CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 36500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia il 23/03/2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); la Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolare tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabile offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto (viOlazione, protrattasi per alcune ore e in un territorio distante non pochi chilometri dalla residenza dell'imputato): il ricorso, peraltro, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma esprime mero dissenso rispetto alla decisione adottata, invitando ad una rivalutazione non consentita dei presupposti per il riconoscimento dell'invocata esimente. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co