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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24644/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza dell'Aquila, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., respingeva il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui, in data 4.12.2019, il magistrato di sorveglianza dell'Aquila aveva accolto il reclamo presentato, ex art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale dell'Aquila al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il mancato inserimento nel "modello 72" di una serie di prodotti alimentari consentiti, invece, ai detenuti non sottoposti al regime differenziato e la previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al predetto regime penitenziario era consentito cucinare, disponendo, per l'effetto, che la Direzione di quell'Istituto consentisse al reclamante di acquistare al "modello 72" gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni del carcere e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie.

1.1. Il tribunale di sorveglianza dell'Aquila interveniva in seguito ad una pronuncia con cui la Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 19.1.2021, aveva annullato con rinvio per un nuovo giudizio, una precedente ordinanza del medesimo tribunale, che, in data 9.6.2020, aveva rigettato il reclamo presentato dall'amministrazione penitenziaria contro il menzionato provvedimento del 4.12.2019.

Premesso che il ricorrente limita le proprie doglianze al profilo riguardante la possibilità per il detenuto di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie, appare opportuno riportare le osservazioni svolte al riguardo nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio.

"Per quanto attiene alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, va osservato che la relativa disciplina costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata».

In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, pare avere operato un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Pertanto, deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (per la stessa valutazione v.

Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Atti3nasio, non massimata)

3.2. Le considerazioni che precedono devono essere, peraltro, integrate da una ulteriore precisazione.

Se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti.

Ritiene, pertanto, il Collegio che tale profilo debba essere comunque chiarito, al fine di verificare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Amministrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare una ulteriore verifica anche in relazione alla questione da ultimo indicata".

2. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza dell'Aquila emessa in sede di giudizio di rinvio, di cui chiede l'annullamento, propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 69, co. 6, lett. b),

I. n. 354 del 1975; nonché agli artt. 1, 35 bis, 41 bis, ord. pen., e all'art. 13, d.P.R. n. 230 del 2000.

Rileva il ricorrente che nel caso in esame l'amministrazione penitenziaria si è limitata a regolamentare del tutto legittimamente, sulla base della normativa vigente, un aspetto della vita dei detenuti, senza che tale regolamentazione possa considerarsi in contrasto con nessun diritto fondamentale dei detenuti stessi.

In particolare, osserva il ricorrente, "la previsione di regolamentare la facoltà di cuocere i cibi per una categoria di detenuti che trascorre la maggior parte del tempo della giornata nella propria camera detentiva, trova giustificazione proprio in ragione della tipologia di vita che conducono i detenuti sottoposti a regime differenziato; regolamentazione che, per converso, sarebbe di fatto impossibile applicare negli altri circuiti, considerato il numero assai superiore di ore che i detenuti degli altri circuiti trascorrono fuori dalla camera detentiva".

3. Con requisitoria scritta del 14.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sia perché sorretto da motivi manifestamente infondati, sia perché con esso, nonostante siano stato denunciato il vizio di violazione di legge, vengono svolti rilievi sul merito della decisione adottata, non scrutinabili in sede di legittimtà.

Ed invero trascura il ricorrente di considerare che il tribunale di sorveglianza si è mosso esattamente all'interno del perimetro decisorio delineato nella sentenza di annullamento con rinvio, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333).

In tale arresto, infatti, come si è visto, la Prima Sezione di questa Corte, pur riconoscendo la piena legittimità del potere in capo all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, ha imposto al giudice del rinvio di verificare se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti.

Si tratta di una lacuna motivazionale che il giudic:e del rinvio era tenuto a colmare, proprio per verificare se nel caso in esame la potestà organizzatoria sia stata esercitata da parte dell'Amministrazione in guisa tale da celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

A tanto il giudice del rinvio ha provveduto evidenziando l'irragionevole differenziazione operata dall'amministrazione della Casa circondariale dell'Aquila tra i detenuti comuni (appena 17 unità) e i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, 0.p.

Ed invero, rileva il tribunale di sorveglianza, "se la possibilità di utilizzo dei fornelli senza limitazione alcuna da parte dei detenuti comuni muove proprio dall'esigenza di evitare che l'impiego in altre attività per gran parte della giornata possa in qualche modo comprimere tale facoltà, non si vede perché lo stesso ragionamento non debba valere per i detenuti in regime differenziato che, se è vero che godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il 4 /) pranzo o anche semplicemente di riscaldare delle vivande in orari diversi da quelli previsti, senza per ciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e, tantomeno, condizionale lo svolgimento delle altre - ridotte- attività che svolgono, peraltro rigorosamente cadenzate e ben preventivabili; quanto alla salubrità degli ambienti va, poi, considerato che nelle sezioni 41 bis non vi è condivisione di spazi, essendo i detenuti ovviamente allocati in stanze singole".

In altri termini, come emerso dall'approfondimento operato dal giudice del rinvio, mediante richiesta di chiarimenti alla Direzione, nella Casa circondariale dell'Aquila la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi era circoscritta ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato e non anche estesa ai pochi detenuti comuni, presenti nell'istituto, impegnati, peraltro, per buona parte della giornata in attività lavorative domestiche presso le sezioni 41 bis, e tale differenziazione non trova adeguata giustificazione nelle esigenze, individuate nella sentenza di annullamento, di preservare la salubrità degli ambienti; di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, non essendo emerso che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali, come paventato dalla Corte di Cassazione nella più volte richiamata sentenza.

Ne consegue che la conclusione del giudice del rinvio, secondo cui la previsione di un regime differenziato tra i detenuti per la cottura dei cibi si risolve in un surplus afflittivo, apparendo inutilmente vessatoria nei confronti dei detenuti sottoposti a regime differenziato, deve considerarsi logica applicazione dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento con rinvio e, pertanto, immune da vizi.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna condanna a carico del ricorrente, posto che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza dell'Aquila, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., respingeva il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza con cui, in data 4.12.2019, il magistrato di sorveglianza dell'Aquila aveva accolto il reclamo presentato, ex art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale dell'Aquila al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il mancato inserimento nel "modello 72" di una serie di prodotti alimentari consentiti, invece, ai detenuti non sottoposti al regime differenziato e la previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al predetto regime penitenziario era consentito cucinare, disponendo, per l'effetto, che la Direzione di quell'Istituto consentisse al reclamante di acquistare al "modello 72" gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni del carcere e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie. 1.1. Il tribunale di sorveglianza dell'Aquila interveniva in seguito ad una pronuncia con cui la Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, in data 19.1.2021, aveva annullato con rinvio per un nuovo giudizio, una precedente ordinanza del medesimo tribunale, che, in data 9.6.2020, aveva rigettato il reclamo presentato dall'amministrazione penitenziaria contro il menzionato provvedimento del 4.12.2019. Premesso che il ricorrente limita le proprie doglianze al profilo riguardante la possibilità per il detenuto di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie, appare opportuno riportare le osservazioni svolte al riguardo nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio. "Per quanto attiene alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, va osservato che la relativa disciplina costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie, pare avere operato un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Pertanto, deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (per la stessa valutazione v. Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Atti3nasio, non massimata) 3.2. Le considerazioni che precedono devono essere, peraltro, integrate da una ulteriore precisazione. Se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, deve altresì sottolinearsi come dalla lettura del provvedimento non sia dato comprendere se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti. Ritiene, pertanto, il Collegio che tale profilo debba essere comunque chiarito, al fine di verificare se l'esercizio della potestà organizzatoria da parte dell'Amministrazione possa, in realtà, celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. Ne consegue, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza, con riferimento al profilo in esame, deve essere compiuto con rinvio, onde consentire al Tribunale aquilano di effettuare una ulteriore verifica anche in relazione alla questione da ultimo indicata". 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza dell'Aquila emessa in sede di giudizio di rinvio, di cui chiede l'annullamento, propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 69, co. 6, lett. b), I. n. 354 del 1975; nonché agli artt. 1, 35 bis, 41 bis, ord. pen., e all'art. 13, d.P.R. n. 230 del 2000. Rileva il ricorrente che nel caso in esame l'amministrazione penitenziaria si è limitata a regolamentare del tutto legittimamente, sulla base della normativa vigente, un aspetto della vita dei detenuti, senza che tale regolamentazione possa considerarsi in contrasto con nessun diritto fondamentale dei detenuti stessi. In particolare, osserva il ricorrente, "la previsione di regolamentare la facoltà di cuocere i cibi per una categoria di detenuti che trascorre la maggior parte del tempo della giornata nella propria camera detentiva, trova giustificazione proprio in ragione della tipologia di vita che conducono i detenuti sottoposti a regime differenziato; regolamentazione che, per converso, sarebbe di fatto impossibile applicare negli altri circuiti, considerato il numero assai superiore di ore che i detenuti degli altri circuiti trascorrono fuori dalla camera detentiva". 3. Con requisitoria scritta del 14.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sia perché sorretto da motivi manifestamente infondati, sia perché con esso, nonostante siano stato denunciato il vizio di violazione di legge, vengono svolti rilievi sul merito della decisione adottata, non scrutinabili in sede di legittimtà. Ed invero trascura il ricorrente di considerare che il tribunale di sorveglianza si è mosso esattamente all'interno del perimetro decisorio delineato nella sentenza di annullamento con rinvio, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333). In tale arresto, infatti, come si è visto, la Prima Sezione di questa Corte, pur riconoscendo la piena legittimità del potere in capo all'amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, ha imposto al giudice del rinvio di verificare se la previsione di fasce orarie sia circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato ovvero anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti. Si tratta di una lacuna motivazionale che il giudic:e del rinvio era tenuto a colmare, proprio per verificare se nel caso in esame la potestà organizzatoria sia stata esercitata da parte dell'Amministrazione in guisa tale da celare una differenziazione del regime penitenziario del tutto ingiustificata, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. A tanto il giudice del rinvio ha provveduto evidenziando l'irragionevole differenziazione operata dall'amministrazione della Casa circondariale dell'Aquila tra i detenuti comuni (appena 17 unità) e i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis, 0.p. Ed invero, rileva il tribunale di sorveglianza, "se la possibilità di utilizzo dei fornelli senza limitazione alcuna da parte dei detenuti comuni muove proprio dall'esigenza di evitare che l'impiego in altre attività per gran parte della giornata possa in qualche modo comprimere tale facoltà, non si vede perché lo stesso ragionamento non debba valere per i detenuti in regime differenziato che, se è vero che godono di una limitata possibilità di movimento e trascorrono la maggior parte del tempo nella stanza detentiva, ben potrebbero avere l'esigenza di anticipare o posticipare il 4 /) pranzo o anche semplicemente di riscaldare delle vivande in orari diversi da quelli previsti, senza per ciò solo turbare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e, tantomeno, condizionale lo svolgimento delle altre - ridotte- attività che svolgono, peraltro rigorosamente cadenzate e ben preventivabili; quanto alla salubrità degli ambienti va, poi, considerato che nelle sezioni 41 bis non vi è condivisione di spazi, essendo i detenuti ovviamente allocati in stanze singole". In altri termini, come emerso dall'approfondimento operato dal giudice del rinvio, mediante richiesta di chiarimenti alla Direzione, nella Casa circondariale dell'Aquila la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi era circoscritta ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato e non anche estesa ai pochi detenuti comuni, presenti nell'istituto, impegnati, peraltro, per buona parte della giornata in attività lavorative domestiche presso le sezioni 41 bis, e tale differenziazione non trova adeguata giustificazione nelle esigenze, individuate nella sentenza di annullamento, di preservare la salubrità degli ambienti; di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, non essendo emerso che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali, come paventato dalla Corte di Cassazione nella più volte richiamata sentenza. Ne consegue che la conclusione del giudice del rinvio, secondo cui la previsione di un regime differenziato tra i detenuti per la cottura dei cibi si risolve in un surplus afflittivo, apparendo inutilmente vessatoria nei confronti dei detenuti sottoposti a regime differenziato, deve considerarsi logica applicazione dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento con rinvio e, pertanto, immune da vizi. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna condanna a carico del ricorrente, posto che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 24644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris