CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32298/2020proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in pe rsona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Padova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Monselice (PD), alla [OSCURATO:PERSONA] 26/A, rappresentata e difesa, unitamente ed in via disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Padova e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: Avvisi accertamento rideterminazione diritti daziari – Appello tardivamente proposto [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Roma, giusta procura conferita con atto separato ma congiunto digitalmente al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio del secondo; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 175 7 / 0 7 / 20 20 emess a d a l la C TR L ombardia in data 05/08/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava, con distinti ricorsi proposti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, tre avvisi di accertamento e tre provvedimenti di irrogazione delle sanzioni con i quali l’Ufficio rideterminava i diritti daziari. 2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia Dogane e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’appello, in quanto non tempestivamente proposto. 5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo d'impugnazione l’Agenzia Dogane e Monopoli denuncia la violazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere la tardività dell’appello, non considerando che l’atto era stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza dellaCorte costituzionale n. 447/2002- che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr.Cass. 11.1.2007, n. 390 ; Cass. 25.2.2015, n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione -nella specie, ricorso per cassazione - , è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi delD.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116,comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso (cfr. Cass.8862/2018). Nel caso di specie è stato accertato dall’impugnata sentenza che il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado veniva a scadenza il giorno 16/4/2018; la CTR ha ritenuto tardivo il gravame, in quanto “spedito” in data 17/4/2018. Orbene, per quanto, alla stregua delle deduzioni difensive formulate dalla contribuente a pagine 10 del controricorso, non vi sia contestazione in ordine alla tempestività con la quale la documentazione finalizzata a provare la tempestiva consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario abbia trovato ingresso dinanzi alla CTR, la stessa si rivela del tutto inadeguata a dimostrare la detta circostanza.Invero, nello sviluppo dell’unico motivo di doglianza l’Agenzia delle Dogane ha trascritto una ricevuta dei diritti di notifica con la specifica delle spese (€ 20,00) ed una ricevuta dalla quale si evincerebbe il destinatario [OSCURATO:PERSONA] con il cronologico A/9/17035, entrambe datate 10.4.2018. Ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 dPR 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14294 del 20/06/2007; conf. Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008). Nel caso di specie, le due ricevute riprodotte dalla ricorrente sono del tutto prive del timbro dell’ufficiale giudiziario (essendo munite solo di un timbro, peraltro a latere , riconducibile all’Avvocatura Generale dello Stato), in presenza solo del quale è possibile fornire la prova della tempestiva consegna allo stesso dell'atto da notificare (Sez. 1, Sentenza n. 13640 del 30/05/2013). In alternativa, anche nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020) , documento, peraltro, non prodotto. Senza tralasciare che non vi è certezza in merito alla riferibilità delle ricevute proprio alle notifiche per cui è disputa.Alla stregua delle considerazioni che precedono, non è stato documentano univocamente che l'atto di appello siastato consegnato per la notifica allo stesso ufficiale giudiziario in data 10 aprile 201 8 , allorchè il term ine semestrale di pubblicazione della sentenza di prime cure, secondo quando accertato dalla CTR,non era giunto a compimento. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificatoper essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Cosi deciso in Roma, nella came