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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26726/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]' Dario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona dei sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, anche in ragione del difetto di querela sporta da soggetto (persona danneggiata) non legittimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, confermativa (quanto ad accertamento della responsabilità) della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede in data 12 febbraio 2021, ricorre l'imputato, a ministero del difensore, che deduce i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 1.1.

Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.; art. 120, 185 cod. pen., 74 cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale errato nel rigettare il motivo di gravame volto a censurare il difetto di legittimazione alla querela della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo questa persona offesa dalla condotta di truffa, ma solo persona danneggiata dal reato di appropriazione indebita (capo B); 1.2-3-4. inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 431, 511, 191 cod. proc. pen.) avendo la Corte territoriale errato nel rigettare il motivo di appello con il quale era dedotta la inutilizzabilità ai fini probatori della querela sporta da [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che alcun consenso era stato prestato dall'imputato (o dal suo difensore) alla ritenuta utilizzabilità ai fini di prova del fatto contestato, né tale consenso poteva ritenersi validamente espresso nell'originario giudizio, successivamente dichiarato nullo e ripreso ex novo, con nuova citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza del primo ed il difetto di specificità del secondo, che non affronta né supera la "prova di resistenza" (non assoluta indispensabilità della prova stimata inutilizzabile).

1.1. Quanto alla legittimazione a proporre querela del soggetto danneggiato per effetto del raggiro subito dai terzi, la Corte territoriale ha correttamente argomentato la sua decisione sul punto, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, che apprezza una nozione di offesa che valorizza anche il danno indiretto subito per effetto del raggiro di terzi (Sez. 2, n. 43910 del 4/10/2019, Rv. 277712).

E' rimasto, invero, accertato nel merito che il soggetto che sporse querela ebbe a ricevere un danno dalla condotta fraudolenta dell'agente, in quanto vide frustrate le sue legittime aspettative di lucro conseguenti alla intrapresa prospettata dall'imputato ai terzi raggirati.

In quanto soggetto danneggiato dalla perdita di concrete opportunità di profitto, anche egli era pertanto titolare del diritto di querela.

Al tradizionale insegnamento che individua la persona offesa del delitto di truffa, e quindi il titolare del diritto di presentare l'atto di querela, nel soggetto che ha posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale, escludendo che la stessa qualità possa esser attribuita al soggetto "soltanto" patrimonialmente danneggiato, diverso dal primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869), ha fatto seguito l'importante precisazione della giurisprudenza di legittimità che ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela -nell'ipotesi di truffa- anche il "terzo danneggiato", intendendosi con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisizione di un profitto (in questi esatti termini, oltre la decisone citata dalla Corte di appello, si richiamano: Sez. 2, n. 20169 del 3/2/2015, Rv. 263520; Sez.

F, n. 33884 del 23/08/2012, Rv. 253474; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Rv. 244665; la decisione citata dall'appello è stata seguita da numerose altre, della stessa sezione, non massimate: 12346/2021, 15895/2022, 38790/22, 39995/22, 3082/23, 8662/23, 11264/23).

Pertanto, il dato del versamento del denaro da parte dei diretti ingannati, pur significativo quanto all'individuazione di coloro che, come la D'Onofrio, realizzarono atti di disposizione patrimoniale frutto della condotta artificiosa e fraudolenta dell'imputato, non esclude dal novero delle persone offese, titolate a sporgere querela, anche coloro che dal delitto subirono danno risarcibile.

1.2. I successivi motivi di ricorso, tutti tesi ad accreditare la tesi della inutilizzabilità -a fini di prova del fatto contestato- del contenuto della querela sporta da [OSCURATO:SOCIETA]., meritano trattazione unitaria, in quanto tutti avvinti alla medesima ragione di inammissibilità.

1.2.1. Detti motivi non tengono infatti conto della autonoma ratio decidendi offerta nel merito sul punto della riconosciuta responsabilità per i fatti ascritti in imputazione.

Nel giudizio di merito sono state valorizzate, con peso decisivo, le prove testimoniali e documentali, acquisite al processo in gran copia, talché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre e dimostrare, in senso contrario, la assoluta decisività della prova stimata inutilizzabile; ciò che non è stato.

Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non ha tenuto conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori ritenuti nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità, del tutto autosufficienti.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]' Dario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona dei sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, anche in ragione del difetto di querela sporta da soggetto (persona danneggiata) non legittimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, confermativa (quanto ad accertamento della responsabilità) della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede in data 12 febbraio 2021, ricorre l'imputato, a ministero del difensore, che deduce i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.; art. 120, 185 cod. pen., 74 cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale errato nel rigettare il motivo di gravame volto a censurare il difetto di legittimazione alla querela della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo questa persona offesa dalla condotta di truffa, ma solo persona danneggiata dal reato di appropriazione indebita (capo B); 1.2-3-4. inosservanza della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 431, 511, 191 cod. proc. pen.) avendo la Corte territoriale errato nel rigettare il motivo di appello con il quale era dedotta la inutilizzabilità ai fini probatori della querela sporta da [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che alcun consenso era stato prestato dall'imputato (o dal suo difensore) alla ritenuta utilizzabilità ai fini di prova del fatto contestato, né tale consenso poteva ritenersi validamente espresso nell'originario giudizio, successivamente dichiarato nullo e ripreso ex novo, con nuova citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza del primo ed il difetto di specificità del secondo, che non affronta né supera la "prova di resistenza" (non assoluta indispensabilità della prova stimata inutilizzabile). 1.1. Quanto alla legittimazione a proporre querela del soggetto danneggiato per effetto del raggiro subito dai terzi, la Corte territoriale ha correttamente argomentato la sua decisione sul punto, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, che apprezza una nozione di offesa che valorizza anche il danno indiretto subito per effetto del raggiro di terzi (Sez. 2, n. 43910 del 4/10/2019, Rv. 277712). E' rimasto, invero, accertato nel merito che il soggetto che sporse querela ebbe a ricevere un danno dalla condotta fraudolenta dell'agente, in quanto vide frustrate le sue legittime aspettative di lucro conseguenti alla intrapresa prospettata dall'imputato ai terzi raggirati. In quanto soggetto danneggiato dalla perdita di concrete opportunità di profitto, anche egli era pertanto titolare del diritto di querela. Al tradizionale insegnamento che individua la persona offesa del delitto di truffa, e quindi il titolare del diritto di presentare l'atto di querela, nel soggetto che ha posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale, escludendo che la stessa qualità possa esser attribuita al soggetto "soltanto" patrimonialmente danneggiato, diverso dal primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869), ha fatto seguito l'importante precisazione della giurisprudenza di legittimità che ha compreso tra i soggetti titolari del diritto di querela -nell'ipotesi di truffa- anche il "terzo danneggiato", intendendosi con tale espressione colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisizione di un profitto (in questi esatti termini, oltre la decisone citata dalla Corte di appello, si richiamano: Sez. 2, n. 20169 del 3/2/2015, Rv. 263520; Sez. F, n. 33884 del 23/08/2012, Rv. 253474; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Rv. 244665; la decisione citata dall'appello è stata seguita da numerose altre, della stessa sezione, non massimate: 12346/2021, 15895/2022, 38790/22, 39995/22, 3082/23, 8662/23, 11264/23). Pertanto, il dato del versamento del denaro da parte dei diretti ingannati, pur significativo quanto all'individuazione di coloro che, come la D'Onofrio, realizzarono atti di disposizione patrimoniale frutto della condotta artificiosa e fraudolenta dell'imputato, non esclude dal novero delle persone offese, titolate a sporgere querela, anche coloro che dal delitto subirono danno risarcibile. 1.2. I successivi motivi di ricorso, tutti tesi ad accreditare la tesi della inutilizzabilità -a fini di prova del fatto contestato- del contenuto della querela sporta da [OSCURATO:SOCIETA]., meritano trattazione unitaria, in quanto tutti avvinti alla medesima ragione di inammissibilità. 1.2.1. Detti motivi non tengono infatti conto della autonoma ratio decidendi offerta nel merito sul punto della riconosciuta responsabilità per i fatti ascritti in imputazione. Nel giudizio di merito sono state valorizzate, con peso decisivo, le prove testimoniali e documentali, acquisite al processo in gran copia, talché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente dedurre e dimostrare, in senso contrario, la assoluta decisività della prova stimata inutilizzabile; ciò che non è stato. Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non ha tenuto conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori ritenuti nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità, del tutto autosufficienti. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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