenza a delinquere dimostrata dall'imputato anche in relazione al reato per cui si procede, letto attraverso la sua pessima biografia penale. Del pari, per quanto concerne il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen., esso risulta correttamente argomentato alla luce della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 27126: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 2. Alla declaratoria dì inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 aprile 2022. Il Consigliere t sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris