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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38732/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il giudice di secondo grado non aveva dato adeguata motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche, operando un mero richiamo ai precedenti penali del ricorrente. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. per avere il danno un valore di C 200,00. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la mancata concessione delle stesse è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi valutabili ai fini della concessione del beneficio (neppure indicati nel motivo di ricorso, che pertanto si rivela privo di specificità), concludendo coerentemente per la correttezza della decisione di non concederlo. 1.3 Quanto, infine, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che un danno di e 200,00 non possa essere ritenuto di particolare tenuità; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità (si veda la sentenza di questa Corte n.32460/20 relativa ad un caso in cui non era stata considerata irrisoria una truffa dell'importo di C 150,00).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il giudice di secondo grado non aveva dato adeguata motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche, operando un mero richiamo ai precedenti penali del ricorrente. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. per avere il danno un valore di C 200,00. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la mancata concessione delle stesse è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi valutabili ai fini della concessione del beneficio (neppure indicati nel motivo di ricorso, che pertanto si rivela privo di specificità), concludendo coerentemente per la correttezza della decisione di non concederlo. 1.3 Quanto, infine, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che un danno di e 200,00 non possa essere ritenuto di particolare tenuità; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità (si veda la sentenza di questa Corte n.32460/20 relativa ad un caso in cui non era stata considerata irrisoria una truffa dell'importo di C 150,00). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L