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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 08192/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 14825/2020 proposto da: l'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3898/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 6.11.2018, R.G. n. 3620/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello che l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che l'aveva condannata al pagamento, in favore dell'attore [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 17.112,49, oltre accessori, a titolo di compensi per la partecipazione ad una commissione di collaudo, condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere l'impugnazione dell'ANAS in base ad ampia motivazione, confermava quanto ritenuto dal primo giudice, e, cioè, che la disposizione di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 non consentiva di superare l'espressa previsione contenuta nella delegazione di collaudo del 18.1.2006, secondo cui le indennità spettanti, in relazione al collaudo tecnico-amministrativo, dovevano essere calcolate ai sensi dell'art. 210, commi 2 e 6, del Regolamento n. 554/99 e del Regolamento ANAS del 22.1.2001.

Secondo la stessa Corte, quindi, non poteva trovare applicazione il Regolamento interno dell'ANAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come sostenuto dalla società appellante.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. Ha resistito l'intimato con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, ANAS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 delle preleggi del c.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che la Corte di merito aveva travisato, in violazione dell'art. 12 preleggi, la portata della norma imperativa dettata dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, laddove aveva riconosciuto alla delega di collaudo la efficacia negoziale derogativa della disciplina legale applicabile in materia, disciplina che, al contrario, aveva espressamente demandato alla potestà regolamentare delle Amministrazioni gli aspetti applicativi della disposizione; contesta, inoltre, che alla delega di collaudo del 2006 potesse attribuirsi il significato negoziale di individuare nel Regolamento ANAS del 2001 la fonte esclusiva della regolamentazione dell'incentivo laddove, sostiene, tale riferimento costituiva un mero rinvio alla norma specifica ed alla generale potestà regolamentare della società.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver considerato che la delega di collaudo di conferimento dell'incarico al [OSCURATO:PERSONA] si configurava quale contratto di durata con assoggettamento alla disciplina vigente nel tempo di conclusione dell'incarico con rinvio, quindi, al Regolamento ANAS del 2011; sotto altro profilo assume che il richiamo alla fonte regolamentare contenuto nell'atto di delega non poteva che implicare un riferimento anche ad eventuali modifiche sopravvenute e ciò anche in forza dell'art. 1339 c.c., secondo il quale le clausole, i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; il sopravvenire nel corso del rapporto di durata di una noma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto giustificava il fenomeno della sostituzione di cui all'art. 1339 c.c.

3. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

3.1. Occorre, infatti, considerare che questa Corte si è già pronunciata su ricorsi affidati a due motivi pressoché identici a quelli del ricorso in esame, e in relazione ad analoghe fattispecie, nelle sent. 9.12.2021, n. 39154, n. 39155 e n. 39156, alle quali, quindi, si può fare riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

3.2. Più nello specifico, in tali decisioni è stata anzitutto richiamata la ricostruzione del quadro normativo già compiutamente effettuata in precedenti decisioni di legittimità (Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019), evidenziandosi che la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nell'affermare che l'incentivo de quo ha carattere retributivo (citandosi Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6).

3.3. Tanto premesso, è stata reputata inammissibile la censura della società con la quale si critica l'interpretazione del contenuto della delega quale espressione della volontà delle parti asseritamente derogativa della disciplina di legge, contestandosi, in definitiva, che le parti avessero inteso rinviare, quale unica fonte regolativa dei criteri di determinazione dell'incentivo, al Regolamento ANAS del 2001 ed al relativo Ordine di servizio n. 11/2003 attuativo dello stesso; ciò per la dirimente considerazione che, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., parte ricorrente omette la trascrizione del contenuto della delega della cui interpretazione si duole (Cass. n. 27528/2013, Cass. n. 3075/2006).

3.4. Fermo quindi l'accertamento espresso a riguardo dalla Corte di merito circa la fonte regolativa del rapporto indicata dalle parti, in relazione alla specifica questione in controversia, relativa al momento al quale occorre fare riferimento per la concreta determinazione del quantum spettante a titolo di compenso incentivante, ritiene il Collegio di dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è già espressa con la ordinanza n. 13456/2021 chiarendo che in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento.

In questa prospettiva è stato in particolare precisato che «Il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all'accertamento dell'opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all'appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest'ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali.» (Cass. 13456/2021 cit.).

3.5. E' inoltre da rimarcare che l'applicabilità del Regolamento del 2011 invocata da ANAS non potrebbe trovare fondamento neppure nel fatto che, come sostiene la società, la norma in vigore al momento dell'atto di delega - l'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 - ha parzialmente innovato la disciplina previgente, ponendo una sorta di riserva regolamentare che fissa "modalità e criteri" di liquidazione, secondo esigenze che il rinvio a tale fonte indica implicitamente come contingenti e perciò variabili, in tal modo demandando la relativa determinazione alla disciplina vigente all'atto della liquidazione medesima.

Nel caso di specie, premesso che è incontestato che l'esecuzione dell'attività di collaudo è stata effettuata in virtù dell'atto di delega del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (accettata con nota in data 24.1.2006), in cui veniva espressamente convenuta l'applicazione del Regolamento ANAS 2001, si rileva che l'art. 253 d.lgs. n. 163/2006, rubricato "norme transitorie", per quel che qui rileva, stabilisce che: "1.

Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi e avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando ...".

3.6. Da tanto deriva che il solo fatto che l'attività di collaudo sia stata conclusa il 6.7.2012 (peraltro sulla base di precedente atto di delega del gennaio 2006, individuato dall'ANAS medesima come fonte regolativa del rapporto), non è sufficiente a ritenere la fattispecie regolata dal d.lgs. n. 165/2006 occorrendo da parte della odierna ricorrente la dimostrazione di avere ritualmente e tempestivamente allegato che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] concerneva opere eseguite in relazione contratti assoggettabili al d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del richiamato art. 253, con applicabilità quindi dell'art. 92 cit. sulla base della quale è stato emanato il Regolamento ANAS del 2011 del quale la società invoca l'applicazione.

3.7. Le considerazioni che precedono escludono in radice la applicabilità del meccanismo di inserzione automatica di cui all'art.1339 cod. civ. e tanto assorbe il rilievo di inammissibilità della censura per novità della questione (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), non espressamente affrontata dalla Corte di merito.

4. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 14825/2020 proposto da: l'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3898/2018 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 6.11.2018, R.G. n. 3620/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello che l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che l'aveva condannata al pagamento, in favore dell'attore [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 17.112,49, oltre accessori, a titolo di compensi per la partecipazione ad una commissione di collaudo, condannando l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere l'impugnazione dell'ANAS in base ad ampia motivazione, confermava quanto ritenuto dal primo giudice, e, cioè, che la disposizione di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 non consentiva di superare l'espressa previsione contenuta nella delegazione di collaudo del 18.1.2006, secondo cui le indennità spettanti, in relazione al collaudo tecnico-amministrativo, dovevano essere calcolate ai sensi dell'art. 210, commi 2 e 6, del Regolamento n. 554/99 e del Regolamento ANAS del 22.1.2001. Secondo la stessa Corte, quindi, non poteva trovare applicazione il Regolamento interno dell'ANAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come sostenuto dalla società appellante. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l'intimato con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, ANAS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 12 delle preleggi del c.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte di merito aveva travisato, in violazione dell'art. 12 preleggi, la portata della norma imperativa dettata dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006, laddove aveva riconosciuto alla delega di collaudo la efficacia negoziale derogativa della disciplina legale applicabile in materia, disciplina che, al contrario, aveva espressamente demandato alla potestà regolamentare delle Amministrazioni gli aspetti applicativi della disposizione; contesta, inoltre, che alla delega di collaudo del 2006 potesse attribuirsi il significato negoziale di individuare nel Regolamento ANAS del 2001 la fonte esclusiva della regolamentazione dell'incentivo laddove, sostiene, tale riferimento costituiva un mero rinvio alla norma specifica ed alla generale potestà regolamentare della società. 2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver considerato che la delega di collaudo di conferimento dell'incarico al [OSCURATO:PERSONA] si configurava quale contratto di durata con assoggettamento alla disciplina vigente nel tempo di conclusione dell'incarico con rinvio, quindi, al Regolamento ANAS del 2011; sotto altro profilo assume che il richiamo alla fonte regolamentare contenuto nell'atto di delega non poteva che implicare un riferimento anche ad eventuali modifiche sopravvenute e ciò anche in forza dell'art. 1339 c.c., secondo il quale le clausole, i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; il sopravvenire nel corso del rapporto di durata di una noma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto giustificava il fenomeno della sostituzione di cui all'art. 1339 c.c. 3. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. 3.1. Occorre, infatti, considerare che questa Corte si è già pronunciata su ricorsi affidati a due motivi pressoché identici a quelli del ricorso in esame, e in relazione ad analoghe fattispecie, nelle sent. 9.12.2021, n. 39154, n. 39155 e n. 39156, alle quali, quindi, si può fare riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 3.2. Più nello specifico, in tali decisioni è stata anzitutto richiamata la ricostruzione del quadro normativo già compiutamente effettuata in precedenti decisioni di legittimità (Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n. 2284/2019), evidenziandosi che la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nell'affermare che l'incentivo de quo ha carattere retributivo (citandosi Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6). 3.3. Tanto premesso, è stata reputata inammissibile la censura della società con la quale si critica l'interpretazione del contenuto della delega quale espressione della volontà delle parti asseritamente derogativa della disciplina di legge, contestandosi, in definitiva, che le parti avessero inteso rinviare, quale unica fonte regolativa dei criteri di determinazione dell'incentivo, al Regolamento ANAS del 2001 ed al relativo Ordine di servizio n. 11/2003 attuativo dello stesso; ciò per la dirimente considerazione che, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., parte ricorrente omette la trascrizione del contenuto della delega della cui interpretazione si duole (Cass. n. 27528/2013, Cass. n. 3075/2006). 3.4. Fermo quindi l'accertamento espresso a riguardo dalla Corte di merito circa la fonte regolativa del rapporto indicata dalle parti, in relazione alla specifica questione in controversia, relativa al momento al quale occorre fare riferimento per la concreta determinazione del quantum spettante a titolo di compenso incentivante, ritiene il Collegio di dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è già espressa con la ordinanza n. 13456/2021 chiarendo che in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod. civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. In questa prospettiva è stato in particolare precisato che «Il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all'accertamento dell'opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all'appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest'ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali.» (Cass. 13456/2021 cit.). 3.5. E' inoltre da rimarcare che l'applicabilità del Regolamento del 2011 invocata da ANAS non potrebbe trovare fondamento neppure nel fatto che, come sostiene la società, la norma in vigore al momento dell'atto di delega - l'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 - ha parzialmente innovato la disciplina previgente, ponendo una sorta di riserva regolamentare che fissa "modalità e criteri" di liquidazione, secondo esigenze che il rinvio a tale fonte indica implicitamente come contingenti e perciò variabili, in tal modo demandando la relativa determinazione alla disciplina vigente all'atto della liquidazione medesima. Nel caso di specie, premesso che è incontestato che l'esecuzione dell'attività di collaudo è stata effettuata in virtù dell'atto di delega del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (accettata con nota in data 24.1.2006), in cui veniva espressamente convenuta l'applicazione del Regolamento ANAS 2001, si rileva che l'art. 253 d.lgs. n. 163/2006, rubricato "norme transitorie", per quel che qui rileva, stabilisce che: "1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi e avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando ...". 3.6. Da tanto deriva che il solo fatto che l'attività di collaudo sia stata conclusa il 6.7.2012 (peraltro sulla base di precedente atto di delega del gennaio 2006, individuato dall'ANAS medesima come fonte regolativa del rapporto), non è sufficiente a ritenere la fattispecie regolata dal d.lgs. n. 165/2006 occorrendo da parte della odierna ricorrente la dimostrazione di avere ritualmente e tempestivamente allegato che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] concerneva opere eseguite in relazione contratti assoggettabili al d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del richiamato art. 253, con applicabilità quindi dell'art. 92 cit. sulla base della quale è stato emanato il Regolamento ANAS del 2011 del quale la società invoca l'applicazione. 3.7. Le considerazioni che precedono escludono in radice la applicabilità del meccanismo di inserzione automatica di cui all'art.1339 cod. civ. e tanto assorbe il rilievo di inammissibilità della censura per novità della questione (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), non espressamente affrontata dalla Corte di merito. 4. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
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