CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16307/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula n. 16, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 201 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Tacito n. 7 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2166/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] 201 citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato a pagare euro 136.600 a titolo di indennità per occupazione senza titolo e a restituire l'immobile da lui occupato. L'attrice deduceva, per quanto rileva nel presente giudizio, di essere soggetto attuatore di un programma costruttivo che prevedeva la realizzazione di ville residenziali e di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa senza che fossero state ultimate le costruzioni e senza che fossero stati effettuati gli atti pubblici di compravendita per il perfezionamento del passaggio di proprietà ai soci assegnatari; di avere stipulato in data 15 aprile 1997 un contratto preliminare di assegnazione di una villa con [OSCURATO:PERSONA], che si era accordato con il convenuto per cedergli l'immobile, cessione che sarebbe dovuta avvenire mediante indicazione di [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipulazione del rogito definitivo, facoltà espressamente prevista nel contratto preliminare sottoscritto con l'attrice; che il 4 maggio 1998 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato con lettera raccomandata che l'immobile sarebbe stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato nel frattempo immesso nel possesso della villa; che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 1998 aveva stipulato direttamente con l'attrice un contratto di preassegnazione di un box auto. Si costituiva il convenuto, il quale deduceva di avere concluso il 29 aprile 1998 un contratto preliminare di compravendita, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a trasferirgli la proprietà della villa, procurandogli l'assegnazione dell'immobile direttamente da parte della società cooperativa. Il convenuto chiedeva quindi di dichiarare tenuta l'attrice a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della villa con pronuncia di sentenza costitutiva; chiedeva poi di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] per proporre, in via subordinata, domanda "di adempimento, con surrogazione ex artt. 2900 e 2932 c.c. nei suoi diritti verso" Sice. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2912/2014, rigettava la domanda dell'attrice e accoglieva la domanda del convenuto; trasferiva, quindi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della villa. 2. [OSCURATO:PERSONA] 201 ha impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 2166 del 19 dicembre 2016, in parziale accoglimento dell'appello ha rigettato la domanda di trasferimento della villa e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'immobile. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 201. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo contesta omessa pronuncia "in merito alla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da [OSCURATO:PERSONA] ex art.342 c.p.c., stante la mancanza di rituale e congrua motivazione del gravame" o comunque erroneo o immotivato rigetto dell'eccezione. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha riportato in modo analitico i motivi di gravame di [OSCURATO:PERSONA] 201, in tal modo implicitamente rigettando l'eccezione di genericità dell'appello, appello che - come risulta dalla stessa esposizione del motivo di ricorso - era specifico e rispettava il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. 2) Per motivi di priorità logica va esaminato il terzo motivo prima del secondo. Il motivo fa valere, in relazione al rigetto della domanda del ricorrente ex art. 2932 c.c. inerente la villa, violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 1351, 1401, 1404, 1406, 1407, 1411 e 1362 e ss c.c.: la progressione coordinata di scritture intercorse tra le parti (il contratto preliminare di assegnazione della villa n. 18 a [OSCURATO:PERSONA], il contratto preliminare di compravendita stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la lettera con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che l'atto notarile venisse rogato a favore di [OSCURATO:PERSONA], il contratto preliminare di assegnazione del garage pertinenziale della villa sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] 201 e [OSCURATO:PERSONA]) dimostra che [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] è il titolare del diritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 201 all'adempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà della villa, essendo la volontà dei tre soggetti coinvolti riconducibile all'istituto della cessione del contratto ovvero a quella del contratto per persona da nominare o ancora a quella del contratto a favore di terzi. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] 201 e [OSCURATO:PERSONA] sono stati conclusi due contratti preliminari "di assegnazione alloggio". Nel primo contratto, concluso il 15 aprile 1997, si prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] "si riserva, in sede di atto pubblico, la facoltà di intestare il villino ad altro nominativo che si riserva di indicare". Nel secondo contratto preliminare, concluso il 25 novembre 1997, si confermava l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] "ad intestare in atto pubblico il villino n. 18 ad altro nominativo che si riserva di indicare". L'indicazione del nominativo è stata effettuata, asserisce il ricorrente, con lettera del 4 maggio 1998 (lettera che peraltro, secondo la Corte d'appello, non risulta in atti), con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha indicato [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della Corte d'appello tale lettera non potrebbe, comunque, assumere una portata equipollente rispetto all'electio stabilita nel contratto, da effettuarsi in sede di rogito; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque - secondo il giudice d'appello - dovuto effettuare l'electio in sede di rogito, ma il rogito non è stato concluso, così che non sussisterebbe la legittimazione sostanziale di [OSCURATO:PERSONA] ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 201, che non "può essere destinataria della domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c.". L'affermazione della Corte d'appello non è corretta. Il giudice d'appello, infatti, non considera che "nel contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo da parte del promissario acquirente, la comunicazione all'altro contraente della dichiarazione di nomina può essere fatta anche dal terzo nominato e in ogni caso può essere contenuta o, comunque, desunta dall'atto di citazione che il terzo stesso abbia notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto" (così Cass. 13686/2019; cfr. anche Cass. 4169/2015, Cass.18490/2014 e Cass. 15164/2001). Pertanto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di nomina sia stata o meno effettuata prima dell'inizio del processo, il ricorrente, costituendosi in giudizio e proponendo domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 201, ha validamente comunicato la dichiarazione della propria nomina. 3) L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del secondo (che contesta nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte d'appello accolto una domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] 201, di restituzione della villa, domanda rigettata dal Tribunale e non riproposta in appello da Sice), del quarto (che censura il rigetto delle domande proposte in via subordinata dal ricorrente, ossia di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con condanna di quest'ultimo a trasferire al ricorrente la proprietà della villa, in quanto la motivazione data al riguardo dalla Corte d'appello sarebbe motivazione perplessa e comunque resa in violazione degli artt. 2900 e 2932 c.c.) e del quinto motivo (che denuncia il rigetto delle domande subordinate di risarcimento del danno per violazione degli artt. 112, 115 , 116 , 346 c.p.c. e 2697 c.c.). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.