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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45389/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all'inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n.2), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione in relazione all'inadeguatezza delle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, anziché prevalente, alla recidiva contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in guanto i giudici di appello hanno spiegato come il richiesto giudizio di prevalenza non fosse attuabile in ragione del dettato normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 45389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris