CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato che il primo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 1 della motivazione, che attribuisce rilievo assorbente ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità del fatto); ritenuto che anche il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, è generico, in quanto non si confronta con la ampia e completa motivazione resa sul punto (pag. 2 motivazione, che reputa ostativi i precedenti dell'imputato e la violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, commessa appena un mese dopo l'attenuazione della misura cautelare, giustificativi della prognosi negativa formulata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Giorgi9j Fi