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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 38521/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28845/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sé stesso, con domicilio in Rossano, [OSCURATO:PERSONA] n. 33. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del tribunale di Bologna n. 199/2020, pubblicata il 27.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bologna avverso il verbale n. 4584360, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma ottavo CDS, dolendosi della inesistenza o invalidità della notifica ed eccependo l'estinzione della pretesa sanzionatoria, il difetto di taratura dell'autovelox e la mancata indicazione del decreto di omologazione, contestando i rilievi fotografici e l'assenza di segnali di preavviso.

Il processo di primo grado si è concluso con il rigetto dell'opposizione.

Su appello del Cittera, il tribunale ha confermato la prima decisione, rilevando che: a) l'apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni era stata regolarmente omologata; b) il verbale, prodotto in fotocopia, non poteva ritenersi difforme dall'originale, in assenza di un esplicito disconoscimento; c) l'errata indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura costituiva un mero refuso materiale, tempestivamente emendato; d) non vi era dubbio sulla riferibilità del certificato di taratura all'autovelox utilizzato per la contestazione; e) l'infrazione era stata sicuramente commessa dal veicolo del ricorrente, come risultava dall'esame dei rilievi acquisiti ; f) i cartelli di presegnalazione dell'autovelox e dei limiti di velocità erano correttamente collocati e risultavano visibili; g) non sussisteva alcuna omissione di pronuncia sulla validità della notifica del verbale ed era insussistente anche il difetto di sottoscrizione del verbale.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi.

Il Comune resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 45, comma sesto, CDS e 2700 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il verbale di accertamento riportava una certificazione di taratura dell'apparecchiatura di controllo della velocità non riferibile all'impianto concretamente utilizzato, sicché la verifica di corretto funzionamento dell'autovelox non poteva ritenersi validamente effettuata.Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., eccependo la nullità della sentenza, per aver il tribunale omesso di provvedere alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 291 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., addebitando al tribunale di aver illegittimamente ordinato la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, nonostante la validità della notifica già eseguita.

Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che, essendo l'appello fondato, il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese di entrambi i gradi di causa in favore dell'appellante.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 4 d.l. 121/2002, 2 D.M. 15.8.2007 e del d.lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., assumendo che il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento dell'autovelox nel senso di marcia contrario a quello percorso dal ricorrente al momento dell'infrazione, con conseguente illegittimità della sanzione.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per non aver l'amministrazione notificato il verbale a mezzo pec.

Il settimo motivo deduce la violazione dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non poteva esser condannato a versare un importo pari al doppio del contributo unificato, avendo il già versato il suddetto contributo.

3. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, che va accolto per le ragioni che seguono.

La causa di appello è stata assunta in decisione in data 10.10.2019.

Il tribunale, anziché procedere alla lettura in udienza del dispositivo, ha concesso i termini dell'art. 190 c.p.c..

La sentenza risulta deliberata in camera di consiglio in data 24.1.2020.Il giudizio è stato incardinato dinanzi al Giudice di pace nel corso del 2017, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs.1 settembre 2011, n. 150, che ha abrogato l'art. 23 L. 689/1981, disponendo, all'art. 7, comma 1, che "le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo".

La norma non prevede - esplicitamente - che il giudice di appello debba procedere alla lettura del dispositivo in udienza a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello), ma una tale prescrizione di desume - a contrario - dall'art. 2 del citato d.lgs., secondo cui "nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (e quindi regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.".

Restano quindi applicabili le altre disposizioni dettate per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, incluso l'art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che - rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d'appello - dispongono che il giudice pronunci sentenza, dando lettura del dispositivo nell'udienza di discussione.

In definitiva, anche ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento svolti in grado di appello (ove sottoposti al regime del d.lgs. 150/2011) trovano applicazione il rito del lavoro e - conseguentemente - il principio secondo cui l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. n. 13165 del 2009; Cass. 25305 del 2014, nonché, specificamente, Cass. 72/2018 con riferimento alla nuova disciplina delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni per violazioni del codice della strada ex art. 6 d.lgs. 150/2011).

L'accoglimento della seconda censura comporta l'assorbimento degli altri motivi.

La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Bologna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 1 i 2021.

IL E igi Gi DEPOSrTATO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28845/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sé stesso, con domicilio in Rossano, [OSCURATO:PERSONA] n. 33. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 8. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del tribunale di Bologna n. 199/2020, pubblicata il 27.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bologna avverso il verbale n. 4584360, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma ottavo CDS, dolendosi della inesistenza o invalidità della notifica ed eccependo l'estinzione della pretesa sanzionatoria, il difetto di taratura dell'autovelox e la mancata indicazione del decreto di omologazione, contestando i rilievi fotografici e l'assenza di segnali di preavviso. Il processo di primo grado si è concluso con il rigetto dell'opposizione. Su appello del Cittera, il tribunale ha confermato la prima decisione, rilevando che: a) l'apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni era stata regolarmente omologata; b) il verbale, prodotto in fotocopia, non poteva ritenersi difforme dall'originale, in assenza di un esplicito disconoscimento; c) l'errata indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura costituiva un mero refuso materiale, tempestivamente emendato; d) non vi era dubbio sulla riferibilità del certificato di taratura all'autovelox utilizzato per la contestazione; e) l'infrazione era stata sicuramente commessa dal veicolo del ricorrente, come risultava dall'esame dei rilievi acquisiti ; f) i cartelli di presegnalazione dell'autovelox e dei limiti di velocità erano correttamente collocati e risultavano visibili; g) non sussisteva alcuna omissione di pronuncia sulla validità della notifica del verbale ed era insussistente anche il difetto di sottoscrizione del verbale. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi. Il Comune resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 45, comma sesto, CDS e 2700 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il verbale di accertamento riportava una certificazione di taratura dell'apparecchiatura di controllo della velocità non riferibile all'impianto concretamente utilizzato, sicché la verifica di corretto funzionamento dell'autovelox non poteva ritenersi validamente effettuata.Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., eccependo la nullità della sentenza, per aver il tribunale omesso di provvedere alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 291 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., addebitando al tribunale di aver illegittimamente ordinato la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, nonostante la validità della notifica già eseguita. Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che, essendo l'appello fondato, il tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese di entrambi i gradi di causa in favore dell'appellante. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 4 d.l. 121/2002, 2 D.M. 15.8.2007 e del d.lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., assumendo che il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento dell'autovelox nel senso di marcia contrario a quello percorso dal ricorrente al momento dell'infrazione, con conseguente illegittimità della sanzione. Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 3 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per non aver l'amministrazione notificato il verbale a mezzo pec. Il settimo motivo deduce la violazione dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non poteva esser condannato a versare un importo pari al doppio del contributo unificato, avendo il già versato il suddetto contributo. 3. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, che va accolto per le ragioni che seguono. La causa di appello è stata assunta in decisione in data 10.10.2019. Il tribunale, anziché procedere alla lettura in udienza del dispositivo, ha concesso i termini dell'art. 190 c.p.c.. La sentenza risulta deliberata in camera di consiglio in data 24.1.2020.Il giudizio è stato incardinato dinanzi al Giudice di pace nel corso del 2017, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs.1 settembre 2011, n. 150, che ha abrogato l'art. 23 L. 689/1981, disponendo, all'art. 7, comma 1, che "le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo". La norma non prevede - esplicitamente - che il giudice di appello debba procedere alla lettura del dispositivo in udienza a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello), ma una tale prescrizione di desume - a contrario - dall'art. 2 del citato d.lgs., secondo cui "nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (e quindi regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.". Restano quindi applicabili le altre disposizioni dettate per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, incluso l'art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che - rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d'appello - dispongono che il giudice pronunci sentenza, dando lettura del dispositivo nell'udienza di discussione. In definitiva, anche ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento svolti in grado di appello (ove sottoposti al regime del d.lgs. 150/2011) trovano applicazione il rito del lavoro e - conseguentemente - il principio secondo cui l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. n. 13165 del 2009; Cass. 25305 del 2014, nonché, specificamente, Cass. 72/2018 con riferimento alla nuova disciplina delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni per violazioni del codice della strada ex art. 6 d.lgs. 150/2011). L'accoglimento della seconda censura comporta l'assorbimento degli altri motivi. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Bologna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 1 i 2021. IL E igi Gi DEPOSrTATO IN