CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 15 dicembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato ex art. 110 cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15). Fatti commessi in Napoli in epoca compresa tra il 15 aprile e il 1° giugno 2013. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (cfr. pagine 5, 6 e 7) sono state compiutamente e ragionevolmente esposte le ragioni ostative all'accoglimento dei motivi di appello in punto di colpevolezza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M