CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 19416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato1840 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIAPASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1424/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 13/01/2022 R.G.N. 794/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 19416/20261. La Corte di appello di Milano, in riforma della decisione dDait a pubblicazione 12/06/2026primo grado, ha rigettato la domanda della Cooperativa indicatain epigrafe volta ad accertare il diritto al trattamento sostitutivodella retribuzione ex art. 8 della legge n. 457 del 1972 a favoredegli operai agricoli, in relazione al periodo riportato in atti.2. [OSCURATO:PERSONA], a giustificazione della domanda, avevarichiamato, come causa di sospensione dell’attività, il periodo di«stasi stagionale», connesso alla stagione invernale eall’abbassamento delle temperature.3. A fondamento del decisum, la Corte di merito harichiamato la normativa di riferimento e osservato come lastessa individuasse, quali possibili cause di sospensionetemporanea del lavoro, le «intemperie stagionali» e, in viagenerale, «altre cause non imputabili al datore di lavoro o ailavoratori».3.1. Nel caso concreto, ha giudicato insussistenti lecondizioni per beneficiare del trattamento sostitutivo. Lacooperativa si occupava, in via prevalente, di attività dimanutenzione del verde pubblico e privato; la causale invocata(«breve stasi stagionale») non era riferibile al sopraggiungeredella stagione invernale e all’abbassamento delle temperature,situazione comunque non dimostrata e, in ogni caso, inidoneaad integrare la condizione di legge.4. Avverso la decisione ricorre per cassazione la CooperativaSociale Intrecci con due motivi, illustrati da memoria. L’Inpsresiste con controricorso e deposita memoria.5. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 19416/20266. Con un primo, articolato motivo, parte ricorrente deducDeat a pubblicazione 12/06/2026– ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – la violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 della legge n. 457 del 1972 e dell’art. 6della legge n. 92 del 1979 nonché dell’art. 2135 c.c. Denunciainoltre – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c e 118 disp.att.c.p.c.6.1. Complessivamente le censure imputano alladecisione impugnata una non corretta interpretazione dellanormativa di riferimento.6.2. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere chela causale della «stasi stagionale» non sia riferibile a impresededite ad attività di manutenzione del verde pubblico maesclusivamente ad imprese «con terreni», addette cioè alladiretta coltivazione degli stessi.6.3. L’esegesi offerta dai giudici di merito -che muovedalle indicazioni fornite dall’Inps, con circolare amministrativa-finirebbe per espungere la «stasi stagionale» dal novero dellecause di legittima integrazione salariale, in violazione deldettato normativo. Viceversa, la «stasi stagionale» identificasolo un temporaneo arresto dell’attività di impresa dovuto allecondizioni climatiche tipiche della stagione invernale.7. Con il secondo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e416, comma 3, c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. , degli artt.24 e 111 Cost. nonché -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. –violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e dell’art. 118 disp.att.c.p.c.7.1. Il secondo gruppo di censure investe la statuizionesecondo cui la cooperativa non avrebbe dimostrato lasussistenza di una valida ragione di sospensione dell’attivNiutmàe rod rie gistro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026impresa. Numero di raccolta generale 19416/20268. I due motivi si prestano ad una trattazione congiunta Deat a pubblicazione 12/06/2026vanno, nel loro complesso, disattesi.9. In primo luogo, va decisamente esclusa una situazione di«anomalia motivazionale» che, solo, de iure condito, puòrilevare in questa sede. La sentenza d'appello, in base a quantoriportato nello storico di lite, enuncia in termini chiari esufficienti il percorso argomentativo che sorregge il decisum enon presenta anomalie radicali che denotino una qualcheviolazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 111,sesto comma, Cost. (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).9.1. Può discutersi invece di correttezza e condivisibilitàdel percorso motivazionale che attiene ad un piano diversodall’obbligo di motivazione imposto dalle disposizioni riportatenelle rubriche di entrambi i motivi.10. In particolare, viene in rilievo l’art. 8 della legge n.457 del 1972 (titolo II - Miglioramenti ai trattamentiprevidenziali ed assistenziali nonché disposizioni per laintegrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli). Lanorma, nella parte che interessa, stabilisce che: «Agli operaiagricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesitemporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o peraltre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, èdovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per legiornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi dellaretribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto perla durata massima di novanta giorni nell'anno […]».10.1. Il successivo comma 3 chiarisce poi che, a detti fini,sono considerati «operai agricoli» i salariati fissi e gli altrilavoratori sempre a tempo indeterminato che «svolgonoannualmente oltre 180 giornate lavorative presso la sNtuemsersoa re gistro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026azienda». Numero di raccolta generale 19416/202610.2. La platea dei destinatari è stata successivamentDeat a pubblicazione 12/06/2026estesa anche agli impiegati e quadri per effetto dell’art. 14,comma 2, della legge n. 223 del 1991, fino al D.Lgs. 148 del2015, di complessivo riordino degli ammortizzatori sociali.10.3. Nei limiti di quanto devoluto al Collegio, può convenirsicon parte ricorrente nel ritenere che la sospensione disciplinatadall’art. 8 cit. richiede due condizioni:- quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, atempo indeterminato, con una certa anzianità presso lamedesima azienda;- quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia statasospesa per «intemperie stagionali» od «altre cause nonimputabili» alle parti del rapporto di lavoro.10.4. Ebbene, a prescindere dai singoli passaggiargomentativi, il fulcro decisionale centrale della sentenzaimpugnata risiede nella statuizione di insussistenza di unalegittima causa di sospensione, in ragione del fatto che«l’abbassamento delle temperature», connesso alla stagioneinvernale, non è riconducibile alle ipotesi normativamentestabilite.11. La decisione è corretta.11.1. [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione della disposizionein esame, ha fatto riferimento ad una ipotesi tassativa ovveroquella delle «intemperie stagionali». Viene, dunque, codificata,quale causa di sospensione dell’attività lavorativa, unasituazione climatica eccezionale, non identificabile con quellache, ordinariamente, caratterizza le diverse stagioni dell’anno.12. Con tecnica comune ad altre fattispecie giuridiche, ilLegislatore ha poi previsto, accanto all’ipotesi nominata, unaclausola generale («altre cause non imputabili» al datoNurmee rod rie gistro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026lavoro o al lavoratore) che include ipotesi non predeterNmumienroa dti era ccolta generale 19416/2026secondo un rigido e tassativo catalogo ma riconducibili alDlaat a pubblicazione 12/06/2026stessa ratio giustificativa di quella tipica: le «altre cause» disospensione dell’attività devono esprimere, al pari di quellatipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificarel’intervento previdenziale.12.1. Da tale premessa, discende allora che, dal noverodelle ipotesi legittimanti la sospensione ex art. 8 della legge n.457 del 1972, è esclusa la generica situazione di«abbassamento delle temperature in periodo invernale»,configurando la stessa un evento del tutto ordinario, anche inrelazione all’attività di «sistemazione degli spazi verdi».13. Il decisum non è efficacemente contrastato neppurecon il secondo motivo di ricorso.13.1. Genericamente prospettata la violazione delprincipio di non contestazione, la deduzione secondo cui laCorte non avrebbe ammesso la prova in ordine alla circostanzacapitolata dalla cooperativa si arresta ad un rilievo di nondecisività.13.2. La sospensione dell’attività (oggetto di prova) ècircostanza pacifica in causa; ciò che rimane indimostrata è lasussistenza di una valida causa di integrazione salariale, diversadal mero abbassamento delle temperature.14. Segue il rigetto del ricorso. La novità della questionegiustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamentodel doppio contributo, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quNuamteeror r,e g istro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN umpeeror di iral ccolta generale 19416/2026versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo Daat a pubblicazione 12/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 17855/2022Numero sezionale 1840/2026Numero di raccolta generale 19416/2026Data pubblicazione 12/06/2026